Art. 42 
 
Controllo degli strumenti di misura in  servizio  e  sulla  vigilanza
  sugli strumenti di misura  conformi  alla  normativa  nazionale  ed
  europea 
 
  1. Il  periodo  transitorio  previsto  all'articolo  18,  comma  2,
secondo periodo del decreto del (( Ministro dello sviluppo  economico
)) 21 aprile 2017, n. 93, e' prorogato al 30  giugno  2020,  per  gli
organismi  abilitati  ad  effettuare  verificazioni   periodiche   in
conformita' alle disposizioni abrogate dall'articolo 17 del  predetto
decreto, che, alla data del  18  marzo  2019,  dimostrino  l'avvenuta
accettazione formale dell'offerta economica di accreditamento. 
  2. Gli organismi che non hanno presentato domanda di accreditamento
entro il 18 marzo 2019 possono  continuare  ad  operare  fino  al  30
giugno 2020 a decorrere dalla  data  della  domanda,  da  presentarsi
entro il  termine  del  30  settembre  2019,  dimostrando  l'avvenuta
accettazione     formale     dell'offerta     economica      relativa
all'accreditamento. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, sono applicate fino al  nuovo
esercizio delle competenze regolamentari del Ministro dello  sviluppo
economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto
1988, n. 400, nella  materia  disciplinata  dal  citato  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico n. 93 del 2017.