Art. 12 Persona competente designata 1. Per assicurare il corretto espletamento delle attivita' di cui al paragrafo 5.2 dell'annesso, contenuto attualmente nella risoluzione alla MEPC.269(68) adottata il 15 maggio 2015 recante «2015 Guidelines for the development of the Inventory of Hazardous Materials» (allegato 6), la societa', o in assenza l'armatore, designa una persona competente che rappresenti un collegamento tra l'armatore o la societa' ed il personale di bordo nella gestione dei processi scaturiti dall'applicazione del presente decreto e del regolamento. 2. La persona competente puo' essere parte dell'organizzazione di bordo qualora sia gestita una sola nave. 3. Al fine di conseguire le attivita' di cui sopra, la persona competente dovra' possedere i requisiti di qualifica, addestramento ed esperienza di cui all'allegato 7 del presente decreto. 4. La societa', o in assenza l'armatore, e' tenuto a fornire i mezzi, le risorse e le informazioni necessarie, nonche' ad assicurare le condizioni per lo svolgimento dei compiti della persona competente, definendone l'autorita' e la responsabilita'.