Art. 48
Disposizioni in materia di energia
1. Per gli interventi connessi al rispetto degli impegni assunti
dal Governo italiano con l'iniziativa Mission Innovation adottata
durante la Cop 21 di Parigi, finalizzati a raddoppiare la quota
pubblica degli investimenti dedicati alle attivita' di ricerca,
sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite, ((
nonche' degli impegni )) assunti nell'ambito della Proposta di Piano
Nazionale Integrato Energia Clima, e' autorizzata la spesa di 10
milioni (( di euro )) per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20
milioni (( di euro )) per l'anno 2021. All'onere del presente comma
si provvede ai sensi dell'articolo 50.
(( 1-bis. Fermo restando che l'ammissibilita' dei progetti di cui
all'articolo 6, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78
del 3 aprile 2017, e' subordinata alla capacita' di incrementare
l'efficienza energetica rispetto alla situazione ex-ante, il
risparmio di energia addizionale derivante dai suddetti progetti e'
determinato:
a) in base all'energia non rinnovabile sostituita rispetto alla
situazione di baseline, per i progetti che prevedano la produzione di
energia tramite le fonti solare, aerotermica, da bioliquidi
sostenibili, da biogas e da biomasse comprese tra le tipologie di cui
all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b), del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;
b) in base all'incremento dell'efficienza energetica rispetto alla
situazione di baseline, in tutti gli altri casi.
1-ter. I progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse in impianti
fino a 2 MW termici devono rispettare i limiti di emissione e i
metodi di misura riportati, rispettivamente, nelle tabelle 15 e 16
dell'allegato II al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16
febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.51 del 2 marzo
2016.
1-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alle conseguenti
modifiche del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 11
gennaio 2017. ))