Art. 38
Debiti enti locali
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il
comma 932 e' inserito il seguente: «932-bis. A seguito della
conclusione delle attivita' straordinarie della gestione
commissariale di cui al comma 932:
a) Roma capitale provvede alla cancellazione dei residui attivi e
passivi nei confronti della gestione commissariale;
b) sono trasferiti a Roma Capitale i crediti di competenza della
stessa gestione commissariale iscritti nella massa attiva del piano
di rientro dall'indebitamento pregresso di cui all'articolo 78 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come definito in attuazione del
comma 930, iscrivendo in bilancio un adeguato fondo crediti di dubbia
esigibilita', destinato ad essere conservato fino alla riscossione o
cancellazione degli stessi crediti; la differenza e' finalizzata alla
copertura dell'eventuale disavanzo derivante dalla lettera a);
c) e' trasferita a Roma capitale la titolarita' del piano di
estinzione dei debiti, ivi inclusi quelli finanziari, oggetto di
ricognizione, come approvato con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 930, unitamente alle risorse
di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, non destinate annualmente (( alla copertura degli oneri di cui
al comma 1-sexies o )) all'ammortamento del debito finanziario a
carico del Ministero dell'economia e delle finanze individuati dallo
stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 930;
d) le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in
data anteriore al 28 aprile 2008 non inserite nella definitiva
rilevazione della massa passiva di cui al comma 930, rientrano nella
competenza di Roma Capitale. ».
(( 1-bis. Roma Capitale promuove le iniziative necessarie per
ottenere l'adesione dei possessori delle obbligazioni RomeCity 5,345
per cento con scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798) per 1.400
milioni di euro all'accollo del prestito obbligazionario medesimo da
parte dello Stato; in caso di adesione, gli oneri derivanti dal
pagamento degli interessi e del capitale del suddetto prestito
obbligazionario sono assunti a carico del bilancio dello Stato, con
efficacia a partire dal pagamento della cedola successiva a quella in
corso al momento dell'adesione stessa.
1-ter. Per le finalita' di cui al comma 1-bis, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un
fondo con una dotazione di 74,83 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2020 al 2048. Al relativo onere si provvede:
a) mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026
al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al
2048;
b) mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle
risorse giacenti sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 37,
comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per un importo pari
a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 24,83
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 4,83
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Al fine di
assicurarne la disponibilita' in ciascuno dei predetti anni, le
giacenze della contabilita' speciale possono essere utilizzate per le
finalita' originarie solo per la parte eccedente gli importi
complessivi rimasti da versare all'entrata del bilancio dello Stato
ai sensi della presente lettera.
1-quater. Agli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno
derivanti dal comma 1-bis, pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2020 al 2048, si provvede mediante corrispondente
riduzione del limite alle somme che il Commissario straordinario del
Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del
comune di Roma e' autorizzato annualmente a utilizzare a valere sui
contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 4,
comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' rideterminato
il limite di cui al primo periodo del presente comma.
1-quinquies. In caso di mancata adesione da parte dei possessori
delle obbligazioni di cui al comma 1-bis, la dotazione del fondo di
cui al comma 1-ter e' destinata alle finalita' di cui all'articolo
14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
1-sexies.In caso di adesione da parte dei possessori delle
obbligazioni di cui al comma 1-bis, un importo, pari a 200 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2042 al 2048, dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio
2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e' destinato al rimborso della quota capitale delle
obbligazioni di cui al citato comma 1-bis.
1-septies.Per gli anni dal 2020 al 2022, un importo commisurato ai
minori esborsi eventualmente derivanti da operazioni di
rinegoziazione dei mutui in essere con istituti di credito di
competenza della Gestione commissariale di cui all'articolo 78 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, effettuate dopo la data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
destinato ad alimentare un fondo, da istituire nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, denominato «Fondo per il
concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle citta'
metropolitane»; il Commissario straordinario del Governo per la
gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma
promuove presso gli istituti di credito ogni iniziativa utile al
raggiungimento di detto obiettivo. L'eventuale conclusione dei
contratti di rinegoziazione e' comunque subordinata, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, all'emanazione di un decreto di autorizzazione
del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo di cui al primo
periodo e' incrementato, anche in via pluriennale, con le seguenti
modalita':
a) mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122. In tal caso, il limite alle somme che il citato Commissario
straordinario e' autorizzato annualmente a utilizzare a valere sui
contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' corrispondentemente ridotto;
b) mediante riassegnazione delle somme versate all'entrata del
bilancio dello Stato da parte del citato Commissario straordinario a
valere sulle disponibilita' giacenti sul conto corrente di tesoreria
ad esso intestato. In tal caso, l'importo delle somme versate e'
computato ai fini della verifica del rispetto del limite di cui al
secondo periodo della lettera a).
1-octies. Ai fini del concorso nel pagamento delle rate in scadenza
dei mutui contratti per spese di investimento da parte dei comuni
capoluogo delle citta' metropolitane in dissesto finanziario di cui
all'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando
quanto previsto dal comma 1-septies del presente articolo, e'
riconosciuto ai medesimi comuni un contributo di 20 milioni di euro
per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2020 al 2033. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20
milioni di euro per l'anno 2019 e a 35 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2020 al 2033, si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero;
b) quanto a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al
2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n.
205.
1-novies. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, le parole: «accantonata per l'anno 2017 e
2018» sono sostituite dalle seguenti: «accantonata per gli anni 2017,
2018 e 2019» e le parole: «Servizio sanitario nazionale per l'anno
2017 e per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio
sanitario nazionale per gli anni 2017, 2018 e 2019». Per l'anno 2019,
la somma accantonata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del citato
decreto-legge n. 148 del 2017, come modificato dal presente comma, e'
ripartita per le finalita' indicate alle lettere a) e b) del medesimo
articolo 18, comma 1, secondo gli importi definiti in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
1-decies.Il fondo di cui al comma 1-septies e' annualmente
ripartito, su richiesta dei comuni interessati, tra i comuni
capoluogo delle citta' metropolitane che hanno deliberato il ricorso
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o la
dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi rispettivamente degli
articoli 243-bis e 246 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, o che hanno deliberato un piano di interventi pluriennale
monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti. Il fondo
e' ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, entro il 30 novembre 2019, in
proporzione all'entita' delle rate annuali di rimborso del debito.
1-undecies.I comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che
hanno dichiarato, in data successiva al 1°gennaio 2012, lo stato di
dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che successivamente hanno
deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai
sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di assicurare il ripiano
delle passivita' individuate nel piano di cui al comma 6 del medesimo
articolo 243-bis, sono autorizzati, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, nella
salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 95 e 97 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, a ridurre gli importi dei contratti in essere, nonche' di quelli
relativi a procedure di affidamento per cui sia gia' intervenuta
l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi a oggetto l'acquisto o la
fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta
la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facolta' di
rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta
riduzione. E' fatta salva la facolta' del prestatore dei beni o
servizi di recedere dal contratto, entro trenta giorni dalla
comunicazione della manifestazione di volonta' di operare la
riduzione, senza alcuna penalita' da recesso verso l'amministrazione.
Il recesso e' comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi
trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte
di quest'ultima. In caso di recesso, i comuni di cui al presente
comma, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi
affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la
disponibilita' di beni e servizi necessari alla loro attivita',
stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro della
societa' Consip Spa, a quelle di centrali di committenza regionale o
tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e
nazionale in materiadi contratti pubblici.
1-duodecies. Al comma 2-bis dell'articolo 222 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «per la durata di sei
mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al raggiungimento dell'equilibrio di
cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso
quello in cui e' stato deliberato il dissesto».
1-terdecies. La tabella di cui al comma 5-bis dell'articolo 243-bis
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituita
dalla seguente:
Durata massima del piano
Rapporto passivita'/impegni di cui di riequilibrio
al titolo I finanziario
pluriennale
Fino al 20 per cento 4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al
60 per cento 10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al
100 per cento per i comuni fino a
60.000 abitanti 15 anni
Oltre il 60 per cento per i comuni
con popolazione superiore a 60.000
abitanti e oltre il 100 per cento
per tutti gli altri comuni 20 anni
1-quaterdecies.Nell'ambito delle misure volte ad assicurare la
realizzazione di iniziative prioritarie, e' riconosciuto al comune di
Alessandria un contributo in conto capitale di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021. All'onere derivante dal presente
comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre
2017, n. 205.
1-quinquiesdecies.I comuni interessati dagli eventi sismici della
provincia di Campobasso e della citta' metropolitana di Catania
individuati, rispettivamente, dalla delibera del Consiglio dei
ministri 6 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213
del 13 settembre 2018, e dalla delibera del Consiglio dei ministri 28
dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio
2019, approvano il rendiconto della gestione previsto dall'articolo
227 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo
all'esercizio 2018, entro il 31 luglio 2019 e lo trasmettono alla
banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dalla
data dell'approvazione. ))
2. Fino alla conclusione delle attivita' straordinarie della
Gestione commissariale di cui all'articolo 78 del decreto-legge del
25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, al fine di sopperire a temporanee carenze di
liquidita' della Gestione stessa il comune di Roma Capitale e'
autorizzato a concedere alla stessa anticipazioni di liquidita'. Le
modalita' di concessione, la misura dell'eventuale tasso di interesse
e la restituzione delle anticipazioni di liquidita' di cui al periodo
precedente, sono disciplinate con apposita convenzione tra Roma
Capitale e la Gestione Commissariale.
(( 2-bis.Gli enti locali che hanno proposto la rimodulazione o
riformulazione del piano di riequilibrio ai sensi dell'articolo 1,
comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro la data del 14
febbraio 2019 di deposito della sentenza della Corte costituzionale
n. 18 del 2019, anche se non ancora approvato dalla competente
sezione regionale della Corte dei conti ovvero inciso da
provvedimenti conformativi alla predetta sentenza della sezione
regionale competente, possono riproporre il piano per adeguarlo alla
normativa vigente secondo la procedura dell'articolo 1, commi 888 e
889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2-ter.La riproposizione di cui al comma 2-bis deve contenere il
ricalcolo complessivo del disavanzo gia' oggetto del piano
modificato, nel rispetto della disciplina vigente, ferma restando la
disciplina prevista per gli altri disavanzi.
2-quater. Le rimodulazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non
sospendono le azioni esecutive e, considerata la situazione di
eccezionale urgenza, sono oggetto di approvazione o di diniego della
competente sezione regionale della Corte dei conti entro venti giorni
dalla ricezione dell'atto deliberativo del consiglio comunale. Per i
piani per cui e' pendente la fase istruttoria presso la Commissione
di cui all'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, la Commissione predetta e' tenuta a concludere la fase
istruttoria entro venti giorni dalla ricezione delle deliberazioni di
cui ai commi 2-bis e 2-ter. Entro i successivi cinque giorni, la
Commissione invia le proprie considerazioni istruttorie conclusive
alla competente sezione regionale della Corte dei conti, che provvede
alla approvazione o al diniego del piano di riequilibrio riformulato
entro venti giorni dalla ricezione degli atti.
2-quinquies. A decorrere dall'anno 2019, al comune di Campione
d'Italia e' corrisposto un contributo nel limite massimo di 5 milioni
di euro annui, per esigenze di bilancio, con priorita' per le spese
di funzionamento dell'ente, a valere sulle somme iscritte nel
capitolo 1379, denominato «Contributo straordinario al comune di
Campione d'Italia», dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno. ))