Art. 33 
 
Assunzione di personale nelle  regioni  a  statuto  ordinario  e  nei
           comuni in base alla sostenibilita' finanziaria 
 
  1. A decorrere  dalla  data  individuata  dal  decreto  di  cui  al
presente comma, anche al fine  di  consentire  l'accelerazione  degli
investimenti pubblici, (( con particolare  riferimento  a  quelli  in
materia di mitigazione  del  rischio  idrogeologico  )),  ambientale,
manutenzione di scuole e  strade,  opere  infrastrutturali,  edilizia
sanitaria (( e agli  altri  programmi  ))  previsti  dalla  legge  30
dicembre 2018,  n.  145,  le  regioni  a  statuto  ordinario  possono
procedere  ad  assunzioni  di  personale  a  tempo  indeterminato  in
coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di  personale  e  fermo
restando  il  rispetto  pluriennale   dell'equilibrio   di   bilancio
asseverato dall'organo di revisione, sino ad  una  spesa  complessiva
per tutto il personale dipendente, al lordo degli  oneri  riflessi  a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia  definito
come percentuale, anche  differenziata  per  fascia  demografica,  ((
della  media  delle  entrate  correnti  relative  agli   ultimi   tre
rendiconti approvati )),  considerate  al  netto  di  quelle  la  cui
destinazione e' vincolata, ivi incluse, per le finalita'  di  cui  al
presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al
netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato in  bilancio
di   previsione.   Con   decreto   del   Ministro   della    pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuate le fasce  demografiche,  i  relativi  valori  soglia
prossimi al  valore  medio  per  fascia  demografica  e  le  relative
percentuali massime annuali di incremento del personale  in  servizio
per le regioni che si collocano  al  di  sotto  del  predetto  valore
soglia.  I  predetti  parametri  possono  essere  aggiornati  con  le
modalita' di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le  regioni  in
cui il rapporto fra la spesa  di  personale,  al  lordo  degli  oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, e (( la media delle  predette
entrate correnti relative agli ultimi  tre  rendiconti  approvati  ))
risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo,  adottano
un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto  fino
al conseguimento nell'anno 2025  del  predetto  valore  soglia  anche
applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A  decorrere  dal
2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia
applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del
predetto valore soglia.  Il  limite  al  trattamento  accessorio  del
personale di cui all'articolo 23, comma 2, del (( decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75, )) e' adeguato, in aumento o  in  diminuzione,
per garantire l'invarianza  del  valore  medio  pro-capite,  riferito
all'anno 2018, del fondo per la  contrattazione  integrativa  nonche'
delle   risorse   per   remunerare   gli   incarichi   di   posizione
organizzativa, prendendo  a  riferimento  come  base  di  calcolo  il
personale in servizio al 31 dicembre 2018. 
  2. A decorrere  dalla  data  individuata  dal  decreto  di  cui  al
presente comma, anche per le finalita' di cui al comma  1,  i  comuni
possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in
coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di  personale  e  fermo
restando  il  rispetto  pluriennale   dell'equilibrio   di   bilancio
asseverato dall'organo di revisione, sino ad  una  spesa  complessiva
per tutto il personale dipendente, al lordo degli  oneri  riflessi  a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia  definito
come percentuale, differenziata  per  fascia  demografica,  ((  della
media delle entrate correnti  relative  agli  ultimi  tre  rendiconti
approvati  )),  considerate  al  netto  del  fondo   crediti   dubbia
esigibilita' stanziato in bilancio di  previsione.  Con  decreto  del
Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il  Ministro
dell'economia e delle finanze  e  il  Ministro  dell'interno,  previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto
sono individuate le fasce  demografiche,  i  relativi  valori  soglia
prossimi al  valore  medio  per  fascia  demografica  e  le  relative
percentuali massime annuali di incremento del personale  in  servizio
per i comuni che  si  collocano  al  di  sotto  del  predetto  valore
soglia.I  predetti  parametri  possono  essere  aggiornati   con   le
modalita' di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui
il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri  riflessi
a carico dell'amministrazione, e (( la media delle  predette  entrate
correnti relative agli ultimi tre  rendiconti  approvati  ))  risulta
superiore al valore soglia  di  cui  al  primo  periodo  adottano  un
percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino  al
conseguimento  nell'anno  2025  del  predetto  valore  soglia   anche
applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A  decorrere  dal
2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al  valore  soglia
applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del
predetto valore soglia.  Il  limite  al  trattamento  accessorio  del
personale di cui all'articolo 23, comma 2, del (( decreto legislativo
25 maggio 2017, n.75, )) eadeguato, in aumento o in diminuzione,  per
garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
2018, del fondo  per  la  contrattazione  integrativa  nonche'  delle
risorse per remunerare  gli  incarichi  di  posizione  organizzativa,
prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio
al 31 dicembre 2018. 
  (( 2-bis. Al comma 366 dell'articolo  1  della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  le  parole:  «ed  educativo,  anche  degli  enti  locali»  sono
soppresse; 
  b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I  commi  360,  361,
363 e 364 non si applicano alle assunzioni  del  personale  educativo
degli enti locali». 
  2-ter.  Gli  enti  locali  procedono   alle   assunzioni   di   cui
all'articolo 1, comma 366, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,
anche utilizzando le graduatorie la cui validita' sia stata prorogata
ai sensi del comma 362 del medesimo articolo 1. 
  2-quater. Il comma 2  dell'articolo  14-ter  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26, e' abrogato. ))