Art. 11 Sistema di gestione della sicurezza 1. La societa', o in assenza l'armatore, sviluppa apposite procedure e linee guida al fine di adeguarsi alle disposizioni previste dal presente decreto e dal regolamento stabilendo, altresi', i compiti da assegnare al personale di bordo. 2. Per le navi soggette al codice ISM, le predette linee guida costituiscono parte integrante del Manuale di gestione della sicurezza della nave, redatto ai sensi di quanto previsto dal codice internazionale di gestione per la sicurezza delle navi (ISM Code) di cui alla convenzione SOLAS e al regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.