(( Art. 49 ter
Strutture temporanee nelle zone del centro Italia
colpite dal sisma
1. Fermi restando gli obblighi di manutenzione coperti da garanzia
del fornitore, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle
strutture d'emergenza di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre
2016 e di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 compete ai comuni
interessati dagli eventi sismici verificatisi nel centro Italia dal
24 agosto 2016, nei cui territori le medesime strutture sono ubicate.
2. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile
sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo.
3. Fino al termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis
dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede, nel limite massimo di 2.500.000 euro, a valere sulle
risorse stanziate a legislazione vigente per il superamento del
predetto stato di emergenza. ))