Art. 32 bis 
 
 
Transazioni in materia di cartelle  di  pagamento  e  di  ingiunzioni
                               fiscali 
 
  1. All'articolo 43 del decreto-legge 28  settembre  2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Le transazioni di cui al comma 2  sono  estese  anche  alle
cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali  adottate  ai  sensi
del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al  regio  decreto  14
aprile 1910, n. 639, e del decreto ministeriale 8 febbraio 2008». 
  2. Per le attivita' di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 43  del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come  modificato
dal  presente  articolo,  il  termine  di  adesione  e'  esteso  alle
attivita'  pendenti  ovvero  alle  cartelle  di  pagamento   e   alle
ingiunzioni fiscali notificate alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto-legge 28
          settembre 2018,  n.  109,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (Disposizioni  urgenti
          per la citta' di Genova, la sicurezza della rete  nazionale
          delle infrastrutture e dei trasporti,  gli  eventi  sismici
          del 2016 e 2017, il lavoro  e  le  altre  emergenze),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 43  (Misure  urgenti  in  favore  dei  soggetti
          beneficiari  di  mutui  agevolati).   -   1.   I   soggetti
          beneficiari dei mutui agevolati di cui al decreto-legge  30
          dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 1986, n. 44, al decreto-legge 31  gennaio
          1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
          marzo 1995, n. 95, al decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.
          510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
          1996, n. 608, e al decreto legislativo 21 aprile  2000,  n.
          185, possono beneficiare della sospensione di  dodici  mesi
          del pagamento della quota capitale delle rate con  scadenza
          non successiva al 30 giugno 2018 e di un allungamento della
          durata dei piani di ammortamento, il cui termine  non  puo'
          essere successivo al 31 dicembre 2026. I suddetti  benefici
          si applicano anche nel caso in cui sia stata gia'  adottata
          da  INVITALIA  S.p.a.  la  risoluzione  del  contratto   di
          finanziamento agevolato in ragione  della  morosita'  nella
          restituzione delle rate, purche' il  relativo  credito  non
          risulti gia' iscritto a ruolo ovvero non siano  incardinati
          contenziosi per il recupero dello stesso. INVITALIA S.p.a.,
          su richiesta dei soggetti beneficiari da  presentare  entro
          60 giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, procede, nel rispetto della normativa  europea  in
          materia di aiuti di Stato, alla  ricognizione  del  debito,
          comprensivo di sorte capitale ed interessi,  da  rimborsare
          al  tasso  di  interesse  legale  e  con  rate   semestrali
          posticipate.  Sono  fatte   salve   le   transazioni   gia'
          perfezionate alla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto. Agli oneri in termini di fabbisogno, derivanti dal
          presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e
          10 milioni di euro per l'anno 2019  si  provvede  ai  sensi
          dell'art. 45. 
                2.    Nell'ambito    delle    soluzioni     negoziali
          giudizialmente  assistite  delle  crisi  d'impresa   ovvero
          nell'ambito delle attivita' giudiziali pendenti  alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto per  il  recupero
          dei crediti in ragione della morosita'  sulla  restituzione
          delle rate, INVITALIA S.p.a., previa acquisizione di parere
          favorevole dell'Avvocatura dello Stato, e'  autorizzata  ad
          aderire a proposte transattive per importi non inferiori al
          25 per cento del debito,  comprensivo  di  sorte  capitale,
          interessi ed  interessi  di  mora,  avanzate  dai  suddetti
          soggetti beneficiari o da altro soggetto  interessato  alla
          continuita' aziendale. 
              2-bis. Le transazioni di cui al  comma  2  sono  estese
          anche alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali
          adottate ai sensi del testo  unico  delle  disposizioni  di
          legge relative alla riscossione delle entrate  patrimoniali
          dello Stato, di cui al regio decreto  14  aprile  1910,  n.
          639, e del decreto ministeriale 8 febbraio 2008.».