Art. 33 
 
 
Assunzione di personale nelle  regioni  a  statuto  ordinario  e  nei
           comuni in base alla sostenibilita' finanziaria 
 
  1. A decorrere  dalla  data  individuata  dal  decreto  di  cui  al
presente comma, anche al fine  di  consentire  l'accelerazione  degli
investimenti  pubblici,  con  particolare  riferimento  a  quelli  in
materia  di  mitigazione  del  rischio   idrogeologico,   ambientale,
manutenzione di scuole e  strade,  opere  infrastrutturali,  edilizia
sanitaria e agli altri programmi previsti  dalla  legge  30  dicembre
2018, n. 145, le regioni a statuto  ordinario  possono  procedere  ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani
triennali dei fabbisogni di personale e fermo  restando  il  rispetto
pluriennale dell'equilibrio di  bilancio  asseverato  dall'organo  di
revisione, sino ad una  spesa  complessiva  per  tutto  il  personale
dipendente,   al   lordo    degli    oneri    riflessi    a    carico
dell'amministrazione, non superiore al valore  soglia  definito  come
percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della  media
delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati,
considerate al netto di quelle la cui destinazione e' vincolata,  ivi
incluse, per le finalita' di cui al presente comma,  quelle  relative
al servizio sanitario nazionale ed al  netto  del  fondo  crediti  di
dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione. Con  decreto
del Ministro della  pubblica  amministrazione,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa  in  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto,  sono  individuate  le  fasce
demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore  medio  per
fascia demografica e  le  relative  percentuali  massime  annuali  di
incremento del personale in servizio per le regioni che si  collocano
al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri  possono
essere aggiornati con le modalita' di cui  al  secondo  periodo  ogni
cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale,
al lordo degli oneri riflessi a  carico  dell'amministrazione,  e  la
media delle  predette  entrate  correnti  relative  agli  ultimi  tre
rendiconti approvati risulta superiore al valore  soglia  di  cui  al
primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del
suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025  del  predetto
valore soglia anche applicando un turn  over  inferiore  al  100  per
cento. A decorrere dal 2025 le regioni  che  registrano  un  rapporto
superiore al valore soglia applicano un turn  over  pari  al  30  per
cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite  al
trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 25  maggio  2017,  n.  75,  e'  adeguato,  in
aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio
pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per  la  contrattazione
integrativa nonche' delle risorse per  remunerare  gli  incarichi  di
posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018. 
  2. A decorrere  dalla  data  individuata  dal  decreto  di  cui  al
presente comma, anche per le finalita' di cui al comma  1,  i  comuni
possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in
coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di  personale  e  fermo
restando  il  rispetto  pluriennale   dell'equilibrio   di   bilancio
asseverato dall'organo di revisione, sino ad  una  spesa  complessiva
per tutto il personale dipendente, al lordo degli  oneri  riflessi  a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia  definito
come percentuale, differenziata per fascia demografica,  della  media
delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati,
considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilita'  stanziato
in bilancio di previsione. Con decreto del  Ministro  della  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e  il  Ministro  dell'interno,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate
le fasce demografiche, i relativi valori soglia  prossimi  al  valore
medio per  fascia  demografica  e  le  relative  percentuali  massime
annuali di incremento del personale in servizio per i comuni  che  si
collocano al di sotto del predetto valore soglia.I predetti parametri
possono essere aggiornati con le modalita' di cui al secondo  periodo
ogni cinque anni. I comuni  in  cui  il  rapporto  fra  la  spesa  di
personale,   al    lordo    degli    oneri    riflessi    a    carico
dell'amministrazione, e la  media  delle  predette  entrate  correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati  risulta  superiore  al
valore soglia di  cui  al  primo  periodo  adottano  un  percorso  di
graduale  riduzione   annuale   del   suddetto   rapporto   fino   al
conseguimento  nell'anno  2025  del  predetto  valore  soglia   anche
applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A  decorrere  dal
2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al  valore  soglia
applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del
predetto valore soglia.  Il  limite  al  trattamento  accessorio  del
personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n.75,  eadeguato,  in  aumento  o  in  diminuzione,  per
garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
2018, del fondo  per  la  contrattazione  integrativa  nonche'  delle
risorse per remunerare  gli  incarichi  di  posizione  organizzativa,
prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio
al 31 dicembre 2018. 
  2-bis. Al comma 366 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,
n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  le  parole:  «ed  educativo,  anche  degli  enti  locali»  sono
soppresse; 
  b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I  commi  360,  361,
363 e 364 non si applicano alle assunzioni  del  personale  educativo
degli enti locali». 
  2-ter.  Gli  enti  locali  procedono   alle   assunzioni   di   cui
all'articolo 1, comma 366, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,
anche utilizzando le graduatorie la cui validita' sia stata prorogata
ai sensi del comma 362 del medesimo articolo 1. 
  2-quater. Il comma 2  dell'articolo  14-ter  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26, e' abrogato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il riferimento al testo della citata legge n. 145 del
          2018 e' riportato nelle Note all'art. 3-sexies. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art.  23
          del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche  e
          integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          ai sensi degli articoli 16,  commi  1,  lettera  a),  e  2,
          lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
          f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle
          amministrazioni pubbliche": 
                «Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). - 1.
          (Omissis). 
                2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
          di  assicurare  la   semplificazione   amministrativa,   la
          valorizzazione  del  merito,  la  qualita'  dei  servizi  e
          garantire adeguati livelli di  efficienza  ed  economicita'
          dell'azione   amministrativa,   assicurando   al   contempo
          l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio  2017,
          l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
          al trattamento accessorio del personale, anche  di  livello
          dirigenziale, di ciascuna delle  amministrazioni  pubbliche
          di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non  puo'  superare  il  corrispondente
          importo determinato per  l'anno  2016.  A  decorrere  dalla
          predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28  dicembre
          2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno
          potuto destinare nell'anno  2016  risorse  aggiuntive  alla
          contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del
          patto  di  stabilita'   interno   del   2015,   l'ammontare
          complessivo delle risorse  di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma non puo' superare il corrispondente  importo
          determinato   per   l'anno   2015,   ridotto   in    misura
          proporzionale alla  riduzione  del  personale  in  servizio
          nell'anno 2016. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 366 dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                « 366. I commi da 360 a 364  non  si  applicano  alle
          assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e
          del  personale  delle  istituzioni   di   alta   formazione
          artistica, musicale e coreutica. I commi 360,  361,  363  e
          364  non  si  applicano  alle  assunzioni   del   personale
          educativo degli enti locali.».