Art. 40
Misure di sostegno al reddito per chiusura
della strada SS 3-bis Tiberina E45
1. E' concessa, ai sensi del comma 3, un'indennita' pari al
trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa
contribuzione figurativa, a decorrere dal 16 gennaio 2019, per un
massimo di sei mesi, in favore dei lavoratori del settore privato,
compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attivita'
lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della chiusura della
strada SS 3bis Tiberina E45 Orte Ravenna dal Km. 168+200 al
Km162+698, per il sequestro del viadotto Puleto con relativa
interdizione totale della circolazione, dipendenti da aziende, o da
soggetti diversi dalle imprese, coinvolti dalla predetta chiusura,
che hanno subito un impatto economico negativo e per i quali non
trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno
esaurito le tutele previste dalla normativa vigente.
2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei
lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di impresa
e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di
previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita' a
causa dell'evento di cui al comma 1, e' riconosciuta, ai sensi del
comma 3, un'indennita' una tantum pari a 15.000 euro, nel rispetto
della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti
di Stato.
3. Le indennita' di cui ai commi 1 e 2 sono concesse con decreto
delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria, nel limite di spesa
complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2019. La ripartizione
del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente
comma tra le regioni interessate e le modalita' ai fini del rispetto
del limite di spesa medesimo (( sono disciplinate )) con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Le regioni,
insieme al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede
all'erogazione delle indennita'. Le domande sono presentate alla
regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del
rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati
dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanzee alle
regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria.
4. Per l'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione
salariale di cui al comma 1, e' prevista la modalita' di pagamento
diretto della prestazione da parte dell'INPS. Il datore di lavoro e'
obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il
pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalita' stabilite
dall'Istituto, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso
alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data
del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS
se successivo. Trascorso inutilmente tale periodo, il pagamento della
prestazione e gli oneri ad essa connessi, rimangono a carico del
datore di lavoro inadempiente.
5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle disponibilita' in
conto residui iscritte sul Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Alla compensazione
degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi
dell'articolo 50.