Art. 33 ter 
 
 
        Disposizioni in materia di regioni a statuto speciale 
 
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  dopo  il
comma 875 sono inseriti i seguenti: 
  «875-bis. Le disposizioni dei commi da 875-ter a  875-septies  sono
approvate in attuazione dell'accordo sottoscritto il 25 febbraio 2019
tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Presidente  della
regione Friuli Venezia Giulia ai sensi del comma 875, con il quale e'
data attuazione alle sentenze della Corte costituzionale  n.  77  del
2015, n. 188 del 2016, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018. 
  875-ter. Il contributo alla finanza pubblica da parte  del  sistema
integrato degli enti territoriali della regione Friuli Venezia Giulia
in termini di saldo netto da finanziare e'  stabilito  nell'ammontare
complessivo di 686 milioni di euro per l'anno 2019, di 726 milioni di
euro per l'anno 2020 e di 716 milioni di euro per l'anno 2021. 
  875-quater. Lo Stato riconosce alla regione Friuli  Venezia  Giulia
un trasferimento per spese di investimento pari a 400 milioni di euro
per la manutenzione straordinaria di strade, scuole e immobili e  per
la  realizzazione  di  opere  idrauliche  e  idrogeologiche  per   la
prevenzione dei danni atmosferici, da erogare  in  quote  pari  a  15
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a 80 milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e a 50 milioni di  euro
per l'anno 2025, nonche' l'assegnazione di 80  milioni  di  euro  per
investimenti in ambito sanitario a valere  sulle  risorse  ancora  da
ripartire del Programma straordinario di investimenti in  sanita'  di
cui all'articolo 20 della legge 11 marzo  1988,  n.  67,  da  erogare
nella misura del 20 per cento a titolo di  acconto  a  seguito  della
sottoscrizione dell'accordo di programma e nella misura  dell'80  per
cento a seguito degli stati di  avanzamento  dei  lavori.  Lo  schema
dell'accordo di programma di cui al periodo precedente e'  presentato
dalla regione ai Ministeri competenti;  in  assenza  di  osservazioni
entro il termine perentorio di sessanta giorni, l'accordo si  intende
sottoscritto ed e' esecutivo. 
  875-quinquies.  All'articolo   51,   terzo   comma,   della   legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dopo la parola: "tributi"  sono
inserite le seguenti: ", delle addizionali". 
  875-sexies.   All'articolo   51,   quarto   comma,   della    legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, la  lettera  b)  e'  sostituita
dalle seguenti: 
  "b) nelle materie di propria competenza,  istituire  nuovi  tributi
locali, disciplinando,  anche  in  deroga  alla  legge  statale,  tra
l'altro, le modalita' di riscossione; 
  b-bis) disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare
istituiti con legge statale, anche in  deroga  alla  medesima  legge,
definendone le modalita' di riscossione e consentire agli enti locali
di modificare le aliquote e di  introdurre  esenzioni,  detrazioni  e
deduzioni". 
  875-septies. A decorrere dall'anno 2022, le risorse di cui al comma
9 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 14 dicembre  2018,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
sono  destinate  all'aggiornamento   del   quadro   delle   relazioni
finanziarie tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia». 
  2. All'onere di cui al comma 875-ter dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, introdotto dal comma 1 del presente  articolo,
si provvede, quanto a 30 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  a  86
milioni di euro per l'anno 2020 e a 120 milioni di  euro  per  l'anno
2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 748
del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018. Al restante onere,
pari a 24 milioni di euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  3. All'onere di cui al comma 875-quater dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2018,  n.  145,  introdotto  dal  comma  1  del  presente
articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo  di
cui al comma 126 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018. 
  4. All'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
le parole: «15 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio
2019», le parole: «31 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31
luglio 2019» e le parole: «15  aprile  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 agosto 2019». 
  5. All'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «15 marzo 2019» sono sostituite dalle  seguenti:  «15
luglio 2019»; 
  b) il terzo e il quinto periodo sono soppressi; 
  c) il quarto periodo e' sostituito dal seguente:  «Per  la  regione
Sardegna, l'importo del concorso previsto dai periodi  precedenti  e'
versato al bilancio dello Stato entro il 10 agosto  2019  per  l'anno
2019 ed entro il 30 aprile di ciascun anno per gli  anni  successivi;
in  mancanza  di  tale  versamento  entro  il  predetto  termine,  il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  recuperare
gli importi a valere sulle  quote  di  compartecipazione  ai  tributi
erariali». 
  6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  dopo  il
comma 886 e' inserito il seguente: 
  «886-bis. Le  somme  di  cui  ai  commi  877  e  881  sono  versate
all'erario, con imputazione sul capitolo 3465, articolo  1,  capo  X,
dell'entrata del bilancio dello Stato, entro il 10  agosto  2019  per
l'anno 2019 ed entro il 30  aprile  di  ciascun  anno  per  gli  anni
successivi. In mancanza di tali versamenti entro il termine di cui al
precedente periodo, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti  a  valere  sulle
somme a qualsiasi titolo spettanti alla  regione,  anche  avvalendosi
dell'Agenzia delle entrate per le somme  introitate  per  il  tramite
della struttura di gestione». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 748 dell'art. 1
          della citata legge n. 145 del 2018: 
                «748.  Nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito  un  fondo,  con
          una dotazione di euro 44.380.452 per l'anno 2019,  di  euro
          16.941.452 per l'anno 2020, di euro 58.493.452  per  l'anno
          2021,  di  euro  29.962.452  per  l'anno  2022,   di   euro
          29.885.452 per l'anno 2023, di euro 39.605.452  per  l'anno
          2024,  di  euro  39.516.452  per  l'anno  2025,   di   euro
          34.279.452 per l'anno 2026, di euro 37.591.452  per  l'anno
          2027 e di euro 58.566.452 annui a decorrere dall'anno 2028,
          da  destinare  al  finanziamento  di  nuove  politiche   di
          bilancio  e  al  rafforzamento  di  quelle  gia'  esistenti
          perseguite dai Ministeri.». 
              -  Il  testo  del  comma  5  dell'art.  10  del  citato
          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'
          riportato nelle Note all'art. 3-sexies. 
              - Si riporta il testo del comma 126 dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «126.  Nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito  un  fondo,
          alimentato con le risorse residue del fondo di cui al comma
          122, finalizzato, nell'ambito degli accordi tra lo Stato  e
          le regioni a statuto  speciale  di  cui  al  comma  875,  a
          investimenti per la messa in  sicurezza  del  territorio  e
          delle strade. In caso di mancata conclusione, in tutto o in
          parte, degli accordi di cui al comma 875 entro  il  termine
          del 15 luglio 2019, le somme del  fondo  di  cui  al  primo
          periodo non utilizzate  sono  destinate,  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in
          sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da raggiungere entro il
          31 luglio 2019 ad incrementare i contributi di cui ai commi
          134 e 139, includendo tra i destinatari anche le province e
          le citta' metropolitane, nonche' i  contributi  di  cui  al
          comma 107. In caso di mancata intesa il decreto e' comunque
          emanato entro il 31 agosto 2019.». 
              - Si riporta il testo del comma 875 dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «875. Al fine di assicurare  il  necessario  concorso
          delle  regioni  Friuli  Venezia  Giulia   e   Sardegna   al
          raggiungimento degli obiettivi di finanza  pubblica,  entro
          il 15 luglio 2019 sono ridefiniti  i  complessivi  rapporti
          finanziari fra lo  Stato  e  ciascuno  dei  predetti  enti,
          mediante la conclusione di appositi accordi bilaterali, che
          tengano   conto   anche   delle   sentenze   della    Corte
          costituzionale n. 77 del 13  maggio  2015,  n.  154  del  4
          luglio 2017 e n. 103 del 23 maggio 2018 e che garantiscano,
          in ogni caso, il concorso complessivo alla finanza pubblica
          di cui al secondo periodo. In caso di  mancata  conclusione
          degli accordi entro il termine previsto dal primo  periodo,
          in applicazione dei principi fondamentali di  coordinamento
          della finanza pubblica previsti dagli articoli  117,  terzo
          comma,  e  119,  primo  comma,   della   Costituzione,   il
          contributo complessivo alla finanza pubblica per  gli  anni
          dal 2019 al 2021 e' determinato in  via  provvisoria  negli
          importi indicati nella tabella  8  allegata  alla  presente
          legge, quale concorso al pagamento degli oneri  del  debito
          pubblico, salva diversa intesa con  ciascuno  dei  predetti
          enti entro l'esercizio finanziario di riferimento.  Per  la
          regione  Sardegna,  l'importo  del  concorso  previsto  dai
          periodi precedenti e' versato al bilancio dello Stato entro
          il 10 agosto 2019 per l'anno 2019 ed entro il 30 aprile  di
          ciascun anno per gli anni successivi; in mancanza  di  tale
          versamento  entro  il  predetto   termine,   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  recuperare
          gli importi a valere sulle quote  di  compartecipazione  ai
          tributi erariali.».