(( Art. 38 quater Recepimento dell'accordo tra il Governo e la Regione siciliana 1. I liberi consorzi comunali e le citta' metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilita' pubblica, sono autorizzati ad applicare, nell'anno 2019, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, l'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento all'ultimo bilancio di previsione approvato e, al fine di utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali, ad effettuare, con delibera consiliare, le necessarie variazioni, in entrata e in uscita, per lo stesso importo, che sono recepite al momento dell'elaborazione e dell'approvazione del bilancio di previsione. 2. In relazione alle disposizioni del comma 1, i liberi consorzi comunali e le citta' metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilita' pubblica, sono autorizzati a: a) approvare il rendiconto della gestione degli esercizi 2018 e precedenti anche se il relativo bilancio di previsione non e' stato deliberato. In tal caso, nel rendiconto della gestione, le voci riguardanti le «Previsioni definitive di competenza» e le «Previsioni definitive di cassa» sono valorizzate indicando gli importi effettivamente gestiti nel corso dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 163, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b) predisporre un bilancio di previsione solo annuale per l'esercizio 2019; c) utilizzare nel 2019, ai sensi dell'articolo 187 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione, l'avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 881 sono inseriti i seguenti: «881-bis. Per un importo complessivo di 140 milioni di euro, il concorso alla finanza pubblica a carico della Regione siciliana per l'anno 2019 di cui al comma 881, sulla base dell'accordo raggiunto tra il Governo e la Regione stessa in data 15 maggio 2019, e' assicurato utilizzando le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - Programmazione 2014-2020 gia' destinate alla programmazione della Regione siciliana, che e' corrispondentemente ridotto. La medesima Regione propone al CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilita' residue. 881-ter. Alla Regione siciliana e' attribuito un importo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 a titolo di riduzione del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 881. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»; b) al comma 885 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contributo a favore dei liberi consorzi e delle citta' metropolitane di cui al periodo precedente e' incrementato, per l'anno 2019, di ulteriori 100 milioni di euro." ))