(( Art. 44 bis 
 
                  Incentivo fiscale per promuovere 
                 la crescita dell'Italia meridionale 
 
  1. Alle aggregazioni  di  societa',  per  le  quali  non  e'  stato
accertato lo stato di dissesto o il  rischio  di  dissesto  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre  2015,  n.  180,
ovvero lo stato di insolvenza ai  sensi  dell'articolo  5  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2,  comma  1,  lettera
b), del codice della crisi  d'impresae  dell'insolvenza,  di  cui  al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, aventi sede legale,  alla
data del 1° gennaio 2019, nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata,
Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna, realizzate mediante  operazioni
di fusione, scissione ovvero conferimento di azienda  o  di  rami  di
azienda riguardanti piu' societa', si applicano le  disposizioni  del
presente articolo, a condizione  che  il  soggetto  risultante  dalle
predette aggregazioni abbia la  sede  legale  in  una  delle  regioni
citate e che le  aggregazioni  siano  deliberate  dall'assemblea  dei
soci, o dal diverso organo competente per legge, entro diciotto  mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
applicano alle societa' che sono  tra  loro  legate  da  rapporti  di
controllo ai sensi  dell'articolo  2359  del  codice  civile  e  alle
societa' controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. 
  2. Le attivita' per imposte anticipate  dei  soggetti  partecipanti
all'aggregazione e relative a perdite fiscali non ancora computate in
diminuzione del reddito imponibile  ai  sensi  dell'articolo  84  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'importo del
rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto ai  sensi
del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze 3 agosto 2017, recante  «Revisione  delle  disposizioni
attuative  in  materia  di  aiuto  alla  crescita  economica  (ACE)»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2017, e  ai
componenti reddituali di cui all'articolo 1, comma 1067, della  legge
30  dicembre  2018,  n.  145,  non  ancora  dedotti,  risultanti   da
situazioni patrimoniali approvate  ai  fini  dell'aggregazione,  sono
trasformate, per un ammontare non superiore a 500 milioni di euro, in
crediti d'imposta secondo le modalita' di cui ai  commi  3  e  4  del
presente articolo; il limite e' calcolato  con  riferimento  ad  ogni
soggetto partecipante all'aggregazione.  Ai  fini  del  rispetto  del
limite di cui al primo periodo, si trasformano dapprima le  attivita'
per   imposte   anticipate   trasferite   al   soggetto    risultante
dall'aggregazione e, in  via  residuale,  le  attivita'  per  imposte
anticipate  non  trasferite   dagli   altri   soggetti   partecipanti
all'aggregazione.  In  caso  di  aggregazioni   realizzate   mediante
conferimenti di aziende o di rami di azienda, possono essere altresi'
oggetto di conferimento le attivita' per imposte anticipate di cui al
primo periodo  ed  e'  obbligatoria  la  redazione  della  situazione
patrimoniale  ai  sensi  dell'articolo  2501-quater,  commi  primo  e
secondo, del codice civile. 
  3. La trasformazione delle  attivita'  per  imposte  anticipate  in
crediti d'imposta  e'  condizionata  all'esercizio,  da  parte  della
societa'   risultante   dall'aggregazione,   dell'opzione   di    cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3  maggio  2016,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. In
caso   di   aggregazioni   realizzate   mediante   scissioni   ovvero
conferimenti di aziende o di rami di azienda, la trasformazione delle
attivita' per imposte anticipate in crediti  d'imposta  dei  soggetti
conferenti o delle societa' scisse e' condizionata all'esercizio,  da
parte di tali soggetti, dell'opzione di cui al  citato  articolo  11,
comma  1,  del  decreto-legge  n.  59  del  2016,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016. L'opzione,  se  non  gia'
esercitata, deve essere esercitata entro la  chiusura  dell'esercizio
in corso alla data in cui ha  effetto  l'aggregazione;  l'opzione  ha
efficacia a partire dall'esercizio successivo  a  quello  in  cui  ha
effetto l'aggregazione. Ai fini dell'applicazione del citato articolo
11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  n.119  del  2016,  nell'ammontare  delle  attivita'  per
imposte anticipate sono  compresi  anche  le  attivita'  per  imposte
anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi  del  presente
articolo nonche' i crediti d'imposta derivanti  dalla  trasformazione
delle predette attivita' per imposte anticipate. 
  4. La trasformazione delle  attivita'  per  imposte  anticipate  in
crediti d'imposta  decorre  dalla  data  di  approvazione  del  primo
bilancio  della  societa'  risultante  dall'aggregazione   da   parte
dell'assemblea dei soci, o del diverso organo competente  per  legge,
nella misura del 25 per cento delle attivita' per imposte  anticipate
di cui  al  comma  2  iscritte  nel  primo  bilancio  della  societa'
risultante   dall'aggregazione;   per   la   restante    parte,    la
trasformazione avviene in quote uguali nei tre esercizi successivi  e
decorre dalla data di approvazione del bilancio di ciascun esercizio.
Ai fini del periodo precedente, in caso  di  aggregazioni  realizzate
mediante scissioni ovvero  conferimenti  di  aziende  o  di  rami  di
azienda, per i soggetti  conferenti  e  per  le  societa'  scisse  la
trasformazione delle attivita'  per  imposte  anticipate  in  crediti
d'imposta  decorre  dalla   data   di   approvazione   del   bilancio
dell'esercizio nel corso del quale ha avuto  effetto  l'aggregazione.
Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla  data  in  cui  ha
effetto l'aggregazione: 
  a) non sono computabili in  diminuzione  dei  redditi  imponibilile
perdite di cui all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le  eccedenze
residue  relative  all'importo  del  rendimento  nozionale   di   cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative  ad
attivita' per imposte anticipate trasformate ai  sensi  del  presente
articolo; 
  b) non sono deducibili i componenti  negativi  corrispondenti  alle
attivita' per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta  ai
sensi del presente articolo. I crediti d'imposta di cui  al  presente
comma sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 2, comma  57,
del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. 
  5. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  alle
aggregazioni  alle  quali  partecipino  soggetti  che  abbiano   gia'
partecipato a un'aggregazione o siano risultanti  da  un'aggregazione
alla  quale  siano  state  applicate  le  disposizioni  del  presente
articolo. 
  6. In caso di  aggregazioni  realizzate  mediante  conferimenti  di
aziende o di rami di azienda, alle perdite  fiscali  e  all'eccedenza
relativa all'aiuto alla crescita economica, di  cui  all'articolo  1,
comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  del  conferente
si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 172 del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, riferendosi alla societa'  conferente  le  disposizioni
riguardanti  le  societa'  fuse  o  incorporate   e   alla   societa'
conferitaria quelle riguardanti la societa' risultante dalla  fusione
o incorporante e avendo riguardo all'ammontare del  patrimonio  netto
quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui  al  comma  2  del
presente articolo. 
  7.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente   articolo   e'
subordinata,  ai   sensi   dell'articolo   108   del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea,  alla  preventiva  comunicazione
ovvero, se necessaria, all'autorizzazione della Commissione europea. 
  8. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 36,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 35,5
milioni di euro per l'anno 2025, di 34,7 milioni di euro  per  l'anno
2026, di 34,5 milioni di euro per l'anno 2027,  di  34,1  milioni  di
euro per l'anno 2028, di 33,9 milioni di euro  per  l'anno  2029,  di
0,55 milioni di euro per l'anno 2031 e di 0,12 milioni  di  euro  per
l'anno 2033. 
  9. Agli oneri derivanti dai commi 2, 4 e 8 del  presente  articolo,
pari a 73,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 103  milioni  di  euro
per l'anno 2021, a 102,2 milioni di euro per  l'anno  2022,  a  103,2
milioni di euro per l'anno 2023, a 36,3 milioni di  euro  per  l'anno
2024, a 35,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 34,7 milioni di  euro
per l'anno 2026, a 34,5 milioni di  euro  per  l'anno  2027,  a  34,1
milioni di euro per l'anno 2028, a 33,9 milioni di  euro  per  l'anno
2029, a 24,35 milioni di euro per l'anno 2030, a 0,55 milioni di euro
per l'anno 2031, a 0,15 milioni di euro per  l'anno  2032  e  a  0,12
milioni di euro per l'anno 2033, si provvede: 
  a) quanto a 29,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 20  milioni  di
euro per l'anno 2021, a 59,2 milioni di euro per l'anno 2022, a  80,2
milioni di euro per l'anno 2023, a 24,35 milioni di euro  per  l'anno
2030  e  a  0,15  milioni  di  euro   per   l'anno   2032,   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
  b) quanto a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022  e
2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del  fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero; 
  c)  quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,   mediante
corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui  all'articolo
1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
  d)  quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,
relativa al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili; 
  e) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e a  20  milioni  di
euro  per  ciascuno  degli  anni  2021,   2022   e   2023,   mediante
corrispondente utilizzo del Fondo di cui  al  comma  5  dell'articolo
34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato  di
previsionedel Ministero dell'economia e delle finanze; 
  f) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e  a  50  milioni  di
euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del  fondo  di
parte corrente derivante dal riaccertamento dei  residui  passivi  ai
sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera  a),  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del  Ministero
dell'economia e delle finanze. ))