Art. 44
Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione,
vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per
lo sviluppo e la coesione
1. Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualita'
degli (( investimenti )) finanziati con le risorse nazionali
destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione
2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonche' di accelerarne la spesa,
per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Citta' metropolitana
titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di
cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in
sostituzione della pluralita' degli attuali documenti programmatori
variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi,
l'Agenzia per la coesione territoriale procede (( , d'intesa con le
amministrazioni interessate, )) ad una riclassificazione di tali
strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su
proposta del Ministro per il Sud, autorita' delegata per la coesione,
entro quattro mesi (( dalla data di entrata in vigore del presente
decreto )), un unico Piano operativo (( per ogni amministrazione ))
denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalita' unitarie di
gestione e monitoraggio.
2. Al fine di rafforzare il carattere unitario delle politiche di
coesione e della relativa programmazione e di valorizzarne la
simmetria con i Programmi Operativi Europei, ciascun Piano e'
articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici
dell'Accordo di Partenariato, con conseguente trasferimento delle
funzioni attribuite ai rispettivi strumenti di governance, istituiti
con delibere del CIPE o comunque previsti dai documenti di
programmazione oggetto di riclassificazione, ad appositi Comitati di
Sorveglianza, costituiti dalle Amministrazioni titolari dei Piani
operativi, ai quali partecipano rappresentanti del Dipartimento per
le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale,
del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica (( e rappresentanti, per i Piani di competenza
regionale, dei Ministeri competenti per area tematica, ovvero, per i
Piani di competenza ministeriale, rappresentanti delle regioni,
nonche' del partenariato economico e sociale, relativamente agli
ambiti di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 )). Per la
partecipazione ai Comitati di sorveglianza non sono dovuti gettoni di
presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque
denominati.
3. I Comitati di sorveglianza di cui al comma 2, ferme restando le
competenze specifiche normativamente attribuite alle amministrazioni
centrali (( , regionali )) e alle Agenzie nazionali:
a) approvano la metodologia e i criteri usati per la selezione
delle operazioni;
b) approvano le relazioni di attuazione e finali;
(( c) esaminano eventuali proposte di modifiche al Piano operativo,
ovvero esprimono il parere ai fini della sottoposizione delle
modifiche stesse al CIPE; ))
(( d) esaminano ogni aspetto che incida sui risultati, comprese le
verifiche sull'attuazione; ))
e) esaminano i risultati delle valutazioni.
4. I Comitati di sorveglianza dei programmi attuativi regionali FSC
2007-2013 (( gia' istituiti )) integrano la propria composizione e
disciplina secondo quanto previsto dai commi 2 e 3.
5. Le Amministrazioni titolari dei Piani sviluppo e coesione
monitorano gli interventi sul proprio sistema gestionale e rendono
disponibili, con periodicita' bimestrale, i dati di avanzamento
finanziario, fisico e procedurale alla Banca dati Unitaria del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato (( secondo le disposizioni
dell'articolo 1, comma 703, lettera l), della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 )). Gli interventi, pena esclusione dal finanziamento, sono
identificati con il Codice Unico di Progetto (CUP).
(( 6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, restano in ogni caso
fermi le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione
oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata
in vigore del presente decreto, gli interventi individuati e il
relativo finanziamento, la titolarita' dei programmi o delle
assegnazioni deliberate dal CIPE e i soggetti attuatori, ove
individuati anche nei documenti attuativi. ))
7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di
cui al comma 1 puo' contenere:
a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con
procedura di aggiudicazione avviata alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui
alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del
Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la
coesione territoriale, (( d'intesa con )) le Amministrazioni titolari
delle risorse di cui al comma 1, in ragione dello stato di
avanzamento della progettazione, dell'effettiva rispondenza e
sinergia con le priorita' di sviluppo dei territori e con gli
obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi
europei, nonche' della concomitante possibilita' di generare
obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021.
(( 8. L'Amministrazione titolare del Piano operativo oggetto della
riclassificazione, prevista al comma 1, resta responsabile della
selezione degli interventi, in sostituzione di quelli che risultavano
gia' finanziati alla data di entrata in vigore del presente decreto,
della vigilanza sulla attuazione dei singoli interventi,
dell'utilizzo delle risorse per fare fronte a varianti
dell'intervento, della presentazione degli stati di avanzamento
nonche' delle richieste di erogazione delle risorse ai beneficiari.
))
9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il CIPE, con
la medesima delibera di approvazione del Piano sviluppo e coesione,
stabilisce, (( al fine )) di accelerarne la realizzazione e la spesa,
le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da
parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per
la coesione territoriale e della Struttura per la progettazione di
beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. (( Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non rientranti
nel Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate con delibera del
CIPE su proposta del Ministro per il Sud, di concerto con le
amministrazioni competenti, limitatamente alle lettere b) e c) del
presente comma, al fine di contribuire:
a) al finanziamento dei Piani sviluppo e coesione relativi alle
amministrazioni per le quali risultino fabbisogni di investimenti
superiori alle risorse assegnate ai sensi del comma 7; ))
b) al finanziamento di «Programmi di piccole opere e manutenzioni
straordinarie» per infrastrutture stradali, ferroviarie,
aeroportuali, idriche, nonche' per fronteggiare il dissesto
idrogeologico e per la messa in sicurezza di scuole, ospedali ed
altre strutture pubbliche, da attuare attraverso lo strumento del
Contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88 da stipulare per singola area
tematica;
c) al finanziamento della progettazione degli interventi
infrastrutturali.
11. Resta in ogni caso fermo il vincolo di destinazione
territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre
2013, n. 147. Restano, altresi', ferme le norme di legge relative
alle risorse di cui al comma 1, in quanto compatibili.
12. In relazione alle nuove risorse del Fondo sviluppo e coesione
attribuite con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e non ancora
programmate alla data (( di entrata in vigore del presente decreto
)), le proposte di assegnazione di risorse da sottoporre al CIPE per
il finanziamento di interventi infrastrutturali devono essere
corredate della positiva valutazione tecnica da parte del
Dipartimento per le politiche di coesione. Salvo diversa e motivata
previsione nella delibera di assegnazione del CIPE, tali assegnazioni
decadono ove non diano luogo a obbligazioni giuridicamente vincolanti
entro tre anni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della medesima delibera. Le relative risorse non
possono essere riassegnate alla medesima Amministrazione.
13. Al fine di supportare le Amministrazioni di cui al comma 2
nella progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali le
risorse destinate alla progettazione di cui al comma 10, lettera c)
finanziano i costi della progettazione tecnica dei progetti
infrastrutturali che abbiano avuto la valutazione positiva da parte
delle strutture tecniche della Presidenza del Consiglio dei ministri,
sulla base dell'effettiva rispondenza alle priorita' di sviluppo e ai
fabbisogni del territorio, dell'eventuale necessita' di fronteggiare
situazioni emergenziali, da sostenere da parte delle Amministrazioni
titolari dei Piani operativi di cui al comma 1, anche attraverso il
ricorso alla Struttura per la progettazione di beni ed edifici
pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre
2018, n. 145. I progetti per i quali sia completata positivamente la
progettazione esecutiva accedono prioritariamente ai finanziamenti
che si renderanno disponibili per la realizzazione. Alle risorse del
(( Fondo sviluppo e coesione )) assegnate alle finalita' specifiche
di cui al presente comma non si applica il vincolo di destinazione
territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre
2013, n. 147.
14. Ai Piani operativi redatti a seguito della riclassificazione di
cui al comma 1 si applicano i principi (( gia' vigenti per la
programmazione 2014-2020 )). Il CIPE, su proposta del Ministro per il
Sud, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali (( e le
autonomie )), previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, adotta
una apposita delibera per assicurare la fase transitoria della
disciplina dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 (( e per
coordinare e armonizzare le regole vigenti in un quadro ordinamentale
unitario )). Nelle more dell'approvazione dei singoli Piani di
sviluppo e coesione, si applicano le regole di programmazione
vigenti.
15. Il Ministro per il Sud presenta al CIPE:
a) entro il 31 marzo 2020 una relazione sull'attuazione delle
disposizioni del presente articolo;
b) entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2020, una
relazione annuale sull'andamento (( dei Piani )) operativi di cui al
comma 1 riferita all'anno precedente.