Art. 32 bis Transazioni in materia di cartelle di pagamento e di ingiunzioni fiscali 1. All'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le transazioni di cui al comma 2 sono estese anche alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali adottate ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e del decreto ministeriale 8 febbraio 2008». 2. Per le attivita' di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dal presente articolo, il termine di adesione e' esteso alle attivita' pendenti ovvero alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali notificate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), come modificato dalla presente legge: «Art. 43 (Misure urgenti in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati). - 1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 30 giugno 2018 e di un allungamento della durata dei piani di ammortamento, il cui termine non puo' essere successivo al 31 dicembre 2026. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata gia' adottata da INVITALIA S.p.a. la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosita' nella restituzione delle rate, purche' il relativo credito non risulti gia' iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. INVITALIA S.p.a., su richiesta dei soggetti beneficiari da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale ed interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate. Sono fatte salve le transazioni gia' perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri in termini di fabbisogno, derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede ai sensi dell'art. 45. 2. Nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d'impresa ovvero nell'ambito delle attivita' giudiziali pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il recupero dei crediti in ragione della morosita' sulla restituzione delle rate, INVITALIA S.p.a., previa acquisizione di parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, e' autorizzata ad aderire a proposte transattive per importi non inferiori al 25 per cento del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di mora, avanzate dai suddetti soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuita' aziendale. 2-bis. Le transazioni di cui al comma 2 sono estese anche alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali adottate ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e del decreto ministeriale 8 febbraio 2008.».