Art. 37 
 
 
Ingresso del Ministero dell'economia e  delle  finanze  nel  capitale
                 sociale della NewCo Nuova Alitalia 
 
  1. Al fine del rilancio del settore del trasporto aereo  e  per  il
rafforzamento del trasporto intermodale, il Ministero dell'economia e
delle finanze e' autorizzato a sottoscrivere, nel limite dell'importo
maturato a titolo di  interessi  ai  sensi  del  comma  3,  quote  di
partecipazione al capitale della societa' di nuova  costituzione  cui
saranno trasferiti i compendi aziendali oggetto  delle  procedure  di
cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
I criteri e le modalita' dell'operazione di cui al primo periodo sono
determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sottoposto  alla
registrazione della  Corte  dei  Conti.  A  tal  fine,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad avvalersi di primarie
istituzioni finanziarie e legali a valere sulle  risorse  di  cui  al
comma 4, nel limite di euro 200.000,00. 
  2. Alla societa' di nuova costituzione di cui al presente articolo,
partecipata dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  non  si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016,  n.
175. 
  3. Alitalia - Societa' Aerea  Italiana  S.p.A.  in  amministrazione
straordinaria corrisponde gli interessi maturati sul finanziamento  a
titolo oneroso - di cui all'articolo 50, comma 1,  del  decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
giugno 2017, n. 96, come integrato  ai  sensi  dell'articolo  12  del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4  dicembre  2017,  n.  172,  -dalla  data  di  effettiva
erogazione  alla  data  del  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
economico di autorizzazione alla  cessione  dei  complessi  aziendali
oggetto delle procedure e, comunque, fino a data non successiva al 31
maggio 2019. 
  4. Gli interessi di cui al comma 3  sono  versati  all'entrata  del
bilancio dello Stato entro sessanta giorni dalla  data  del  predetto
decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere  riassegnati
ad uno o piu' capitoli dello stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero dell'economia e delle finanze per le finalita'  di  cui  al
comma 1. 
  5. All'articolo 50, comma 1,  del  citato  decreto-legge  n.50  del
2017, le parole al terzo periodo «, ed e' restituito entro  sei  mesi
dall'erogazione in prededuzione, con priorita' rispetto a ogni  altro
debito della procedura» sono soppresse. 
  6. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.
135, convertito con modificazione con legge 11 febbraio 2019, n.  12,
le parole  «entro  trenta  giorni  dall'intervenuta  efficacia  della
cessione dei complessi  aziendali  oggetto  delle  procedure  di  cui
all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 e, in ogni
caso, non oltre il termine del 30 giugno 2019» sono sostituite con le
seguenti: «, nell'ambito della procedura di ripartizione  dell'attivo
dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti  dell'attivo
disponibile  di  Alitalia  -  Societa'  Aerea  Italiana   S.p.A.   in
amministrazione straordinaria». 
  7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a 900 milioni di euro
per l'anno 2019 in termini di solo fabbisogno, si provvede  ai  sensi
dell'articolo 50. 
  8. Tutti gli atti e le operazioni posti  in  essere  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze per l'operazione  di  cui  al  presente
articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da
tasse. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto-legge 24
          aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21  giugno  2017,  n.  96  (Disposizioni  urgenti  in
          materia  finanziaria,  iniziative  a  favore   degli   enti
          territoriali, ulteriori interventi per le zone  colpite  da
          eventi sismici e misure per lo sviluppo), come integrato ai
          sensi dell'art. 12 del decreto-legge 16  ottobre  2017,  n.
          148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre
          2017, n. 172 e come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  50   (Misure   urgenti   per   assicurare   la
          continuita' del servizio svolto dall'Alitalia Spa). - 1. Al
          fine di evitare l'interruzione del  servizio  svolto  dalla
          societa' Alitalia  -  Societa'  Aerea  Italiana  -  Spa  in
          amministrazione straordinaria, per i collegamenti aerei nel
          territorio nazionale e con  il  territorio  nazionale,  ivi
          compresi quelli con oneri di  servizio  pubblico  ai  sensi
          della vigente normativa europea, tenuto conto  delle  gravi
          difficolta' di ordine sociale e dei gravi  disagi  per  gli
          utenti che tale interruzione determinerebbe, e' disposto un
          finanziamento a titolo oneroso  di  600  milioni  di  euro,
          della durata di  sei  mesi,  da  erogare  con  decreto  del
          Ministro  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze entro cinque  giorni
          dall'apertura   della    procedura    di    amministrazione
          straordinaria  a  favore  dell'Alitalia  -  Societa'  Aerea
          Italiana  -  Spa  in  amministrazione   straordinaria,   da
          utilizzare per le indilazionabili esigenze gestionali della
          societa'  stessa  e  delle  altre   societa'   del   gruppo
          sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria,
          anche relative alla continuita' dei sistemi di  regolazione
          internazionale dei rapporti economici con i vettori,  nelle
          more dell'esecuzione di un programma predisposto  ai  sensi
          degli articoli 27 e 54 del  decreto  legislativo  8  luglio
          1999,  n.  270,  e  conforme  alla  normativa  europea.  Il
          relativo stanziamento e' iscritto nello stato di previsione
          del Ministero dello sviluppo economico. Il finanziamento e'
          concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a
          sei mesi pubblicato il  giorno  lavorativo  antecedente  la
          data di erogazione, maggiorato  di  1.000  punti  base.  Le
          somme corrisposte in  restituzione  del  finanziamento  per
          capitale e interessi sono versate,  nel  2017,  all'entrata
          del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate,  per  un
          importo pari a  300  milioni  di  euro,  al  fondo  di  cui
          all'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.
          66, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  giugno
          2014, n.  89,  e  per  l'importo  eccedente  al  Fondo  per
          l'ammortamento dei titoli di Stato di  cui  alla  legge  27
          ottobre 1993, n. 432. 
                2.  Le  procedure  conseguenti  all'invito   per   la
          raccolta di manifestazioni di  interesse  finalizzate  alla
          definizione    della    procedura    di     amministrazione
          straordinaria, pubblicato dai  Commissari  straordinari  ai
          sensi dell'art. 1, comma  2,  del  decreto-legge  2  maggio
          2017, n.  55,  sono  svolte  assicurando  il  rispetto  dei
          principi di  trasparenza,  parita'  di  trattamento  e  non
          discriminazione e devono essere espletate  nel  termine  di
          sei mesi dalla concessione  del  finanziamento  di  cui  al
          comma 1 del presente articolo.». 
              - Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante
          «Testo  unico  in  materia  di  societa'  a  partecipazione
          pubblica»  e'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   8
          settembre 2016, n. 210. 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  2  del
          citato decreto-legge  n.  135  del  2018,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2 (Disciplina del termine per  la  restituzione
          del  finanziamento  di  cui  all'art.  50,  comma  1,   del
          decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50). - 1. Il finanziamento
          a  titolo  oneroso  di  cui  all'art.  50,  comma  1,   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,  come
          integrato  ai  sensi  dell'art.  12  del  decreto-legge  16
          ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 2017, n. 172, e'  rimborsato,  nell'ambito
          della     procedura     di     ripartizione     dell'attivo
          dell'amministrazione straordinaria a valere  e  nei  limiti
          dell'attivo  disponibile  di  Alitalia  -  Societa'   Aerea
          Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria. 
                (Omissis).».