Art. 11 
 
                 Sistema di gestione della sicurezza 
 
  1.  La  societa',  o  in  assenza  l'armatore,  sviluppa   apposite
procedure e linee  guida  al  fine  di  adeguarsi  alle  disposizioni
previste dal presente decreto e dal regolamento stabilendo, altresi',
i compiti da assegnare al personale di bordo. 
  2. Per le navi soggette al codice  ISM,  le  predette  linee  guida
costituiscono  parte  integrante  del  Manuale  di   gestione   della
sicurezza della nave, redatto ai sensi di quanto previsto dal  codice
internazionale di gestione per la sicurezza delle navi (ISM Code)  di
cui alla convenzione SOLAS e al  regolamento  (CE)  n.  336/2006  del
Parlamento europeo e del Consiglio.