Art. 33
Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei
comuni in base alla sostenibilita' finanziaria
1. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al
presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli
investimenti pubblici, (( con particolare riferimento a quelli in
materia di mitigazione del rischio idrogeologico )), ambientale,
manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia
sanitaria (( e agli altri programmi )) previsti dalla legge 30
dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in
coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo
restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio
asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva
per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito
come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, ((
della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre
rendiconti approvati )), considerate al netto di quelle la cui
destinazione e' vincolata, ivi incluse, per le finalita' di cui al
presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al
netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio
di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia
prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio
per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore
soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le
modalita' di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le regioni in
cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, e (( la media delle predette
entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati ))
risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano
un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino
al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche
applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal
2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia
applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del
predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del
personale di cui all'articolo 23, comma 2, del (( decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75, )) e' adeguato, in aumento o in diminuzione,
per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito
all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche'
delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione
organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il
personale in servizio al 31 dicembre 2018.
2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al
presente comma, anche per le finalita' di cui al comma 1, i comuni
possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in
coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo
restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio
asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva
per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito
come percentuale, differenziata per fascia demografica, (( della
media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti
approvati )), considerate al netto del fondo crediti dubbia
esigibilita' stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del
Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia
prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio
per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore
soglia.I predetti parametri possono essere aggiornati con le
modalita' di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui
il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi
a carico dell'amministrazione, e (( la media delle predette entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati )) risulta
superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un
percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al
conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche
applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal
2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia
applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del
predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del
personale di cui all'articolo 23, comma 2, del (( decreto legislativo
25 maggio 2017, n.75, )) eadeguato, in aumento o in diminuzione, per
garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle
risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa,
prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio
al 31 dicembre 2018.
(( 2-bis. Al comma 366 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «ed educativo, anche degli enti locali» sono
soppresse;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I commi 360, 361,
363 e 364 non si applicano alle assunzioni del personale educativo
degli enti locali».
2-ter. Gli enti locali procedono alle assunzioni di cui
all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
anche utilizzando le graduatorie la cui validita' sia stata prorogata
ai sensi del comma 362 del medesimo articolo 1.
2-quater. Il comma 2 dell'articolo 14-ter del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, e' abrogato. ))