Art. 36 ter Proroga del termine per la garanzia dello Stato su passivita' di nuova emissione 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2019, n. 16, le parole: «fino al 30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2019, n. 16 (Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia), come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Garanzia dello Stato su passivita' di nuova emissione). - 1. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilita' finanziaria, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'art. 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, fino al 31 dicembre 2019, a concedere la garanzia dello Stato su passivita' di nuova emissione di Banca Carige in conformita' di quanto previsto dal presente Capo I, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 3.000 milioni di euro. (Omissis).».