Art. 37
Ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale
sociale della NewCo Nuova Alitalia
1. Al fine del rilancio del settore del trasporto aereo e per il
rafforzamento del trasporto intermodale, il Ministero dell'economia e
delle finanze e' autorizzato a sottoscrivere, nel limite dell'importo
maturato a titolo di interessi ai sensi del comma 3, quote di
partecipazione al capitale della societa' di nuova costituzione cui
saranno trasferiti i compendi aziendali oggetto delle procedure di
cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
I criteri e le modalita' dell'operazione di cui al primo periodo sono
determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sottoposto alla
registrazione della Corte dei Conti. A tal fine, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad avvalersi di primarie
istituzioni finanziarie e legali a valere sulle risorse di cui al
comma 4, nel limite di euro 200.000,00.
2. Alla societa' di nuova costituzione di cui al presente articolo,
partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, non si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
175.
3. Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione
straordinaria corrisponde gli interessi maturati sul finanziamento a
titolo oneroso - di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, come integrato ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, -dalla data di effettiva
erogazione alla data del decreto del Ministro dello sviluppo
economico di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali
oggetto delle procedure e, comunque, fino a data non successiva al 31
maggio 2019.
4. Gli interessi di cui al comma 3 sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato entro sessanta giorni dalla data del predetto
decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere riassegnati
ad uno o piu' capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze per le finalita' di cui al
comma 1.
5. All'articolo 50, comma 1, del citato decreto-legge n.50 del
2017, le parole al terzo periodo «, ed e' restituito entro sei mesi
dall'erogazione in prededuzione, con priorita' rispetto a ogni altro
debito della procedura» sono soppresse.
6. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.
135, convertito con modificazione con legge 11 febbraio 2019, n. 12,
le parole «entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della
cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure di cui
all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 e, in ogni
caso, non oltre il termine del 30 giugno 2019» sono sostituite con le
seguenti: «, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo
dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell'attivo
disponibile di Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. in
amministrazione straordinaria».
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a 900 milioni di euro
per l'anno 2019 in termini di solo fabbisogno, si provvede ai sensi
dell'articolo 50.
8. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere dal Ministero
dell'economia e delle finanze per l'operazione di cui al presente
articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da
tasse.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96 (Disposizioni urgenti in
materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo), come integrato ai
sensi dell'art. 12 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2017, n. 172 e come modificato dalla presente legge:
«Art. 50 (Misure urgenti per assicurare la
continuita' del servizio svolto dall'Alitalia Spa). - 1. Al
fine di evitare l'interruzione del servizio svolto dalla
societa' Alitalia - Societa' Aerea Italiana - Spa in
amministrazione straordinaria, per i collegamenti aerei nel
territorio nazionale e con il territorio nazionale, ivi
compresi quelli con oneri di servizio pubblico ai sensi
della vigente normativa europea, tenuto conto delle gravi
difficolta' di ordine sociale e dei gravi disagi per gli
utenti che tale interruzione determinerebbe, e' disposto un
finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro,
della durata di sei mesi, da erogare con decreto del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze entro cinque giorni
dall'apertura della procedura di amministrazione
straordinaria a favore dell'Alitalia - Societa' Aerea
Italiana - Spa in amministrazione straordinaria, da
utilizzare per le indilazionabili esigenze gestionali della
societa' stessa e delle altre societa' del gruppo
sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria,
anche relative alla continuita' dei sistemi di regolazione
internazionale dei rapporti economici con i vettori, nelle
more dell'esecuzione di un programma predisposto ai sensi
degli articoli 27 e 54 del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, e conforme alla normativa europea. Il
relativo stanziamento e' iscritto nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico. Il finanziamento e'
concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a
sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la
data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base. Le
somme corrisposte in restituzione del finanziamento per
capitale e interessi sono versate, nel 2017, all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per un
importo pari a 300 milioni di euro, al fondo di cui
all'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, e per l'importo eccedente al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27
ottobre 1993, n. 432.
2. Le procedure conseguenti all'invito per la
raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla
definizione della procedura di amministrazione
straordinaria, pubblicato dai Commissari straordinari ai
sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 2 maggio
2017, n. 55, sono svolte assicurando il rispetto dei
principi di trasparenza, parita' di trattamento e non
discriminazione e devono essere espletate nel termine di
sei mesi dalla concessione del finanziamento di cui al
comma 1 del presente articolo.».
- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante
«Testo unico in materia di societa' a partecipazione
pubblica» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
settembre 2016, n. 210.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del
citato decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Disciplina del termine per la restituzione
del finanziamento di cui all'art. 50, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50). - 1. Il finanziamento
a titolo oneroso di cui all'art. 50, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
integrato ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2017, n. 172, e' rimborsato, nell'ambito
della procedura di ripartizione dell'attivo
dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti
dell'attivo disponibile di Alitalia - Societa' Aerea
Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria.
(Omissis).».