Art. 34 
 
 
      Piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali 
 
  1. Ai fini dello sviluppo  di  grandi  investimenti  delle  imprese
insediate nelle Zone economiche speciali di cui  all'articolo  4  del
decreto-legge 20 giugno 2017, n.91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto  2017,  n.  123,  nonche'  per  l'attrazione  di
ulteriori  nuove  iniziative  imprenditoriali,  il   Presidente   del
Consiglio dei ministri o, se nominata, l'Autorita' politica  delegata
per la coesione, definisce le linee di intervento  denominate  «Piano
grandi investimenti-ZES» a cui sono destinati 50 milioni di euro  per
il 2019, 150 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro per il
2021 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione  (FSC),  di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  2. Il Piano puo' essere utilizzato per investimenti,  in  forma  di
debito o di capitale di rischio, ovvero per  sottoscrivere  quote  di
fondi di investimento o fondi di fondi o di  altri  veicoli  previsti
dalla normativa europea che abbiano  quale  oggetto  investimenti  in
forma di debito o di capitale di rischio. 
  3. Possono essere stipulate convenzioni per la gestione del Piano o
di  una  sua  parte  con  soggetti  individuati  nel  rispetto  della
disciplina europea e nazionale in materia. 
  4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o,  se
nominata, dell'Autorita' politica delegata per la  coesione,  sentito
il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il  Ministro  per
gli affari regionali e le autonomie, sono disciplinate  le  linee  di
attivita' del Piano di cui al  comma  1,  nonche'  l'ammontare  degli
investimenti, le modalita' di individuazione  del  soggetto  gestore,
gli obiettivi e le specifiche di investimento oggetto  di  intervento
da  parte  dello  stesso  Piano,  stabilendo  il   minimo   ammontare
dell'investimento. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.   4   del
          decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3   agosto   2017,   n.   123
          (Disposizioni  urgenti  per  la  crescita   economica   nel
          Mezzogiorno): 
                «Art. 4 (Istituzione di zone  economiche  speciali  -
          ZES). - 1. Al fine di favorire la creazione  di  condizioni
          favorevoli   in    termini    economici,    finanziari    e
          amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune  aree
          del   Paese,   delle   imprese   gia'   operanti,   nonche'
          l'insediamento  di  nuove  imprese  in  dette  aree,   sono
          disciplinate le procedure, le condizioni e le modalita' per
          l'istituzione di una Zona economica  speciale,  di  seguito
          denominata "ZES". 
                2.  Per  ZES  si  intende  una  zona  geograficamente
          delimitata e  chiaramente  identificata,  situata  entro  i
          confini  dello  Stato,  costituita  anche   da   aree   non
          territorialmente  adiacenti  purche'  presentino  un  nesso
          economico  funzionale,  e  che  comprenda  almeno   un'area
          portuale con le caratteristiche stabilite  dal  regolamento
          (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  sugli  orientamenti  dell'Unione  per   lo
          sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT).  Per
          l'esercizio di attivita' economiche  e  imprenditoriali  le
          aziende gia' operative e quelle che si  insedieranno  nella
          ZES  possono  beneficiare  di   speciali   condizioni,   in
          relazione alla natura  incrementale  degli  investimenti  e
          delle attivita' di sviluppo di impresa. 
                3. Le modalita' per l'istituzione di una ZES, la  sua
          durata, i  criteri  generali  per  l'identificazione  e  la
          delimitazione  dell'area   nonche'   i   criteri   che   ne
          disciplinano l'accesso e  le  condizioni  speciali  di  cui
          all'art.  5  nonche'  il   coordinamento   generale   degli
          obiettivi  di  sviluppo  sono  definiti  con  decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare  su
          proposta del Ministro per la  coesione  territoriale  e  il
          Mezzogiorno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture  e  dei
          trasporti e  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,
          sentita la  Conferenza  unificata,  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto. 
                4. Le proposte di istituzione di ZES  possono  essere
          presentate dalle regioni meno sviluppate e in  transizione,
          cosi' come individuate dalla normativa europea, ammissibili
          alle  deroghe  previste  dall'art.  107  del  Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea. 
                4-bis. Ciascuna  regione  di  cui  al  comma  4  puo'
          presentare una proposta  di  istituzione  di  una  ZES  nel
          proprio territorio, o al massimo  due  proposte  ove  siano
          presenti piu' aree portuali che abbiano le  caratteristiche
          di cui al comma 2.  Le  regioni  che  non  posseggono  aree
          portuali aventi  tali  caratteristiche  possono  presentare
          istanza  di  istituzione  di  una   ZES   solo   in   forma
          associativa,  qualora  contigue,  o  in  associazione   con
          un'area portuale avente le caratteristiche di cui al  comma
          2. 
                5.  Ciascuna  ZES  e'  istituita  con   decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare  su
          proposta del Ministro per la  coesione  territoriale  e  il
          Mezzogiorno, se  nominato,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, su proposta  delle  regioni
          interessate. La  proposta  e'  corredata  da  un  piano  di
          sviluppo strategico, nel rispetto  delle  modalita'  e  dei
          criteri individuati dal decreto di cui al comma 3. 
                6.  La  regione,  o  le  regioni  nel  caso  di   ZES
          interregionali, formulano la proposta di istituzione  della
          ZES,    specificando    le    caratteristiche     dell'area
          identificata. Il soggetto per  l'amministrazione  dell'area
          ZES,  di  seguito  soggetto   per   l'amministrazione,   e'
          identificato in  un  Comitato  di  indirizzo  composto  dal
          Presidente dell'Autorita' portuale, che lo presiede, da  un
          rappresentante della regione, o delle regioni nel  caso  di
          ZES interregionale, da un rappresentante  della  Presidenza
          del Consiglio dei  ministri  e  da  un  rappresentante  del
          Ministero   delle   infrastrutture   e    dei    trasporti.
          Nell'ipotesi in cui i porti  inclusi  nell'area  della  ZES
          rientrino nella competenza territoriale di un'Autorita'  di
          sistema portuale con sede in altra regione,  il  presidente
          del Comitato di indirizzo  e'  individuato  nel  Presidente
          dell'Autorita'  di  sistema  portuale  che  ha  sede  nella
          regione in cui e' istituita la ZES. Ai membri del  Comitato
          non  spetta   alcun   compenso,   indennita'   di   carica,
          corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per  spese
          di  missione.  Il  Comitato  di  indirizzo  si  avvale  del
          Segretario generale dell'Autorita' di sistema portuale  per
          l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di cui
          al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di
          funzionamento del  Comitato  si  provvede  con  le  risorse
          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
                7. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare,
          in particolare: 
                  a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento  e
          la piena operativita'  delle  aziende  presenti  nella  ZES
          nonche'  la  promozione  sistematica  dell'area   verso   i
          potenziali investitori internazionali; 
                  b)  l'utilizzo  di  servizi   sia   economici   che
          tecnologici nell'ambito ZES; 
                  c) l'accesso alle prestazioni di servizi  da  parte
          di terzi. 
                7-bis.  Il  Segretario  generale  dell'Autorita'   di
          sistema portuale puo' stipulare, previa autorizzazione  del
          Comitato di indirizzo, accordi  o  convenzioni  quadro  con
          banche ed intermediari finanziari. 
                8. Le imprese gia' operative nella ZES e  quelle  che
          si insedieranno nell'area, sono tenute  al  rispetto  della
          normativa nazionale ed europea, nonche' delle  prescrizioni
          adottate per il funzionamento della stessa ZES.». 
              - Il testo del comma 6 dell'art. 1 della  citata  legge
          n. 147 del 2013 e' riportato nelle Note all'art. 26.