Art. 33 bis 
 
 
Potenziamento del sistema  di  soccorso  tecnico  urgente  del  Corpo
                   nazionale dei vigili del fuoco 
 
  1. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,  n.
45, al primo periodo, le  parole:  «e  2018»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, 2018 e 2019» e, al secondo  periodo,  le  parole:  «alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: « e  il  servizio  effettivo
nelle  unita'  cinofile  alla  data  del  31   dicembre   2018».   Le
disposizioni di cui al primo periodo  sono  applicate  attraverso  le
procedure assunzionali da autorizzare con decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 66,  comma  9-bis,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 19-bis  del
          decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,  n.  45  (Nuovi
          interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici del 2016 e del 2017), come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 19-bis (Unita' cinofile).  -  1.  Per  ciascuno
          degli anni 2017, 2018 e 2019, nel limite massimo del 50 per
          cento delle facolta' di assunzione previste dalla normativa
          vigente per ciascuno dei predetti anni, il Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco e' autorizzato  ad  assumere  a  tempo
          indeterminato personale da destinare alle  unita'  cinofile
          mediante  avvio  di  procedure  speciali  di   reclutamento
          riservate al personale volontario utilizzato nella  Sezione
          cinofila del predetto Corpo che risulti iscritto da  almeno
          tre anni negli appositi  elenchi  di  cui  all'art.  6  del
          decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,   e   abbia
          effettuato non meno di centoventi giorni di  servizio.  Con
          decreto  del  Ministro  dell'interno,  fermi  restando   il
          conseguimento della prescritta certificazione  operativa  e
          il servizio effettivo nelle unita' cinofile alla  data  del
          31  dicembre  2018,  nonche'  il  possesso  dei   requisiti
          ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile  del  fuoco
          previsti  dalle  vigenti  disposizioni,  sono  stabiliti  i
          criteri  di  verifica  dell'idoneita',  nonche'   modalita'
          abbreviate  per  l'eventuale  corso   di   formazione.   Le
          assunzioni  di  cui  al  presente  comma  sono  autorizzate
          secondo le modalita' di  cui  all'art.  35,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 9-bis dell'art.
          66 del citato decreto-legge n. 112  del  2008,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
                «Art. 66 (Turn over). - (Omissis). 
                9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia  e
          il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono  procedere,
          secondo le modalita' di cui al comma 10, ad  assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato,  nel   limite   di   un
          contingente di personale complessivamente corrispondente  a
          una spesa pari a quella relativa al personale  cessato  dal
          servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero  di
          unita' non superiore a  quelle  cessate  dal  servizio  nel
          corso   dell'anno   precedente.   La   predetta    facolta'
          assunzionale e' fissata nella misura del  venti  per  cento
          per  il  triennio  2012-2014,  del  cinquanta   per   cento
          nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere  dall'anno
          2016. 
                (Omissis).».