Art. 34
Piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali
1. Ai fini dello sviluppo di grandi investimenti delle imprese
insediate nelle Zone economiche speciali di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonche' per l'attrazione di
ulteriori nuove iniziative imprenditoriali, il Presidente del
Consiglio dei ministri o, se nominata, l'Autorita' politica delegata
per la coesione, definisce le linee di intervento denominate «Piano
grandi investimenti-ZES» a cui sono destinati 50 milioni di euro per
il 2019, 150 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro per il
2021 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il Piano puo' essere utilizzato per investimenti, in forma di
debito o di capitale di rischio, ovvero per sottoscrivere quote di
fondi di investimento o fondi di fondi o di altri veicoli previsti
dalla normativa europea (( che abbiano quale oggetto investimenti in
forma di debito o di capitale di rischio. ))
3. Possono essere stipulate convenzioni per la gestione del Piano o
di una sua parte con soggetti individuati nel (( rispetto )) della
disciplina europea e nazionale in materia.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, (( con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ))
o, se nominata, dell'Autorita' politica delegata per la coesione,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il
Ministro per gli affari regionali (( e le autonomie )), sono
disciplinate le linee di attivita' del Piano di cui al comma 1,
nonche' l'ammontare degli investimenti, le modalita' di
individuazione del soggetto gestore, gli obiettivi e le specifiche di
investimento oggetto di intervento da parte dello stesso Piano,
stabilendo il minimo ammontare dell'investimento.