Art. 41
Misure in materia di aree di crisi industriale complessa
1. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136, sono prorogate nel 2019, alle medesime
condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano (( anche )) ai
lavoratori che hanno cessato cessano la mobilita' ordinaria o in
deroga entro il 31 dicembre 2019 nel limite di spesa di 16 milioni di
euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 pari a 16
milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno
2020 si provvede a valere sulle disponibilita' in conto residui
iscritte sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, pari a 9,6 milioni di euro per
l'anno 2019 e 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 50.