Art. 49 
 
               Credito d'imposta per la partecipazione 
                    di PMI a fiere internazionali 
 
  1.  Al  fine  di  migliorare  il   livello   e   la   qualita'   di
internazionalizzazione delle PMI  italiane,  alle  imprese  esistenti
alla data del  1°  gennaio  2019  e'  riconosciuto,  per  il  periodo
d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, un credito d'imposta nella misura del  30  per  cento  delle
spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito
d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento  dell'importo  massimo
pari a 5 milioni (( di euro )) per l'anno 2020. 
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'  riconosciuto  per  le
spese di partecipazione a manifestazioni  fieristiche  internazionali
di  settore  che  si  svolgono  ((  in  Italia   o   ))   all'estero,
relativamente alle spese per l'affitto degli  spazi  espositivi;  per
l'allestimento dei medesimi spazi; per le attivita' pubblicitarie, di
promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione. 
  3.  Il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto  nel  rispetto   delle
condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti  de  minimis,  al  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis nel settore  agricolo  e  al  regolamento  (UE)
n.717/2014  della  commissione,  del   27   giugno   2014,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis  nel  settore
della  pesca   e   dell'acquacoltura.   Il   credito   d'imposta   e'
utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con
riferimento, in particolare, a: 
    a) le tipologie di spese ammesse  al  beneficio,  nell'ambito  di
quelle di cui al comma 2; 
    b) le  procedure  per  l'ammissione  al  beneficio,  che  avviene
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande,
nel rispetto dei limiti di cui al comma 1; 
    c) l'elenco delle manifestazioni  fieristiche  internazionali  di
settore (( , che si svolgono in Italia o all'estero, ))  per  cui  e'
ammesso il credito di imposta; 
    ((  d)  le  procedure  ))  di  recupero  nei  casi  di   utilizzo
illegittimo  dei  crediti   d'imposta,   secondo   quanto   stabilito
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25  marzo  2010,  n.  40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. 
  5.   Qualora   l'Agenzia   delle   entrate   accerti,   nell'ambito
dell'ordinaria   attivita'   di   controllo,   l'eventuale   indebita
fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne da'
comunicazione al Ministero dello sviluppo  economico  che,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n.  40  del  2010,
provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi  e
sanzioni secondo legge. 
  6. All'onere di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50.