Art. 44 
 
Semplificazione ed efficientamento dei  processi  di  programmazione,
  vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal  Fondo  per
  lo sviluppo e la coesione 
 
  1. Al fine di migliorare il coordinamento unitario  e  la  qualita'
degli  ((  investimenti  ))  finanziati  con  le  risorse   nazionali
destinate alle politiche di  coesione  dei  cicli  di  programmazione
2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonche' di  accelerarne  la  spesa,
per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Citta' metropolitana
titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione  di
cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in
sostituzione della pluralita' degli attuali  documenti  programmatori
variamente denominati e tenendo conto degli interventi  ivi  inclusi,
l'Agenzia per la coesione territoriale procede (( , d'intesa  con  le
amministrazioni interessate, ))  ad  una  riclassificazione  di  tali
strumenti  al  fine  di  sottoporre  all'approvazione  del  CIPE,  su
proposta del Ministro per il Sud, autorita' delegata per la coesione,
entro quattro mesi (( dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto )), un unico Piano operativo (( per ogni  amministrazione  ))
denominato «Piano sviluppo e coesione»,  con  modalita'  unitarie  di
gestione e monitoraggio. 
  2. Al fine di rafforzare il carattere unitario delle  politiche  di
coesione  e  della  relativa  programmazione  e  di  valorizzarne  la
simmetria  con  i  Programmi  Operativi  Europei,  ciascun  Piano  e'
articolato per aree tematiche, in analogia  agli  obiettivi  tematici
dell'Accordo di Partenariato,  con  conseguente  trasferimento  delle
funzioni attribuite ai rispettivi strumenti di governance,  istituiti
con  delibere  del  CIPE  o  comunque  previsti  dai   documenti   di
programmazione oggetto di riclassificazione, ad appositi Comitati  di
Sorveglianza, costituiti dalle  Amministrazioni  titolari  dei  Piani
operativi, ai quali partecipano rappresentanti del  Dipartimento  per
le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione  territoriale,
del Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica (( e rappresentanti, per  i  Piani  di  competenza
regionale, dei Ministeri competenti per area tematica, ovvero, per  i
Piani  di  competenza  ministeriale,  rappresentanti  delle  regioni,
nonche' del partenariato  economico  e  sociale,  relativamente  agli
ambiti di cui  alle  lettere  d)  ed  e)  del  comma  3  )).  Per  la
partecipazione ai Comitati di sorveglianza non sono dovuti gettoni di
presenza,  compensi,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti  comunque
denominati. 
  3. I Comitati di sorveglianza di cui al comma 2, ferme restando  le
competenze specifiche normativamente attribuite alle  amministrazioni
centrali (( , regionali )) e alle Agenzie nazionali: 
    a) approvano la metodologia e i criteri usati  per  la  selezione
delle operazioni; 
    b) approvano le relazioni di attuazione e finali; 
  (( c) esaminano eventuali proposte di modifiche al Piano operativo,
ovvero  esprimono  il  parere  ai  fini  della  sottoposizione  delle
modifiche stesse al CIPE; )) 
  (( d) esaminano ogni aspetto che incida sui risultati, comprese  le
verifiche sull'attuazione; )) 
    e) esaminano i risultati delle valutazioni. 
  4. I Comitati di sorveglianza dei programmi attuativi regionali FSC
2007-2013 (( gia' istituiti )) integrano la  propria  composizione  e
disciplina secondo quanto previsto dai commi 2 e 3. 
  5. Le  Amministrazioni  titolari  dei  Piani  sviluppo  e  coesione
monitorano gli interventi sul proprio sistema  gestionale  e  rendono
disponibili, con  periodicita'  bimestrale,  i  dati  di  avanzamento
finanziario, fisico  e  procedurale  alla  Banca  dati  Unitaria  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
ragioneria  generale  dello  Stato   ((   secondo   le   disposizioni
dell'articolo 1, comma 703, lettera l), della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 )). Gli interventi, pena esclusione  dal  finanziamento,  sono
identificati con il Codice Unico di Progetto (CUP). 
  (( 6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, restano in ogni caso
fermi le dotazioni  finanziarie  degli  strumenti  di  programmazione
oggetto di riclassificazione, come determinate alla data  di  entrata
in vigore del presente  decreto,  gli  interventi  individuati  e  il
relativo  finanziamento,  la  titolarita'  dei  programmi   o   delle
assegnazioni  deliberate  dal  CIPE  e  i  soggetti  attuatori,   ove
individuati anche nei documenti attuativi. )) 
  7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e  coesione  di
cui al comma 1 puo' contenere: 
    a)  gli  interventi  dotati  di  progettazione  esecutiva  o  con
procedura di aggiudicazione avviata alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto; 
    b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di  cui
alla  lettera  a),  siano  valutati  favorevolmente  da   parte   del
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione,  dell'Agenzia  per  la
coesione territoriale, (( d'intesa con )) le Amministrazioni titolari
delle  risorse  di  cui  al  comma  1,  in  ragione  dello  stato  di
avanzamento  della  progettazione,   dell'effettiva   rispondenza   e
sinergia con le  priorita'  di  sviluppo  dei  territori  e  con  gli
obiettivi strategici del nuovo  ciclo  di  programmazione  dei  fondi
europei,  nonche'  della  concomitante   possibilita'   di   generare
obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021. 
  (( 8. L'Amministrazione titolare del Piano operativo oggetto  della
riclassificazione, prevista al  comma  1,  resta  responsabile  della
selezione degli interventi, in sostituzione di quelli che risultavano
gia' finanziati alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
della   vigilanza   sulla   attuazione   dei   singoli    interventi,
dell'utilizzo   delle   risorse   per   fare   fronte   a    varianti
dell'intervento,  della  presentazione  degli  stati  di  avanzamento
nonche' delle richieste di erogazione delle risorse  ai  beneficiari.
)) 
  9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il  CIPE,  con
la medesima delibera di approvazione del Piano sviluppo  e  coesione,
stabilisce, (( al fine )) di accelerarne la realizzazione e la spesa,
le misure di accompagnamento alla progettazione e  all'attuazione  da
parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per
la coesione territoriale e della Struttura per  la  progettazione  di
beni ed edifici pubblici di cui  all'articolo  1,  comma  162,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  10. (( Le risorse di cui al comma 1, eventualmente  non  rientranti
nel Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate  con  delibera  del
CIPE su proposta  del  Ministro  per  il  Sud,  di  concerto  con  le
amministrazioni competenti, limitatamente alle lettere b)  e  c)  del
presente comma, al fine di contribuire: 
  a) al finanziamento dei Piani sviluppo  e  coesione  relativi  alle
amministrazioni per le quali  risultino  fabbisogni  di  investimenti
superiori alle risorse assegnate ai sensi del comma 7; )) 
    b) al finanziamento di «Programmi di piccole opere e manutenzioni
straordinarie»    per    infrastrutture    stradali,     ferroviarie,
aeroportuali,  idriche,  nonche'   per   fronteggiare   il   dissesto
idrogeologico e per la messa in  sicurezza  di  scuole,  ospedali  ed
altre strutture pubbliche, da attuare  attraverso  lo  strumento  del
Contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n.  88  da  stipulare  per  singola  area
tematica; 
    c)  al  finanziamento  della   progettazione   degli   interventi
infrastrutturali. 
  11.  Resta  in  ogni  caso  fermo  il   vincolo   di   destinazione
territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27  dicembre
2013, n. 147. Restano, altresi', ferme le  norme  di  legge  relative
alle risorse di cui al comma 1, in quanto compatibili. 
  12. In relazione alle nuove risorse del Fondo sviluppo  e  coesione
attribuite con la legge  30  dicembre  2018,  n.  145  e  non  ancora
programmate alla data (( di entrata in vigore  del  presente  decreto
)), le proposte di assegnazione di risorse da sottoporre al CIPE  per
il  finanziamento  di  interventi  infrastrutturali   devono   essere
corredate  della  positiva   valutazione   tecnica   da   parte   del
Dipartimento per le politiche di coesione. Salvo diversa  e  motivata
previsione nella delibera di assegnazione del CIPE, tali assegnazioni
decadono ove non diano luogo a obbligazioni giuridicamente vincolanti
entro tre anni dalla pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana della medesima delibera. Le relative risorse  non
possono essere riassegnate alla medesima Amministrazione. 
  13. Al fine di supportare le Amministrazioni  di  cui  al  comma  2
nella progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali le
risorse destinate alla progettazione di cui al comma 10,  lettera  c)
finanziano  i  costi  della  progettazione   tecnica   dei   progetti
infrastrutturali che abbiano avuto la valutazione positiva  da  parte
delle strutture tecniche della Presidenza del Consiglio dei ministri,
sulla base dell'effettiva rispondenza alle priorita' di sviluppo e ai
fabbisogni del territorio, dell'eventuale necessita' di  fronteggiare
situazioni emergenziali, da sostenere da parte delle  Amministrazioni
titolari dei Piani operativi di cui al comma 1, anche  attraverso  il
ricorso alla Struttura  per  la  progettazione  di  beni  ed  edifici
pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della  legge  30  dicembre
2018, n. 145. I progetti per i quali sia completata positivamente  la
progettazione esecutiva accedono  prioritariamente  ai  finanziamenti
che si renderanno disponibili per la realizzazione. Alle risorse  del
(( Fondo sviluppo e coesione )) assegnate alle  finalita'  specifiche
di cui al presente comma non si applica il  vincolo  di  destinazione
territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27  dicembre
2013, n. 147. 
  14. Ai Piani operativi redatti a seguito della riclassificazione di
cui al comma 1 si  applicano  i  principi  ((  gia'  vigenti  per  la
programmazione 2014-2020 )). Il CIPE, su proposta del Ministro per il
Sud, d'intesa con il Ministro  per  gli  affari  regionali  ((  e  le
autonomie )), previa intesa con la Conferenza  Stato-Regioni,  adotta
una apposita  delibera  per  assicurare  la  fase  transitoria  della
disciplina dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 (( e per
coordinare e armonizzare le regole vigenti in un quadro ordinamentale
unitario )).  Nelle  more  dell'approvazione  dei  singoli  Piani  di
sviluppo  e  coesione,  si  applicano  le  regole  di  programmazione
vigenti. 
  15. Il Ministro per il Sud presenta al CIPE: 
    a) entro il 31 marzo 2020  una  relazione  sull'attuazione  delle
disposizioni del presente articolo; 
    b) entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2020,  una
relazione annuale sull'andamento (( dei Piani )) operativi di cui  al
comma 1 riferita all'anno precedente.