Art. 37
Ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale
sociale della NewCo Nuova Alitalia
1. Al fine del rilancio del settore del trasporto aereo e per il
rafforzamento del trasporto intermodale, il Ministero dell'economia e
delle finanze e' autorizzato a sottoscrivere, nel limite dell'importo
maturato a titolo di interessi ai sensi del comma 3, quote di
partecipazione al capitale della societa' di nuova costituzione cui
saranno trasferiti i compendi aziendali oggetto delle procedure di
cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
I criteri e le modalita' dell'operazione di cui al primo periodo sono
determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sottoposto alla
registrazione della Corte dei Conti. A tal fine, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad avvalersi di primarie
istituzioni finanziarie e legali a valere sulle risorse di cui al
comma 4, nel limite di euro 200.000,00.
2. Alla societa' di nuova costituzione di cui al presente articolo,
partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, non si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
175.
3. Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione
straordinaria corrisponde gli interessi maturati sul finanziamento a
titolo oneroso - di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, come integrato ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, -dalla data di effettiva
erogazione alla data del decreto del Ministro dello sviluppo
economico di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali
oggetto delle procedure e, comunque, (( fino a data non successiva al
)) 31 maggio 2019.
4. Gli interessi di cui al comma 3 sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato entro sessanta giorni dalla data del predetto
decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere riassegnati
ad uno o piu' capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze per le finalita' di cui al
comma 1.
5. All'articolo 50, comma 1, del citato decreto-legge n.50 del
2017, le parole al terzo periodo «, ed e' restituito entro sei mesi
dall'erogazione in prededuzione, con priorita' rispetto a ogni altro
debito della procedura» sono soppresse.
6. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.
135, convertito con modificazione con legge 11 febbraio 2019, n. 12,
le parole «entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della
cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure di cui
all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 e, in ogni
caso, non oltre il termine del 30 giugno 2019» sono sostituite con le
seguenti: «, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo
dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell'attivo
disponibile di Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. in
amministrazione straordinaria».
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a 900 milioni di euro
per l'anno 2019 in termini di solo fabbisogno, si provvede ai sensi
dell'articolo 50.
8. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere dal Ministero
dell'economia e delle finanze per l'operazione di cui al presente
articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da
tasse.