Art. 12 
 
                    Persona competente designata 
 
  1. Per assicurare il corretto espletamento delle attivita'  di  cui
al  paragrafo   5.2   dell'annesso,   contenuto   attualmente   nella
risoluzione alla MEPC.269(68) adottata  il  15  maggio  2015  recante
«2015 Guidelines for the development of the  Inventory  of  Hazardous
Materials» (allegato  6),  la  societa',  o  in  assenza  l'armatore,
designa una persona competente che rappresenti  un  collegamento  tra
l'armatore o la societa' ed il personale di bordo nella gestione  dei
processi scaturiti  dall'applicazione  del  presente  decreto  e  del
regolamento. 
  2. La persona competente puo' essere parte  dell'organizzazione  di
bordo qualora sia gestita una sola nave. 
  3. Al fine di conseguire le attivita'  di  cui  sopra,  la  persona
competente dovra' possedere i requisiti di  qualifica,  addestramento
ed esperienza di cui all'allegato 7 del presente decreto. 
  4. La societa', o in assenza l'armatore,  e'  tenuto  a  fornire  i
mezzi, le risorse e le informazioni necessarie, nonche' ad assicurare
le  condizioni  per  lo  svolgimento  dei   compiti   della   persona
competente, definendone l'autorita' e la responsabilita'.