(( Art. 38 quater
Recepimento dell'accordo
tra il Governo e la Regione siciliana
1. I liberi consorzi comunali e le citta' metropolitane della
Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in
materia di contabilita' pubblica, sono autorizzati ad applicare,
nell'anno 2019, in caso di esercizio provvisorio o gestione
provvisoria, l'articolo 163 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, con riferimento all'ultimo bilancio di
previsione approvato e, al fine di utilizzare le risorse pubbliche
trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali, ad
effettuare, con delibera consiliare, le necessarie variazioni, in
entrata e in uscita, per lo stesso importo, che sono recepite al
momento dell'elaborazione e dell'approvazione del bilancio di
previsione.
2. In relazione alle disposizioni del comma 1, i liberi consorzi
comunali e le citta' metropolitane della Regione siciliana, in deroga
alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilita'
pubblica, sono autorizzati a:
a) approvare il rendiconto della gestione degli esercizi 2018 e
precedenti anche se il relativo bilancio di previsione non e' stato
deliberato. In tal caso, nel rendiconto della gestione, le voci
riguardanti le «Previsioni definitive di competenza» e le «Previsioni
definitive di cassa» sono valorizzate indicando gli importi
effettivamente gestiti nel corso dell'esercizio, ai sensi
dell'articolo 163, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) predisporre un bilancio di previsione solo annuale per
l'esercizio 2019;
c) utilizzare nel 2019, ai sensi dell'articolo 187 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede
di approvazione del bilancio di previsione, l'avanzo di
amministrazione libero, destinato e vincolato per garantire il
pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 881 sono inseriti i seguenti:
«881-bis. Per un importo complessivo di 140 milioni di euro, il
concorso alla finanza pubblica a carico della Regione siciliana per
l'anno 2019 di cui al comma 881, sulla base dell'accordo raggiunto
tra il Governo e la Regione stessa in data 15 maggio 2019, e'
assicurato utilizzando le risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione - Programmazione 2014-2020 gia' destinate alla
programmazione della Regione siciliana, che e' corrispondentemente
ridotto. La medesima Regione propone al CIPE, per la presa d'atto, la
nuova programmazione nel limite delle disponibilita' residue.
881-ter. Alla Regione siciliana e' attribuito un importo di 10
milioni di euro per l'anno 2019 a titolo di riduzione del contributo
alla finanza pubblica di cui al comma 881. Agli oneri di cui al
presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
b) al comma 885 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
contributo a favore dei liberi consorzi e delle citta' metropolitane
di cui al periodo precedente e' incrementato, per l'anno 2019, di
ulteriori 100 milioni di euro." ))