((Art. 11 bis 
 
            Misure per il sostegno del settore suinicolo 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo e' istituito il  Fondo  nazionale
per la suinicoltura, con una dotazione  di  1  milione  di  euro  per
l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020,  le  cui  risorse
sono destinate a interventi volti  a  fare  fronte  alla  perdita  di
reddito degli allevatori di suini, a garantire la massima trasparenza
nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni
uniche nazionali del settore suinicolo, a rafforzare  i  rapporti  di
filiera  nel  medesimo  settore,  a  potenziare   le   attivita'   di
informazione  e  di  promozione  dei  prodotti  suinicoli  presso   i
consumatori, a migliorare la qualita'  dei  medesimi  prodotti  e  il
benessere animale nei  relativi  allevamenti,  nonche'  a  promuovere
l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di  filiera
e delle organizzazioni interprofessionali nel predetto settore. Entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto,  con  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i  criteri  e
le modalita' di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di
un apposito piano di interventi. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione  di
euro per l'anno 2019 e a 4  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle politiche agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo. 
  3. Gli interventi finanziati con le risorse del  Fondo  di  cui  al
comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite  dai  regolamenti
(UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del  18  dicembre
2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli  aiuti  de
minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si segnala che il regolamento (UE) n. 1407/2013 della
          Commissione e' relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli aiuti «de minimis» 
              - Si segnala che il regolamento (UE) n. 1408/2013 della
          Commissione e' relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.