Art. 36 
 
 
          Banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori 
 
  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio  2015,  n.
3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,  n.  33,
la parola: «2019» e' sostituita dalla seguente: «2020». 
  2. All'articolo  1  della  legge  30  dicembre  2018,  n.145,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 494, le parole «e aventi causa» sono sostituite dalle
seguenti: «mortis causa, o il coniuge, il soggetto legato  da  unione
civile, il convivente more uxorio o di fatto di  cui  alla  legge  20
maggio 2016, n. 76, i parenti  entro  il  secondo  grado,  ove  siano
succeduti nel possesso dei predetti strumenti finanziari in forza  di
trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi»; 
    b) al  comma  496,  primo  periodo,  dopo  le  parole  «costo  di
acquisto,» sono inserite le seguenti: «inclusi gli oneri fiscali,»; 
    c) al  comma  497,  primo  periodo,  dopo  le  parole  «costo  di
acquisto,» sono inserite le seguenti: «inclusi gli oneri fiscali,»; 
    d) al comma 500, secondo periodo, dopo le parole «titoli di Stato
con scadenza equivalente» sono aggiunte le seguenti: «determinato  ai
sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 del decreto-legge  3  maggio
2016, n.59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  giugno
2016, n. 119»; 
    e) al comma 501, i periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto
sono sostituiti dai seguenti: 
      «Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono
definite le modalita' di presentazione della  domanda  di  indennizzo
nonche' i piani di riparto delle risorse disponibili. Con il medesimo
decreto e' istituita e  disciplinata  una  Commissione  tecnica  per:
l'esame delle domande  e  l'ammissione  all'indennizzo  del  FIR;  la
verifica delle violazioni  massive,  nonche'  della  sussistenza  del
nesso  di  causalita'  tra  le  medesime  e  il  danno   subito   dai
risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo  da  parte  del  FIR.  Le
suddette verifiche possono avvenire anche  attraverso  la  preventiva
tipizzazione   delle   violazioni   massive   e   la   corrispondente
identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi  in  presenza
dei quali l'indennizzo puo' essere direttamente erogato.  Il  decreto
indica  i  tempi  delle  procedure  di  definizione   delle   istanze
presentate entro il termine di cui al penultimo periodo  e,  in  modo
non tassativo, le fattispecie  di  violazioni  massive.  Il  suddetto
procedimento non si applica ai casi  di  cui  al  comma  502-bis.  La
citata Commissione e' composta da nove membri in possesso  di  idonei
requisiti di competenza, indipendenza, onorabilita' e  probita'.  Con
successivo decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono
nominati i componenti della Commissione  tecnica  e  determinati  gli
emo-lumenti da attribuire ai medesimi,  nel  limite  massimo  di  1,2
milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2019,  2020  e  2021.  Ai
relativi oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione della
dotazione del FIR. Qualora l'importo dei compensi  da  attribuire  ai
componenti della Commissione tecnica risulti  inferiore  al  predetto
limite massimo,  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  l'importo  eccedente  confluisce  nel  FIR.   Il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare   le
occorrenti  variazioni  di  bilancio.  La  domanda   di   indennizzo,
corredata di idonea documentazione attestante i requisiti di  cui  al
comma  494,  e'  inviata  entro  il  termine  di  centottanta  giorni
decorrenti dalla data individuata con apposito decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze. »; 
    f) dopo il comma 501 e' inserito il seguente comma: 
      «501-bis. Le attivita' di  supporto  per  l'espletamento  delle
funzioni della Commissione tecnica di cui al comma 501 sono  affidate
dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  nel  rispetto  dei
pertinenti  principi   dell'ordinamento   nazionale   e   di   quello
dell'Unione europea, a societa' a capitale interamente  pubblico,  su
cui l'amministrazione dello Stato esercita  un  controllo  analogo  a
quello esercitato su propri servizi e che svolge la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti  della  predetta  amministrazione.
Gli oneri e le spese relative alle predette attivita' sono  a  carico
delle risorse  finanziarie  del  FIR  non  oltre  il  limite  massimo
complessivo di 12,5 milioni di euro. »; 
    g) il comma 502 e' sostituito dal seguente: 
      «502. I risparmiatori di cui al comma 502-bis sono  soddisfatti
con priorita' a valere sulla dotazione del FIR. »; 
    h) dopo il comma 502, sono aggiunti i seguenti: 
      «502-bis.  Previo  accertamento  da  parte  della   Commissione
tecnica di cui al comma 501 esclusivamente dei requisiti soggettivi e
oggettivi previsti nel presente comma, hanno  diritto  all'erogazione
da  parte  del  FIR  di  un  indennizzo  forfettario   dell'ammontare
determinato ai sensi dei precedenti commi 496 e 497  i  risparmiatori
persone   fisiche,   imprenditori   individuali,   anche    agricoli,
coltivatori diretti, in possesso delle azioni  e  delle  obbligazioni
subordinate  delle  banche  di  cui  al  comma  493  alla  data   del
provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa - ovvero
i loro successori mortis causa o il coniuge, il  soggetto  legato  da
unione civile, il convivente more uxorio o di fatto, i parenti  entro
il secondo grado in possesso  dei  suddetti  strumenti  finanziari  a
seguito di trasferimento con atto tra vivi - che soddisfano una delle
seguenti condi-zioni:  a)  patrimonio  mobiliare  di  proprieta'  del
risparmiatore di valore in-feriore a 100.000 euro; b)  ammontare  del
reddito  complessivo  del  risparmiatore  ai  fini  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018,
al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate
sotto forma di rendita. Il valore del  patrimonio  mobiliare  di  cui
alla suddetta lettera a) risulta dal patrimonio  mobiliare  posseduto
al 31 dicembre 2018, esclusi gli strumenti finanziari di cui al comma
494, nonche' i contratti di assicurazione a capitalizzazione o  mista
sulla vita, calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione
generale per l'inclusione e le politiche sociali, di concerto con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento  delle  finanze
del 13 aprile 2017, n. 138, recante approvazione del modello tipo  di
dichiarazione  sostitutiva  unica  (DSU),  nonche'   delle   relative
istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10,  comma  3,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5  dicembre
2013, n. 159. Con il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze previsto dal precedente comma 501 sono stabilite le modalita'
di presentazione dell'istanza di erogazione del menzionato indennizzo
forfettario. Nell'erogazione degli indennizzi effettuata ai sensi del
presente comma  e'  data  precedenza  ai  pagamenti  di  importo  non
superiore a 50.000 euro. 
      502-ter. Il  limite  di  valore  del  patrimonio  mobiliare  di
proprieta' del risparmiatore, di cui al comma  502-bis,  lettera  a),
puo' essere elevato fino a 200.000 euro con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle finanze, previo assenso della Commissione europea.  Il  decreto
del Ministro dell'economia e delle  finanze  di  cui  al  comma  501,
secondo periodo, e' conseguentemente ade-guato.». 
  2-bis.Al  fine  di  promuovere  e  sostenere  l'imprenditoria,   di
stimolare la competizione nel mercato e di assicurare  la  protezione
adeguata  dei  consumatori,  degli  investitori  e  del  mercato  dei
capitali, nonche' di favorire il  raccordo  tra  le  istituzioni,  le
autorita' e gli operatori del settore, il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sentiti la Banca d'Italia,  la  Commissione  nazionale
per le societa' e la borsa (CONSOB) e  l'Istituto  per  la  vigilanza
sulle assicurazioni (IVASS), adotta, entro centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, uno o piu' regolamenti  per  definire  le  condizioni  e  le
modalita'  di  svolgimento  di  una  sperimentazione  relativa   alle
attivita' di tecno-finanza (FinTech) volte al perseguimento, mediante
nuove  tecnologie  quali  l'intelligenza  artificiale  e  i  registri
distribuiti, dell'innovazione di servizi e di  prodotti  nei  settori
finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati. 
  2-ter.La sperimentazione di cui  al  comma  2-bis  si  conforma  al
principio di proporzionalita' previsto  dalla  normativa  dell'Unione
europea ed e' caratterizzata da: 
  a) una durata massima di diciotto mesi; 
  b) requisiti patrimoniali ridotti; 
  c) adempimenti semplificati e proporzionati alle attivita'  che  si
intende svolgere; 
  d) tempi ridotti delle procedure autorizzative; 
  e) definizione di perimetri di operativita'. 
  2-quater. Nel rispetto  della  normativa  inderogabile  dell'Unione
europea,  i  regolamenti  di  cui  al  comma  2-bis  stabiliscono   o
individuano i criteri per determinare: 
  a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione; 
  b) i requisiti patrimoniali; 
  c) gli adempimenti semplificati e proporzionati alle attivita'  che
si intende svolgere; 
  d) i perimetri di operativita'; 
  e) gli obblighi informativi; 
  f) i tempi per il rilascio di autorizzazioni; 
  g) i requisiti di professionalita' degli esponenti aziendali; 
  h) i profili di governo societario e di gestione del rischio; 
  i) le forme societarie  ammissibili  anche  in  deroga  alle  forme
societarie previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
dal testo unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
dal codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209; 
  l) le eventuali garanzie finanziarie; 
  m) l'iter successivo al termine della sperimentazione. 
  2-quinquies. Le  misure  di  cui  al  comma  2-ter  possono  essere
differenziate e adeguate in  considerazione  delle  particolarita'  e
delle esigenze dei casi specifici; esse hanno carattere temporaneo  e
garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione a  favore
di consumatori e investitori, nonche' del corretto funzionamento  dei
mercati. L'operativita' delle misure cessa al  termine  del  relativo
periodo, ovvero alla perdita  dei  requisiti  o  al  superamento  dei
limiti operativi stabiliti, nonche' negli  altri  casi  previsti  dai
regolamenti di cui al comma 2-bis. 
  2-sexies.  La  sperimentazione  non   comporta   il   rilascio   di
autorizzazioni per l'esercizio di attivita' riservate da svolgersi al
di fuori di essa. Nel rispetto delle norme stabilite dai  regolamenti
di  cui  al  comma  2-bis  e   delle   finalita'   del   periodo   di
sperimentazione, ciascuna autorita',  nell'ambito  delle  materie  di
propria competenza, anche in raccordo  con  le  altre  autorita',  ha
facolta'  di  adottare  iniziative  per  la   sperimentazione   delle
attivita' di cui al comma 2-bis. Nelle more di eventuali  adeguamenti
normativi, al termine del periodo di  sperimentazione,  le  autorita'
possono  autorizzare  temporaneamente   i   soggetti   ammessi   alla
sperimentazione  medesima  a  operare  nel  mercato  sulla  base   di
un'interpretazione aggiornata della  legislazione  vigente  specifica
del settore. 
  2-septies.  La  Banca  d'Italia,  la  CONSOB  e  l'IVASS   redigono
annualmente, ciascuno per quanto di propria competenza, una relazione
d'analisi sul settore  tecno-finanziario,  riportando  quanto  emerge
dall'applicazione del regime  di  sperimentazione  di  cui  al  comma
2-bis, e segnalano  eventuali  modifiche  normative  o  regolamentari
necessarie per lo sviluppo del settore, la tutela del risparmio e  la
stabilita' finanziaria. 
  2-octies. E' istituito presso il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze il Comitato FinTech. Il Comitato ha il compito di individuare
gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le  azioni  per
favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in  cooperazione  con
soggetti esteri, nonche' di formulare proposte di carattere normativo
e  agevolare  il  contatto  degli  operatori  del  settore   con   le
istituzioni e con le autorita'. Sono membri permanenti  del  Comitato
il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo
economico, il Ministro per gli affari europei, la Banca d'Italia,  la
CONSOB, l'IVASS, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
il Garante per  la  protezione  dei  dati  personali,  l'Agenzia  per
l'Italia  digitale  e  l'Agenzia  delle  entrate.  Il  Comitato  puo'
invitare alle proprie  riunioni,  con  funzioni  consultive  e  senza
diritto  di  voto,  ulteriori  istituzioni   e   autorita',   nonche'
associazioni di categoria, imprese,  enti  e  soggetti  operanti  nel
settore della tecno-finanza. I regolamenti  di  cui  al  comma  2-bis
stabiliscono le  attribuzioni  del  Comitato.  Dall'attuazione  delle
disposizioni dei commi da 2-bis al presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2-novies.  Le  autorita'  di  vigilanza   e   di   controllo   sono
autorizzate, singolarmente o in collaborazione tra loro, a  stipulare
accordi con una o piu'  universita'  sottoposte  alla  vigilanza  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  con
centri di ricerca ad esse collegati,  aventi  ad  oggetto  lo  studio
dell'applicazione alla loro attivita' istituzionale  degli  strumenti
di intelligenza artificiale, di  registri  contabili  criptati  e  di
registri distribuiti, nonche' la formazione  del  proprio  personale.
Agli oneri derivanti dagli  accordi  di  cui  al  presente  comma  le
autorita'  provvedono  nell'ambito  dei  rispettivi  stanziamenti  di
bilancio. 
  2-decies. All'articolo 24-bis del decreto-legge 23  dicembre  2016,
n.237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  febbraio  2017,
n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. Dall'istituzione del Comitato di cui  al  comma  6  non  devono
derivare oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto
dal comma 9»; 
  b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  «9. Il Comitato opera attraverso riunioni  periodiche,  prevedendo,
ove necessario, la costituzione di specifici gruppi  di  ricerca  cui
possono  partecipare  accademici  ed  esperti   nella   materia.   La
partecipazione al Comitato non  da'  titolo  ad  alcun  emolumento  o
compenso o gettone di presenza. E' fatta salva la  corresponsione  ai
componenti del Comitato dei rimborsi delle  spese  di  viaggio  e  di
alloggio, sostenute per la partecipazione alle riunioni periodiche di
cui al primo periodo, a valere sui fondi previsti dal comma 11 ». 
  2-undecies. All'articolo 48-bis,  comma  1,  secondo  periodo,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' ai risparmiatori
di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte  di  banche  e
loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in  liquidazione
coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio
2018». 
  2-duodecies. All'articolo 5, comma 1, del  decreto-legge  25  marzo
2019, n.22, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20  maggio
2019, n. 41, le parole: «ad operarvi nel periodo  transitorio,»  sono
sostituite dalle seguenti: «ad operare con le medesime modalita'  nel
periodo transitorio,». 
  2-terdecies. La CONSOB ordina ai fornitori  di  connettivita'  alla
rete internet ovvero ai  gestori  di  altre  reti  telematiche  o  di
telecomunicazione,  o  agli  operatori  che  in  relazione  ad   esse
forniscono servizi telematici o di  telecomunicazione,  la  rimozione
delle  iniziative  di  chiunque  nel  territorio  della   Repubblica,
attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, offre o svolge
servizi o  attivita'  di  investimento  senza  esservi  abilitato.  I
destinatari degli ordini comunicati ai sensi del primo periodo  hanno
l'obbligo di inibire l'utilizzazione  delle  reti  delle  quali  sono
gestori o in relazione alle quali forniscono servizi. La CONSOB  puo'
stabilire con regolamento le modalita' e i termini degli  adempimenti
previsti dal presente comma. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  1  del
          decreto-legge  24  gennaio  2015,  n.  3,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo  2015,  n.  33  (Misure
          urgenti per il sistema bancario e gli  investimenti),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Banche popolari). - 1. (Omissis). 
                2.  In  sede  di  prima  applicazione  del   presente
          decreto,  le  banche  popolari   autorizzate   al   momento
          dell'entrata in vigore del presente decreto si  adeguano  a
          quanto stabilito ai  sensi  dell'art.  29,  commi  2-bis  e
          2-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,
          introdotti dal presente  articolo,  entro  il  31  dicembre
          2020. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dei commi 494, 496,  497,  500  e
          501 dell'art. 1 della citata legge n. 145  del  2018,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «494.  Hanno  accesso  alle  prestazioni  del  FIR  i
          risparmiatori, persone fisiche,  imprenditori  individuali,
          anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni  di
          volontariato e le associazioni  di  promozione  sociale  di
          cui, rispettivamente, agli articoli 32 e 35 del codice  del
          Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017,
          n.  117,  nonche'  le  microimprese,  come  definite  dalla
          raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
          2003, che occupano meno di dieci persone  e  realizzano  un
          fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori
          a 2 milioni di euro,  in  possesso  delle  azioni  e  delle
          obbligazioni subordinate delle banche di cui al  comma  493
          alla data  del  provvedimento  di  messa  in  liquidazione,
          ovvero i loro successori mortis causa,  o  il  coniuge,  il
          soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio
          o di fatto di cui alla legge  20  maggio  2016,  n.  76,  i
          parenti entro il secondo grado,  ove  siano  succeduti  nel
          possesso dei predetti  strumenti  finanziari  in  forza  di
          trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi.» 
                «496. La misura dell'indennizzo per gli azionisti  di
          cui al comma 494 e' commisurata al 30 per cento  del  costo
          di acquisto, inclusi gli oneri  fiscali,  entro  il  limite
          massimo   complessivo   di   100.000   euro   per   ciascun
          risparmiatore. La percentuale del 30 per cento, entro  tale
          limite, puo' essere incrementata qualora in ciascuno  degli
          anni 2019, 2020 e 2021 le  somme  complessivamente  erogate
          per  l'indennizzo  secondo  il  piano  di   riparto   siano
          inferiori   alla   previsione   di   spesa   dell'esercizio
          finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa,  della
          dotazione finanziaria del FIR e fino  al  suo  esaurimento,
          fermo restando quanto previsto al comma 499.» 
                «497.   La    misura    dell'indennizzo    per    gli
          obbligazionisti  subordinati  di  cui  al  comma   494   e'
          commisurata al 95 per cento del costo di acquisto,  inclusi
          gli oneri fiscali, entro il limite massimo  complessivo  di
          100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale  del
          95 per cento, entro tale limite, puo'  essere  incrementata
          qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021  le  somme
          complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il  piano
          di  riparto  siano  inferiori  alla  previsione  di   spesa
          dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto  dei  limiti
          di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo
          esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 499.» 
                «500. L'indennizzo di cui al comma 497 e' corrisposto
          al  netto  di  eventuali  rimborsi  ricevuti  a  titolo  di
          transazione con le banche di cui al comma  493  nonche'  di
          ogni altra  forma  di  ristoro,  rimborso  o  risarcimento,
          nonche'  del  differenziale  cedole  percepite  rispetto  a
          titoli di Stato di durata equivalente. A tal fine, il Fondo
          interbancario di tutela del deposito (FITD), attraverso  la
          collaborazione del  sistema  bancario  e  delle  banche  in
          liquidazione, documenta il costo di acquisto e l'incasso di
          somme derivanti da  altre  forme  di  indennizzo,  ristoro,
          rimborso o risarcimento, nonche' del differenziale tasso di
          rendimento delle cedole  percepite  rispetto  a  titoli  di
          Stato con scadenza equivalente  determinato  ai  sensi  dei
          commi 3, 4 e 5 dell'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 2016,
          n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno
          2016, n. 119. 
              501. Il  FIR  opera  entro  i  limiti  della  dotazione
          finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le
          modalita' di  presentazione  della  domanda  di  indennizzo
          nonche' i piani di riparto delle risorse  disponibili.  Con
          il  medesimo  decreto  e'  istituita  e  disciplinata   una
          Commissione  tecnica   per:   l'esame   delle   domande   e
          l'ammissione all'indennizzo  del  FIR;  la  verifica  delle
          violazioni massive, nonche' della sussistenza del nesso  di
          causalita'  tra  le  medesime  e  il   danno   subito   dai
          risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo  da  parte  del
          FIR.  Le  suddette   verifiche   possono   avvenire   anche
          attraverso  la  preventiva  tipizzazione  delle  violazioni
          massive e la corrispondente identificazione degli  elementi
          oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l'indennizzo
          puo' essere direttamente erogato. Il decreto indica i tempi
          delle procedure di  definizione  delle  istanze  presentate
          entro il termine di cui al penultimo periodo e, in modo non
          tassativo,  le  fattispecie  di  violazioni   massive.   Il
          suddetto procedimento non si applica  ai  casi  di  cui  al
          comma 502-bis. La citata Commissione e'  composta  da  nove
          membri in  possesso  di  idonei  requisiti  di  competenza,
          indipendenza,  onorabilita'  e  probita'.  Con   successivo
          decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
          nominati  i  componenti   della   Commissione   tecnica   e
          determinati gli emolumenti da attribuire ai  medesimi,  nel
          limite massimo di 1,2 milioni di euro  per  ciascuno  degli
          anni 2019, 2020 e  2021.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
          mediante la corrispondente riduzione  della  dotazione  del
          FIR.  Qualora  l'importo  dei  compensi  da  attribuire  ai
          componenti della Commissione tecnica risulti  inferiore  al
          predetto  limite  massimo,   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia  e   delle   finanze,   l'importo   eccedente
          confluisce nel  FIR.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'  autorizzato   ad   apportare   le   occorrenti
          variazioni di bilancio. La domanda di indennizzo, corredata
          di idonea documentazione attestante i requisiti di  cui  al
          comma 494, e'  inviata  entro  il  termine  di  centottanta
          giorni  decorrenti  dalla  data  individuata  con  apposito
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  La
          prestazione di  collaborazione  nella  presentazione  della
          domanda  e   le   attivita'   conseguenti   non   rientrano
          nell'ambito delle prestazioni forensi e non danno  luogo  a
          compenso. 
                501-bis. Le attivita' di supporto per  l'espletamento
          delle funzioni della Commissione tecnica di  cui  al  comma
          501 sono  affidate  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze,   nel    rispetto    dei    pertinenti    principi
          dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea,
          a  societa'  a  capitale  interamente  pubblico,   su   cui
          l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo
          a quello esercitato su  propri  servizi  e  che  svolge  la
          propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti  della
          predetta amministrazione. Gli oneri  e  le  spese  relative
          alle  predette  attivita'  sono  a  carico  delle   risorse
          finanziarie del FIR non oltre il limite massimo complessivo
          di 12,5 milioni di euro. 
                502. I risparmiatori di cui  al  comma  502-bis  sono
          soddisfatti con priorita' a valere sulla dotazione del FIR. 
                502-bis.   Previo   accertamento   da   parte   della
          Commissione tecnica di cui al comma 501 esclusivamente  dei
          requisiti soggettivi  e  oggettivi  previsti  nel  presente
          comma, hanno diritto all'erogazione da parte del FIR di  un
          indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai  sensi
          dei precedenti commi 496  e  497  i  risparmiatori  persone
          fisiche,   imprenditori   individuali,   anche    agricoli,
          coltivatori diretti,  in  possesso  delle  azioni  e  delle
          obbligazioni subordinate delle banche di cui al  comma  493
          alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta
          amministrativa - ovvero i loro successori mortis causa o il
          coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente
          more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in
          possesso dei suddetti strumenti  finanziari  a  seguito  di
          trasferimento con atto tra vivi - che soddisfano una  delle
          seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di  proprieta'
          del risparmiatore di valore inferiore a  100.000  euro;  b)
          ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore  a
          35.000  euro  nell'anno  2018,  al   netto   di   eventuali
          prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma
          di rendita. Il valore del patrimonio mobiliare di cui  alla
          suddetta  lettera  a)  risulta  dal  patrimonio   mobiliare
          posseduto  al  31  dicembre  2018,  esclusi  gli  strumenti
          finanziari di cui al comma  494,  nonche'  i  contratti  di
          assicurazione  a  capitalizzazione  o  mista   sulla   vita
          calcolato secondo i criteri e le istruzioni  approvati  con
          decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
          Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali,
          di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
          Dipartimento delle finanze del  13  aprile  2017,  n.  138,
          recante approvazione  del  modello  tipo  di  dichiarazione
          sostitutiva unica (DSU), nonche' delle relative  istruzioni
          per la compilazione, ai sensi dell'art. 10,  comma  3,  del
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  5
          dicembre  2013,  n.  159.  Con  il  decreto  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze previsto dal precedente comma
          501  sono   stabilite   le   modalita'   di   presentazione
          dell'istanza  di  erogazione  del   menzionato   indennizzo
          forfettario. Nell'erogazione degli indennizzi effettuata ai
          sensi del presente comma e' data precedenza ai pagamenti di
          importo non superiore a 50.000 euro. 
                502-ter. Il limite di valore del patrimonio mobiliare
          di proprieta' del risparmiatore, di cui al  comma  502-bis,
          lettera a), puo' essere elevato fino  a  200.000  euro  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo
          assenso della Commissione europea. Il decreto del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui al comma 501,  secondo
          periodo, e' conseguentemente adeguato.». 
              - Il citato decreto legislativo  n.  385  del  1993  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre  1993,  n.
          230, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58
          recante "Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996,  n.  52  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O. 
              - Il decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209
          recante «Codice delle assicurazioni private» e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff 13 ottobre 2005, n. 239, S.O. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   24-bis   del
          decreto-legge 23 dicembre 2016,  n.  237,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio  2017,   n.   15
          (Disposizioni urgenti  per  la  tutela  del  risparmio  nel
          settore creditizio), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  24-bis  (Disposizioni   generali   concernenti
          l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale).  -
          1. Le disposizioni del presente articolo  prevedono  misure
          ed interventi intesi a sviluppare l'educazione finanziaria,
          assicurativa e previdenziale. Tali disposizioni  assicurano
          l'efficacia, l'efficienza e la sistematicita' delle  azioni
          dei soggetti pubblici  e  privati  in  tema  di  educazione
          finanziaria, assicurativa  e  previdenziale  e  riconoscono
          l'importanza dell'educazione  finanziaria  quale  strumento
          per la tutela  del  consumatore  e  per  un  utilizzo  piu'
          consapevole  degli  strumenti  e  dei  servizi   finanziari
          offerti dal mercato. 
                2.    In    conformita'    con     la     definizione
          dell'Organizzazione  per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo
          economico (OCSE), per educazione finanziaria,  assicurativa
          e previdenziale, ai fini del presente articolo, si  intende
          il processo attraverso il quale le  persone  migliorano  la
          loro comprensione degli strumenti e dei prodotti finanziari
          e sviluppano le  competenze  necessarie  ad  acquisire  una
          maggiore consapevolezza dei  rischi  e  delle  opportunita'
          finanziarie. 
                3.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,
          d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
          e  della  ricerca,  adotta,   nell'ambito   delle   risorse
          disponibili a legislazione vigente, entro  sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, il programma per una "Strategia nazionale
          per    l'educazione     finanziaria,     assicurativa     e
          previdenziale".  La  Strategia  nazionale  si  conforma  ai
          seguenti principi: 
                  a) organizzare in modo sistematico il coordinamento
          dei soggetti pubblici e, eventualmente su base  volontaria,
          dei soggetti privati gia' attivi nella materia,  ovvero  di
          quelli che saranno attivati dal programma,  garantendo  che
          gli interventi siano continui  nel  tempo,  promuovendo  lo
          scambio di informazioni tra  i  soggetti  e  la  diffusione
          delle relative esperienze, competenze e buone  pratiche,  e
          definendo le modalita' con cui le iniziative di  educazione
          finanziaria, assicurativa e previdenziale  possano  entrare
          in sinergia e  collegarsi  con  le  attivita'  proprie  del
          sistema nazionale dell'istruzione; 
                  b) definire le politiche nazionali  in  materia  di
          comunicazione e  di  diffusione  di  informazioni  volte  a
          promuovere   l'educazione   finanziaria,   assicurativa   e
          previdenziale; 
                  c)   prevedere   la   possibilita'   di   stipulare
          convenzioni atte a promuovere interventi di formazione  con
          associazioni  rappresentative  di   categorie   produttive,
          ordini   professionali,   associazioni   dei   consumatori,
          organizzazioni senza fini di lucro e universita', anche con
          la partecipazione degli enti territoriali. 
                4. Lo schema del programma  di  cui  al  comma  3  e'
          trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione  dei  pareri
          delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
          i profili finanziari, che sono resi  entro  il  termine  di
          trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione.  Il  Governo,
          qualora non intenda  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,
          trasmette nuovamente lo schema del  programma  alle  Camere
          con le sue  osservazioni  e  con  eventuali  modificazioni,
          corredate   dei   necessari   elementi    integrativi    di
          informazione  e  motivazione.  I  pareri  definitivi  delle
          Commissioni  competenti  per  materia  e  per   i   profili
          finanziari sono espressi entro  trenta  giorni  dalla  data
          della nuova trasmissione. Decorso tale termine il programma
          puo' comunque essere adottato. 
                5. Il Governo trasmette annualmente alle Camere entro
          il 31 luglio una relazione sullo stato di attuazione  della
          Strategia   nazionale   per    l'educazione    finanziaria,
          assicurativa e previdenziale. La relazione  puo'  contenere
          le eventuali proposte di modifica e  di  aggiornamento  del
          programma di cui al comma 3, da adottare  con  le  medesime
          procedure previste al comma 4. 
                6. Per l'attuazione della Strategia nazionale di  cui
          al comma 3, con decreto da adottare entro  tre  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  il  Ministro  dell'economia   e   delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e con  il  Ministro  dello
          sviluppo  economico,  istituisce   il   Comitato   per   la
          programmazione  e  il  coordinamento  delle  attivita'   di
          educazione finanziaria, con  il  compito  di  promuovere  e
          programmare iniziative di sensibilizzazione  ed  educazione
          finanziaria. 
                7. Dall'istituzione del Comitato di cui  al  comma  6
          non devono derivare oneri a carico della finanza  pubblica,
          salvo quanto previsto dal comma 9. 
                8.  Il  Comitato,  composto  da  undici  membri,   e'
          presieduto  da  un   direttore,   nominato   dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  scelto
          fra personalita' con comprovate  competenze  ed  esperienza
          nel settore. I  membri  diversi  dal  direttore,  anch'essi
          scelti  fra  personalita'  con  comprovate  competenze   ed
          esperienza nel settore, sono designati:  uno  dal  Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze,   uno   dal   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno  dal
          Ministro dello sviluppo economico,  uno  dal  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali, uno dalla Banca d'Italia,
          uno dalla Commissione nazionale per le societa' e la  borsa
          (CONSOB),  uno  dall'Istituto  per   la   vigilanza   sulle
          assicurazioni (IVASS), uno dalla Commissione  di  vigilanza
          sui fondi pensione (COVIP), uno dal Consiglio nazionale dei
          consumatori e degli utenti, uno dall'Organismo di vigilanza
          e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF). I
          membri del Comitato, nonche' il direttore, durano in carica
          tre anni e l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta. 
                9. Il Comitato opera attraverso riunioni  periodiche,
          prevedendo, ove necessario, la  costituzione  di  specifici
          gruppi di ricerca cui  possono  partecipare  accademici  ed
          esperti nella materia. La partecipazione  al  Comitato  non
          da' titolo ad alcun emolumento  o  compenso  o  gettone  di
          presenza. E' fatta salva la  corresponsione  ai  componenti
          del Comitato dei rimborsi  delle  spese  di  viaggio  e  di
          alloggio, sostenute per  la  partecipazione  alle  riunioni
          periodiche di cui al primo  periodo,  a  valere  sui  fondi
          previsti dal comma 11. 
                10.  Il  Comitato  ha  il  compito   di   individuare
          obiettivi  misurabili,  programmi  e  azioni  da  porre  in
          essere, valorizzando le  esperienze,  le  competenze  e  le
          iniziative maturate  dai  soggetti  attivi  sul  territorio
          nazionale e favorendo  la  collaborazione  tra  i  soggetti
          pubblici e privati. 
                11.  Agli  oneri  derivanti   dalle   attivita'   del
          Comitato,  nel  limite  di  un  milione  di  euro  annui  a
          decorrere   dall'anno   2017,    si    provvede    mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2017-2019, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2017,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo    al    medesimo
          Ministero. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.» 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 48-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602 (Disposizioni sulla riscossione  delle  imposte  sul
          reddito), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  48-bis  (Disposizioni  sui   pagamenti   delle
          pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data  di
          entrata in vigore del regolamento di cui  al  comma  2,  le
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa'  a
          prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare,  a
          qualunque titolo, il pagamento di un  importo  superiore  a
          cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il
          beneficiario  e'  inadempiente  all'obbligo  di  versamento
          derivante  dalla  notifica  di  una  o  piu'  cartelle   di
          pagamento per un ammontare complessivo pari almeno  a  tale
          importo e, in caso affermativo, non procedono al  pagamento
          e segnalano la  circostanza  all'agente  della  riscossione
          competente   per   territorio,   ai   fini   dell'esercizio
          dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
          La presente disposizione non  si  applica  alle  aziende  o
          societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o  la
          confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del  decreto-legge  8
          giugno 1992, n. 306, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge  31  maggio
          1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione  del
          pagamento  ai  sensi  dell'art.  19  del  presente  decreto
          nonche' ai risparmiatori di  cui  all'art.  1,  comma  494,
          della legge 30 dicembre 2018, n. ?145, che hanno subito  un
          pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro  controllate
          aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione  coatta
          amministrativa dopo il 16 novembre  2015  e  prima  del  16
          gennaio 2018. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  5  del
          decreto-legge  25  marzo  2019,  n.  22,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019,  n.  41  (Misure
          urgenti per assicurare sicurezza, stabilita' finanziaria  e
          integrita' dei mercati, nonche' tutela della salute e della
          liberta' di soggiorno dei cittadini italiani  e  di  quelli
          del  Regno  Unito,  in  caso  di  recesso  di  quest'ultimo
          dall'Unione europea), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 5 (Prestazione dei servizi e delle attivita' da
          parte dei soggetti italiani nel Regno Unito dopo la data di
          recesso). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 6, comma  1,
          le banche, le imprese  di  investimento,  gli  istituti  di
          pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le  SGR,  le
          Sicav, le Sicaf, i gestori di fondi EuVECA, EuSEF e ELTIF e
          gli intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo  previsto
          dall'art. 106 del Testo unico bancario, aventi sede  legale
          in Italia e che alla data di recesso operano sul territorio
          del Regno  Unito  possono  continuare  ad  operare  con  le
          medesime modalita' nel periodo transitorio, previa notifica
          alle autorita' competenti, nel rispetto delle  disposizioni
          previste nel Regno Unito. 
                (Omissis).».