Art. 50
Disposizioni finanziarie
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e' incrementato di 42 milioni di euro per l'anno 2026, di 111 ((
milioni di )) euro per l'anno 2027, di 47 milioni di (( euro )) per
l'anno 2028, di 52 milioni di euro per l'anno 2029, di 40 milioni di
euro per l'anno 2030, di 39 milioni di euro per l'anno 2031 e di 37,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.
(( 1-bis. Le risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67, sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025.
))
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13,
17, 19, 21, 23, comma 1, 28, 29, commi 2 e 8, 31, commi 2 e 3, 32,
commi 3, 10 e 15, 37, 40, comma 5, 41, comma 2, 47, 48, 49 e (( dai
commi 1 e 1-bis del presente articolo )), pari a 400,625 milioni di
euro per l'anno 2019, a 518,891 milioni di euro per l'anno 2020, a
638,491 milioni di euro per l'anno 2021, a 525,991 milioni di euro
per l'anno 2022, a 663,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 552,791
milioni di euro per l'anno 2024, a 468,891 milioni di euro per l'anno
2025, a 334,691 milioni di euro per l'anno 2026, a 381,791 milioni di
euro per l'anno 2027, a 314,091 (( milioni di )) euro per l'anno
2028, a 317,891 (( milioni di )) euro per l'anno 2029, a 307,791 ((
milioni di )) euro per l'anno 2030, a 304,891 milioni di euro per
l'anno 2031, a 304,691 milioni di euro per l'anno 2032 e a 303,391
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai
fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno per
1.078,975 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per
428,975 milioni di euro per l'anno 2019 e, ai fini della
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, a 555,141 milioni di euro per l'anno 2020, a 639,991 milioni
di euro per l'anno 2021, a 537,491 milioni di euro per l'anno 2022, a
675,091 milioni di euro per l'anno 2023, a 562,791 milioni di euro
per l'anno 2024, a 478,891 milioni di euro per l'anno 2025, si
provvede:
a) quanto a 2,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 234,2 milioni
di euro per l'anno 2020, a 274 milioni di euro per l'anno 2021, a
184,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 385 milioni di euro per
l'anno 2023, a 302,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 298,1 milioni
di euro per l'anno 2025, a 297 milioni di euro per l'anno 2026, a
369,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 301,4 milioni di euro per
l'anno 2028, a 305,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 295,1 milioni
di euro per l'anno 2030, a 292,9 milioni di euro per l'anno 2031 e a
(( 292,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032 )), che
aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 236,087
milioni di euro per l'anno 2020, a 275,887 milioni di euro per l'anno
2021, a 186,487 milioni di euro per l'anno 2022, a 386,887 milioni di
euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 8, 10, 11
e 47;
b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni (( di
euro per l'anno 2020 )), mediante corrispondente riduzione del Fondo
per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 (( di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ));
c) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2019, a 34,46 milioni
di euro per l'anno 2020, a 92,46 milioni di euro per l'anno 2021, a
133,96 milioni di euro per l'anno 2022, a 123,96 milioni di euro per
l'anno 2023, a 72,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 108 milioni
di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni,dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di
euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
e) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2019, a 80 milioni di
euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, a 77
milioni di euro per l'anno 2023, a 100 milioni di euro per l'anno
2024, a 25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190;
f) quanto a 20 (( milioni di euro )) per l'anno 2019, a 50 ((
milioni di euro )) per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 20 ((
milioni di euro )) per l'anno 2022 e a 40 (( milioni di euro )) per
ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente utilizzo del
Fondo (( di parte corrente )) di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
g) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni (( dal
2019 al )) 2021, mediante corrispondente utilizzo del Fondo (( di
conto capitale )) di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge
31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico;
h) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione (( degli stanziamenti iscritti in bilancio
ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalita' di
cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
));
i) quanto a 9,324 milioni di euro per l'anno 2019, a 10,833
milioni di euro per l'anno 2020 e a 12,833 milioni di euro (( annui
)) a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del
Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 9
milioni di euro per l'anno 2019 e 9,4 milioni di euro (( annui )) a
decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al (( Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti )) per 0,324 milioni di euro per
l'anno 2019, 1,433 milioni di euro (( per l'anno 2020 )) e 3,433
milioni di euro (( annui )) a decorrere dall'anno 2021;
l) quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020
al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del
Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;
m) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, a 35 milioni di
euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2022 al 2025 (( , in termini di fabbisogno e di indebitamento
netto )), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189;
n) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 80 milioni di
euro per l'anno 2020 e a 45 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
(( corrispondente utilizzo )) delle risorse di cui all'articolo 20
della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modificazioni;
o) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 70, comma
2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
p) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
q) quanto a 650 milioni di euro, in termini di fabbisogno, per
l'anno 2019, mediante versamento per un corrispondente importo, da
effettuare entro il 31 dicembre 2019, delle somme gestite presso il
sistema bancario dalla Cassa servizi energetici e ambientali a favore
del conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma
2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151. La predetta
giacenza e' mantenuta in deposito alla fine di ciascun anno a
decorrere dal 2019 sul conto corrente di tesoreria di cui al primo
periodo ed e' ridotta in misura corrispondente alla quota rimborsata
del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n.96;
r) quanto a 5 milioni (( di euro )) per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate
previste dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. A tal fine, all'articolo 1, comma 851, ultimo periodo, della
legge n. 296 del 2006, le parole «di 51,2 milioni di euro per l'anno
2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 56,2 milioni di euro per
l'anno 2020».
(( 2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e' ridotto di 938,6 milioni di euro per l'anno
2024 e di 537,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. ))
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio, anche in conto residui.