Art. 49
Credito d'imposta per la partecipazione
di PMI a fiere internazionali
1. Al fine di migliorare il livello e la qualita' di
internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti
alla data del 1° gennaio 2019 e' riconosciuto, per il periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle
spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito
d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo
pari a 5 milioni (( di euro )) per l'anno 2020.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto per le
spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali
di settore che si svolgono (( in Italia o )) all'estero,
relativamente alle spese per l'affitto degli spazi espositivi; per
l'allestimento dei medesimi spazi; per le attivita' pubblicitarie, di
promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.
3. Il credito d'imposta e' riconosciuto nel rispetto delle
condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al regolamento (UE)
n.717/2014 della commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore
della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta e'
utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con
riferimento, in particolare, a:
a) le tipologie di spese ammesse al beneficio, nell'ambito di
quelle di cui al comma 2;
b) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande,
nel rispetto dei limiti di cui al comma 1;
c) l'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di
settore (( , che si svolgono in Italia o all'estero, )) per cui e'
ammesso il credito di imposta;
(( d) le procedure )) di recupero nei casi di utilizzo
illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
5. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito
dell'ordinaria attivita' di controllo, l'eventuale indebita
fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne da'
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico che, ai sensi
dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 40 del 2010,
provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e
sanzioni secondo legge.
6. All'onere di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50.