(( Art. 36 bis
Disposizioni in materia di trattamento fiscale dei fondi di
investimento europei a lungo termine
1. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale di cui
all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di cui all'articolo 67,
comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo unico, derivanti dagli
investimenti effettuati nei fondi di investimento europei a lungo
termine (ELTIF) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-octies.1),
del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
che presentano le caratteristiche di cui al comma 3 del presente
articolo, realizzati, anche mediante l'investimento in organismi di
investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1, comma
1, lettera k), del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 58 del 1998, che investono integralmente il proprio patrimonio in
quote o azioni dei predetti fondi di investimento europei a lungo
termine (fondi di ELTIF), da persone fisiche residenti nel territorio
dello Stato.
2. L'investimento si perfeziona con la destinazione di somme, per
un importo non superiore a 150.000 euro nell'anno e non superiore a
1.500.000 euro complessivamente, per la sottoscrizione delle quote
oazioni di uno o piu' ELTIF o di uno o piu' fondi di ELTIF.
3. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, possono beneficiare del regime fiscale speciale
disciplinato dalle disposizioni del presente articolo gli
investimenti, anche realizzati tramite la sottoscrizione di quote o
azioni di fondi di ELTIF, negli ELTIF che presentano tutte le
seguenti caratteristiche:
a) il patrimonio raccolto dal medesimo gestore non e' superiore a
200 milioni di euro per ciascun anno, fino a un limite massimo
complessivo per ciascun gestore pari a 600 milioni di euro;
b) almeno il 70 per cento del capitale e' investito in attivita' di
investimento ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 10 del
regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2015, riferibili a imprese di portafoglio ammissibili, come
definite ai sensi dell'articolo 11 del medesimo regolamento
(UE)2015/760, che siano residenti nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o
in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato.
4. Ai fini della valutazione del rispetto del requisito di cui al
comma 3, lettera b), del presente articolo da parte degli ELTIF si
applicano le disposizioni dell'articolo 17 del regolamento (UE)
2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si
applicano le disposizioni del medesimo regolamento (UE) 2015/760 e le
relative norme nazionali di esecuzione.
5. Al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1 del
presente articolo, l'investimento negli ELTIF o nei fondi di ELTIF
deve essere detenuto per almeno cinque anni. In caso di cessione
delle quote o azioni detenute negli ELTIF o nei fondi di ELTIF prima
della scadenza del suddetto termine, i redditi realizzati attraverso
la cessione e quelli percepiti durante il periodo di investimento
sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente
agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo
versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del quarto mese
successivo a quello in corso alla data della cessione. Tuttavia, in
caso di cessione o di rimborso delle quote o azioni prima della
scadenza del suddetto termine, le agevolazioni previste dal presente
articolo trovano comunque applicazione qualora il controvalore sia
integralmente investito in un altro ELTIF o fondo di ELTIF entro
novanta giorni dalla cessione o dal rimborso.
6. Il venire meno delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta
la decadenza dalle agevolazioni di cui al comma 1 relativamente ai
redditi rivenienti dall'investimento negli ELTIF, anche realizzato
tramite la sottoscrizione di quote o azioni di fondi di ELTIF, e
l'obbligo di corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli
interessi, senza applicazione di sanzioni, secondo quanto previsto
dal comma 5.
7. Il trasferimento a causa di morte delle azioni o quote detenute
negli ELTIF o nei fondi di ELTIF che abbiano optato per il regime
speciale non e' soggetto all'imposta di cui al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di
cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente
articolo.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano in via
sperimentale per gli investimenti effettuati nell'anno 2020.
10. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e
delle finanze.
11. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 4,8 milioni
di euro per l'anno 2020, a 5,2 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2021 al 2024 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2025, si
provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente
decreto. ))