Art. 38 
 
 
                         Debiti enti locali 
 
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  dopo  il
comma  932  e'  inserito  il  seguente:  «932-bis.  A  seguito  della
conclusione   delle   attivita'    straordinarie    della    gestione
commissariale di cui al comma 932: 
    a) Roma capitale provvede alla cancellazione dei residui attivi e
passivi nei confronti della gestione commissariale; 
    b) sono trasferiti a Roma Capitale i crediti di competenza  della
stessa gestione commissariale iscritti nella massa attiva  del  piano
di rientro dall'indebitamento pregresso di cui  all'articolo  78  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come definito  in  attuazione  del
comma 930, iscrivendo in bilancio un adeguato fondo crediti di dubbia
esigibilita', destinato ad essere conservato fino alla riscossione  o
cancellazione degli stessi crediti; la differenza e' finalizzata alla
copertura dell'eventuale disavanzo derivante dalla lettera a); 
    c) e' trasferita a Roma capitale  la  titolarita'  del  piano  di
estinzione dei debiti, ivi  inclusi  quelli  finanziari,  oggetto  di
ricognizione, come  approvato  con  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al comma 930, unitamente  alle  risorse
di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30  luglio  2010,  n.
122, non destinate annualmente alla copertura degli oneri di  cui  al
comma 1-sexies o all'ammortamento del debito finanziario a carico del
Ministero dell'economia e  delle  finanze  individuati  dallo  stesso
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di  cui  al  comma
930; 
    d) le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte  in
data anteriore al  28  aprile  2008  non  inserite  nella  definitiva
rilevazione della massa passiva di cui al comma 930, rientrano  nella
competenza di Roma Capitale. ». 
  1-bis. Roma Capitale promuove le iniziative necessarie per ottenere
l'adesione dei possessori delle obbligazioni RomeCity 5,345 per cento
con scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798) per 1.400 milioni di
euro all'accollo del prestito obbligazionario medesimo da parte dello
Stato; in caso di adesione, gli oneri derivanti dal  pagamento  degli
interessi e del capitale del suddetto prestito  obbligazionario  sono
assunti a carico del bilancio dello Stato, con  efficacia  a  partire
dal pagamento della cedola successiva a quella in  corso  al  momento
dell'adesione stessa. 
  1-ter. Per le finalita' di cui al comma 1-bis, e'  istituito  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  un
fondo con una dotazione di 74,83 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni dal 2020 al 2048. Al relativo onere si provvede: 
  a)  mediante  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal
2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2026
al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al
2048; 
  b) mediante versamento all'entrata del bilancio dello  Stato  delle
risorse giacenti sulla contabilita' speciale di cui all'articolo  37,
comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per un importo pari
a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a  24,83
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al  2025  e  a  4,83
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Al fine  di
assicurarne la disponibilita'  in  ciascuno  dei  predetti  anni,  le
giacenze della contabilita' speciale possono essere utilizzate per le
finalita'  originarie  solo  per  la  parte  eccedente  gli   importi
complessivi rimasti da versare all'entrata del bilancio  dello  Stato
ai sensi della presente lettera. 
  1-quater. Agli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno
derivanti dal comma 1-bis, pari a 74,83 milioni di euro per  ciascuno
degli anni dal 2020 al  2048,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del limite alle somme che il Commissario straordinario  del
Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del
comune di Roma e' autorizzato annualmente a utilizzare a  valere  sui
contributi  pluriennali  di  cui  all'articolo  14,  comma  14,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato  ai  sensi  dell'articolo  4,
comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' rideterminato
il limite di cui al primo periodo del presente comma. 
  1-quinquies. In caso di mancata adesione da  parte  dei  possessori
delle obbligazioni di cui al comma 1-bis, la dotazione del  fondo  di
cui al comma 1-ter e' destinata alle finalita'  di  cui  all'articolo
14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  1-sexies.In  caso  di  adesione  da  parte  dei  possessori   delle
obbligazioni di cui al comma 1-bis, un importo, pari a 200 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2042 al 2048, dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge  31  maggio
2010, n.78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e' destinato al rimborso  della  quota  capitale  delle
obbligazioni di cui al citato comma 1-bis. 
  1-septies.Per gli anni dal 2020 al 2022, un importo commisurato  ai
minori   esborsi   eventualmente   derivanti   da    operazioni    di
rinegoziazione dei  mutui  in  essere  con  istituti  di  credito  di
competenza della Gestione commissariale di cui  all'articolo  78  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, effettuate dopo la data di entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  e'
destinato ad  alimentare  un  fondo,  da  istituire  nello  stato  di
previsione del  Ministero  dell'interno,  denominato  «Fondo  per  il
concorso al pagamento del debito dei comuni  capoluogo  delle  citta'
metropolitane»; il  Commissario  straordinario  del  Governo  per  la
gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma
promuove presso gli istituti di  credito  ogni  iniziativa  utile  al
raggiungimento  di  detto  obiettivo.  L'eventuale  conclusione   dei
contratti di rinegoziazione e'  comunque  subordinata,  in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, all'emanazione di un decreto di autorizzazione
del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo di cui al primo
periodo e' incrementato, anche in via pluriennale,  con  le  seguenti
modalita': 
  a) mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa
di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122. In tal caso, il limite alle  somme  che  il  citato  Commissario
straordinario e' autorizzato annualmente a utilizzare  a  valere  sui
contributi  pluriennali  di  cui  all'articolo  14,  comma  14,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' corrispondentemente ridotto; 
  b) mediante riassegnazione  delle  somme  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato da parte del citato Commissario straordinario  a
valere sulle disponibilita' giacenti sul conto corrente di  tesoreria
ad esso intestato. In tal caso,  l'importo  delle  somme  versate  e'
computato ai fini della verifica del rispetto del limite  di  cui  al
secondo periodo della lettera a). 
  1-octies. Ai fini del concorso nel pagamento delle rate in scadenza
dei mutui contratti per spese di investimento  da  parte  dei  comuni
capoluogo delle citta' metropolitane in dissesto finanziario  di  cui
all'articolo 244 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,  fermo  restando
quanto  previsto  dal  comma  1-septies  del  presente  articolo,  e'
riconosciuto ai medesimi comuni un contributo di 20 milioni  di  euro
per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal
2020 al 2033. All'onere derivante  dal  presente  comma,  pari  a  20
milioni di euro per l'anno 2019 e a 35 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni dal 2020 al 2033, si provvede: 
  a)  quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero; 
  b) quanto a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020  al
2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre  2017,  n.
205. 
  1-novies. All'articolo 18, comma 1, alinea,  del  decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172, le parole:  «accantonata  per  l'anno  2017  e
2018» sono sostituite dalle seguenti: «accantonata per gli anni 2017,
2018 e 2019» e le parole: «Servizio sanitario  nazionale  per  l'anno
2017 e per l'anno 2018» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Servizio
sanitario nazionale per gli anni 2017, 2018 e 2019». Per l'anno 2019,
la somma accantonata ai sensi dell'articolo 18, comma 1,  del  citato
decreto-legge n. 148 del 2017, come modificato dal presente comma, e'
ripartita per le finalita' indicate alle lettere a) e b) del medesimo
articolo 18, comma  1,  secondo  gli  importi  definiti  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  1-decies.Il  fondo  di  cui  al  comma  1-septies  e'   annualmente
ripartito,  su  richiesta  dei  comuni  interessati,  tra  i   comuni
capoluogo delle citta' metropolitane che hanno deliberato il  ricorso
alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario   pluriennale   o   la
dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi rispettivamente degli
articoli 243-bis e 246 del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267, o che  hanno  deliberato  un  piano  di  interventi  pluriennale
monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti.  Il  fondo
e' ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto  con
il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali,  entro  il  30  novembre  2019,  in
proporzione all'entita' delle rate annuali di rimborso del debito. 
  1-undecies.I comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che
hanno dichiarato, in data successiva al 1°gennaio 2012, lo  stato  di
dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del  testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e  che  successivamente  hanno
deliberato la procedura di riequilibrio  finanziario  pluriennale  ai
sensi dell'articolo 243-bis  del  medesimo  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di assicurare il ripiano
delle passivita' individuate nel piano di cui al comma 6 del medesimo
articolo 243-bis, sono autorizzati, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,  nella
salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 95 e 97 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, a ridurre gli importi dei contratti in essere, nonche' di  quelli
relativi a procedure di affidamento  per  cui  sia  gia'  intervenuta
l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi a oggetto l'acquisto o la
fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per  tutta
la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facolta'  di
rinegoziare il contenuto dei contratti, in  funzione  della  suddetta
riduzione. E' fatta salva la  facolta'  del  prestatore  dei  beni  o
servizi  di  recedere  dal  contratto,  entro  trenta  giorni   dalla
comunicazione  della  manifestazione  di  volonta'  di   operare   la
riduzione, senza alcuna penalita' da recesso verso l'amministrazione.
Il recesso e' comunicato all'amministrazione  e  ha  effetto  decorsi
trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione  da  parte
di quest'ultima. In caso di recesso, i  comuni  di  cui  al  presente
comma,  nelle  more  dell'espletamento  delle  procedure  per   nuovi
affidamenti,   possono,   al   fine   di   assicurare   comunque   la
disponibilita' di beni  e  servizi  necessari  alla  loro  attivita',
stipulare  nuovi  contratti  accedendo  a  convenzioni-quadro   della
societa' Consip Spa, a quelle di centrali di committenza regionale  o
tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina  europea  e
nazionale in materiadi contratti pubblici. 
  1-duodecies. Al comma 2-bis dell'articolo 222 del testo unico delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «per la durata di  sei
mesi a decorrere  dalla  data  della  predetta  certificazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al raggiungimento dell'equilibrio di
cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso
quello in cui e' stato deliberato il dissesto». 
  1-terdecies. La tabella di cui al comma 5-bis dell'articolo 243-bis
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e'  sostituita
dalla seguente: 
    
 
   ===============================================================
   |                                   |Durata massima del piano |
   |Rapporto passivita'/impegni di cui |     di riequilibrio     |
   |            al titolo I            |       finanziario       |
   +===================================+=========================+
   |                                   |pluriennale              |
   +-----------------------------------+-------------------------+
   |Fino al 20 per cento               |4 anni                   |
   +-----------------------------------+-------------------------+
   |Superiore al 20 per cento e fino al|                         |
   |60 per cento                       |10 anni                  |
   +-----------------------------------+-------------------------+
   |Superiore al 60 per cento e fino al|                         |
   |100 per cento per i comuni fino a  |                         |
   |60.000 abitanti                    |15 anni                  |
   +-----------------------------------+-------------------------+
   |Oltre il 60 per cento per i comuni |                         |
   |con popolazione superiore a 60.000 |                         |
   |abitanti e oltre il 100 per cento  |                         |
   |per tutti gli altri comuni         |20 anni                  |
   +-----------------------------------+-------------------------+
 
  1-quaterdecies.Nell'ambito delle  misure  volte  ad  assicurare  la
realizzazione di iniziative prioritarie, e' riconosciuto al comune di
Alessandria un contributo in conto capitale di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021.  All'onere  derivante  dal  presente
comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma  1091,  della  legge  27  dicembre
2017, n. 205. 
  1-quinquiesdecies.I comuni interessati dagli eventi  sismici  della
provincia di Campobasso  e  della  citta'  metropolitana  di  Catania
individuati,  rispettivamente,  dalla  delibera  del  Consiglio   dei
ministri 6 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213
del 13 settembre 2018, e dalla delibera del Consiglio dei ministri 28
dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio
2019, approvano il rendiconto della gestione  previsto  dall'articolo
227 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,
di cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  relativo
all'esercizio 2018, entro il 31 luglio 2019  e  lo  trasmettono  alla
banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni  dalla
data dell'approvazione. 
  2.  Fino  alla  conclusione  delle  attivita'  straordinarie  della
Gestione commissariale di cui all'articolo 78 del  decreto-legge  del
25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, al fine di sopperire  a  temporanee  carenze  di
liquidita' della Gestione  stessa  il  comune  di  Roma  Capitale  e'
autorizzato a concedere alla stessa anticipazioni di  liquidita'.  Le
modalita' di concessione, la misura dell'eventuale tasso di interesse
e la restituzione delle anticipazioni di liquidita' di cui al periodo
precedente, sono  disciplinate  con  apposita  convenzione  tra  Roma
Capitale e la Gestione Commissariale. 
  2-bis.Gli  enti  locali  che  hanno  proposto  la  rimodulazione  o
riformulazione del piano di riequilibrio ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro la data del 14
febbraio 2019 di deposito della sentenza della  Corte  costituzionale
n. 18 del 2019,  anche  se  non  ancora  approvato  dalla  competente
sezione  regionale  della  Corte   dei   conti   ovvero   inciso   da
provvedimenti  conformativi  alla  predetta  sentenza  della  sezione
regionale competente, possono riproporre il piano per adeguarlo  alla
normativa vigente secondo la procedura dell'articolo 1, commi  888  e
889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  2-ter.La riproposizione di cui al comma  2-bis  deve  contenere  il
ricalcolo  complessivo  del  disavanzo   gia'   oggetto   del   piano
modificato, nel rispetto della disciplina vigente, ferma restando  la
disciplina prevista per gli altri disavanzi. 
  2-quater. Le rimodulazioni di  cui  ai  commi  2-bis  e  2-ter  non
sospendono le  azioni  esecutive  e,  considerata  la  situazione  di
eccezionale urgenza, sono oggetto di approvazione o di diniego  della
competente sezione regionale della Corte dei conti entro venti giorni
dalla ricezione dell'atto deliberativo del consiglio comunale. Per  i
piani per cui e' pendente la fase istruttoria presso  la  Commissione
di cui all'articolo 155 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267,  la  Commissione  predetta  e'  tenuta  a  concludere  la   fase
istruttoria entro venti giorni dalla ricezione delle deliberazioni di
cui ai commi 2-bis e 2-ter. Entro  i  successivi  cinque  giorni,  la
Commissione invia le proprie  considerazioni  istruttorie  conclusive
alla competente sezione regionale della Corte dei conti, che provvede
alla approvazione o al diniego del piano di riequilibrio  riformulato
entro venti giorni dalla ricezione degli atti. 
  2-quinquies. A decorrere dall'anno  2019,  al  comune  di  Campione
d'Italia e' corrisposto un contributo nel limite massimo di 5 milioni
di euro annui, per esigenze di bilancio, con priorita' per  le  spese
di  funzionamento  dell'ente,  a  valere  sulle  somme  iscritte  nel
capitolo 1379, denominato  «Contributo  straordinario  al  comune  di
Campione  d'Italia»,  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero dell'interno. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 14 dell'art. 14
          del citato decreto-legge n. 78 del  2010,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
                «Art.  14  (Patto  di  stabilita'  interno  ed  altre
          disposizioni sugli enti territoriali). - (Omissis). 
                14. In vista  della  compiuta  attuazione  di  quanto
          previsto ai sensi dell'art. 24 della legge 5  maggio  2009,
          n. 42, e in considerazione dell'eccezionale  situazione  di
          squilibrio finanziario del Comune di Roma,  come  emergente
          ai sensi di quanto previsto dall'art. 78 del  decreto-legge
          25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, fino all'adozione del  decreto
          legislativo previsto  ai  sensi  del  citato  art.  24,  e'
          costituito un fondo allocato su  un  apposito  capitolo  di
          bilancio del Ministero dell'economia e  delle  finanze  con
          una dotazione annua di 300 milioni  di  euro,  a  decorrere
          dall'anno 2011, per il concorso  al  sostegno  degli  oneri
          derivanti dall'attuazione del piano  di  rientro  approvato
          con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  5
          dicembre 2008. La restante quota delle somme  occorrenti  a
          fare  fronte  agli  oneri  derivanti  dall'attuazione   del
          predetto   piano   di   rientro   e'   reperita    mediante
          l'istituzione, fino al conseguimento di 200 milioni di euro
          annui complessivi: 
                  a) di un'addizionale commissariale sui  diritti  di
          imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in  partenza  dagli
          aeroporti della citta' di Roma fino ad un massimo di 1 euro
          per passeggero; 
                  b)  di  un  incremento  dell'addizionale   comunale
          all'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  fino  al
          limite massimo dello 0,4%. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art.  37
          del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89  (Misure
          urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale): 
                «Art. 37 (Strumenti  per  favorire  la  cessione  dei
          crediti certificati). - (Omissis). 
                6.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito,  un  fondo  con
          una dotazione di 1000  milioni  di  euro  per  l'anno  2014
          finalizzato ad integrare le risorse iscritte  sul  bilancio
          statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per
          le   finalita'   del   presente   comma   e'    autorizzata
          l'istituzione  di  apposita   contabilita'   speciale.   Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio. 
                (Omissis).». 
              - Il testo del comma 177-bis dell'art. 4  della  citata
          legge n. 350 del 2003 e' riportato nelle Note all'art. 32. 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  78   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria): 
                «Art. 78 (Disposizioni urgenti per Roma capitale).  -
          1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli  obiettivi
          strutturali di risanamento della  finanza  pubblica  e  nel
          rispetto  dei  principi  indicati   dall'art.   119   della
          Costituzione, nelle more dell'approvazione della  legge  di
          disciplina  dell'ordinamento,  anche  contabile,  di   Roma
          Capitale  ai  sensi  dell'art.  114,  terzo  comma,   della
          Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri, il Sindaco del comune  di  Roma,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  e'
          nominato  Commissario  straordinario  del  Governo  per  la
          ricognizione  della  situazione  economico-finanziaria  del
          comune e delle societa' da esso partecipate, con esclusione
          di quelle quotate  nei  mercati  regolamentati,  e  per  la
          predisposizione  ed  attuazione  di  un  piano  di  rientro
          dall'indebitamento pregresso. 
                2. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri: 
                  a) sono individuati gli istituti  e  gli  strumenti
          disciplinati dal Titolo VIII del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  di  cui  puo'
          avvalersi il Commissario straordinario,  parificato  a  tal
          fine  all'organo  straordinario  di   liquidazione,   fermo
          restando quanto previsto al comma 6; 
                  b). 
                3. La gestione commissariale del comune  assume,  con
          bilancio  separato  rispetto  a   quello   della   gestione
          ordinaria, tutte  le  entrate  di  competenza  e  tutte  le
          obbligazioni assunte alla  data  del  28  aprile  2008.  Le
          disposizioni  dei  commi  precedenti  non  incidono   sulle
          competenze ordinarie degli  organi  comunali  relativamente
          alla gestione del  periodo  successivo  alla  data  del  28
          aprile 2008. Alla  gestione  ordinaria  si  applica  quanto
          previsto dall'art.  77-bis,  comma  17.  Il  concorso  agli
          obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il  comune
          di Roma ai sensi del citato art. 77-bis  e'  a  carico  del
          piano di rientro. 
                4.  Il  piano   di   rientro,   con   la   situazione
          economico-finanziaria del comune e delle societa'  da  esso
          partecipate  di  cui  al  comma  1,  gestito  con  separato
          bilancio, entro il 30 settembre 2008,  ovvero  entro  altro
          termine indicato nei decreti del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri di cui ai commi  1  e  2,  e'  presentato  dal
          Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i
          successivi trenta giorni, con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio   dei   ministri,   individuando   le   coperture
          finanziarie  necessarie  per  la  relativa  attuazione  nei
          limiti delle risorse allo scopo  destinate  a  legislazione
          vigente.  E'  autorizzata  l'apertura   di   una   apposita
          contabilita'   speciale.   Al   fine   di   consentire   il
          perseguimento delle finalita' indicate al comma 1, il piano
          assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte  le
          somme derivanti  da  obbligazioni  contratte,  a  qualsiasi
          titolo,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, anche non scadute,  e  contiene  misure  idonee  a
          garantire   il   sollecito    rientro    dall'indebitamento
          pregresso. Fermo restando quanto  previsto  dagli  articoli
          194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,
          per procedere alla liquidazione degli importi inseriti  nel
          piano di rientro e riferiti ad  obbligazioni  assunte  alla
          data del 28 aprile 2008, e' sufficiente una  determinazione
          dirigenziale,  assunta  con  l'attestazione   dell'avvenuta
          assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale
          ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo  18
          agosto 2000, n. 267. Il  Commissario  straordinario  potra'
          recedere, entro lo  stesso  termine  di  presentazione  del
          piano,   dalle   obbligazioni    contratte    dal    Comune
          anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto. 
                5. Per l'intera durata del  regime  commissariale  di
          cui  al  presente  articolo  non   puo'   procedersi   alla
          deliberazione di dissesto di cui all'art. 246, comma 1, del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
                6.  I  decreti  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri di cui ai commi 1  e  2  prevedono  in  ogni  caso
          l'applicazione,  per  tutte   le   obbligazioni   contratte
          anteriormente alla data di emanazione del medesimo  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, dei commi 2, 3 e
          4 dell'art. 248 e del comma 12 dell'art.  255  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte  le  entrate  del
          comune di competenza dell'anno 2008 e dei  successivi  anni
          sono attribuite alla gestione corrente  di  Roma  Capitale,
          ivi comprese quelle riferibili ad atti e fatti  antecedenti
          all'anno 2008,  purche'  accertate  successivamente  al  31
          dicembre 2007. 
                7. Ai fini dei commi precedenti,  per  il  comune  di
          Roma sono prorogati di sei  mesi  i  termini  previsti  per
          l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio  2007,
          per l'adozione della delibera di cui all'art. 193, comma 2,
          del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  e  per
          l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008. 
                8. Nelle more dell'approvazione del piano di  rientro
          di cui al presente articolo, la Cassa Depositi  e  Prestiti
          S.p.a. concede al comune di Roma una anticipazione  di  500
          milioni di euro a valere  sui  primi  futuri  trasferimenti
          statali ad esclusione di quelli compensativi per i  mancati
          introiti di natura tributaria.». 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 751 e  seguenti
          dell'art. 1 della citata legge n. 208 del 2015: 
                «751. Il Commissario straordinario del Governo per la
          gestione del piano di rientro, entro il 31 maggio e  il  30
          novembre di  ciascun  anno,  propone  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri l'aggiornamento del piano di rientro
          di cui all'art. 14,  comma  13-bis,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, e  successive  modificazioni.
          Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          sentiti il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  il
          Ministro dell'interno, entro i successivi trenta giorni  e'
          approvato l'aggiornamento del piano di rientro. Per  l'anno
          2016, l'aggiornamento del piano, secondo  le  modalita'  di
          cui al periodo precedente, e' proposto entro il 31 gennaio,
          il 31 maggio e il 30 novembre. 
                752.  Restano  validi  gli  atti  e  i  provvedimenti
          adottati e sono fatti salvi  gli  effetti  prodottisi  e  i
          rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del  decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27  agosto  2015,
          relativo alla  nomina  del  Commissario  straordinario  del
          Governo per  la  gestione  del  piano  di  rientro  di  cui
          all'art. 78 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e  successive  modificazioni,  e  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri  21  settembre  2015,
          avente ad  oggetto,  tra  l'altro,  la  ricognizione  della
          attuale consistenza e della composizione della massa attiva
          e della massa passiva comprese nel predetto piano. 
                753. L'art. 16,  comma  4-ter,  del  decreto-legge  6
          marzo 2014, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 2 maggio 2014, n. 68, e l'art. 78, comma  2,  lettera
          b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  sono
          abrogati. Il quinto e il sesto periodo dell'art. 14,  comma
          13-ter,  del  decreto-legge  31   maggio   2010,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, sono soppressi. 
                754. Alle province e alle citta' metropolitane  delle
          regioni a statuto ordinario  e'  attribuito  un  contributo
          complessivo di 495 milioni  di  euro  nell'anno  2016,  470
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020  e
          400 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2021,  di
          cui 245 milioni di euro per l'anno  2016,  220  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni
          di euro annui a decorrere dall'anno  2021  a  favore  delle
          province e 250  milioni  di  euro  a  favore  delle  citta'
          metropolitane, finalizzato  al  finanziamento  delle  spese
          connesse  alle  funzioni   relative   alla   viabilita'   e
          all'edilizia   scolastica.   Con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  e  il  Ministro  delegato  per  gli  affari
          regionali e le autonomie, da adottare entro il 28  febbraio
          2016,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, e' stabilito il riparto del contributo  di  cui  al
          periodo  precedente,  tenendo  anche  conto  degli  impegni
          desunti dagli ultimi tre  rendiconti  disponibili  relativi
          alle voci di spesa di cui al primo periodo. 
                755. Al comma 540 dell'art. 1 della legge 23 dicembre
          2014, n. 190, le parole: "con una dotazione di 125  milioni
          di euro per l'anno 2016  e  di  100  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2017 al 2020" sono sostituite dalle
          seguenti: "con una dotazione di  30  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2016 al 2020". 
                756. Per l'esercizio 2016, le province  e  le  citta'
          metropolitane: 
                  a) possono predisporre il  bilancio  di  previsione
          per la sola annualita' 2016; 
                  b) al  fine  di  garantire  il  mantenimento  degli
          equilibri finanziari,  possono  applicare  al  bilancio  di
          previsione l'avanzo libero e destinato.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 243-bis, 244 e 246
          del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
          delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 243-bis (Procedura di riequilibrio  finanziario
          pluriennale). - 1. I comuni e  le  province  per  i  quali,
          anche in considerazione  delle  pronunce  delle  competenti
          sezioni regionali della Corte dei conti sui  bilanci  degli
          enti, sussistano  squilibri  strutturali  del  bilancio  in
          grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui
          le misure  di  cui  agli  articoli  193  e  194  non  siano
          sufficienti  a  superare  le   condizioni   di   squilibrio
          rilevate, possono ricorrere, con  deliberazione  consiliare
          alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale
          prevista dal presente articolo. La predetta  procedura  non
          puo'  essere  iniziata  qualora  sia  decorso  il   termine
          assegnato dal prefetto, con lettera notificata  ai  singoli
          consiglieri, per la  deliberazione  del  dissesto,  di  cui
          all'articolo  6,  comma  2,  del  decreto   legislativo   6
          settembre 2011, n. 149. 
                2. La deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di
          riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro  5
          giorni dalla data di esecutivita', alla competente  sezione
          regionale  della   Corte   dei   conti   e   al   Ministero
          dell'interno. 
                3. Il ricorso  alla  procedura  di  cui  al  presente
          articolo sospende temporaneamente la  possibilita'  per  la
          Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'art.  6,  comma
          2, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  149,  il
          termine per l'adozione delle misure correttive  di  cui  al
          comma 6, lettera a), del presente articolo. 
                4. Le procedure esecutive  intraprese  nei  confronti
          dell'ente sono  sospese  dalla  data  di  deliberazione  di
          ricorso  alla   procedura   di   riequilibrio   finanziario
          pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego  di
          approvazione del piano di riequilibrio pluriennale  di  cui
          all'art. 243-quater, commi 1 e 3. 
                5. Il consiglio dell'ente locale,  entro  il  termine
          perentorio di novanta giorni  dalla  data  di  esecutivita'
          della delibera di cui al comma  1,  delibera  un  piano  di
          riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra
          quattro e venti anni, compreso quello in  corso,  corredato
          del parere dell'organo di revisione  economico-finanziario.
          Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di  cui  al
          presente comma risulti  gia'  presentata  dalla  precedente
          amministrazione, ordinaria o commissariale, e  non  risulti
          ancora intervenuta la delibera della  Corte  dei  conti  di
          approvazione o di diniego di cui all'art. 243-quater, comma
          3, l'amministrazione in carica ha facolta' di rimodulare il
          piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei
          sessanta  giorni  successivi  alla   sottoscrizione   della
          relazione di cui  all'art.  4-bis,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
                Omissis). 
                6. Il piano di riequilibrio  finanziario  pluriennale
          deve tenere conto di tutte le misure necessarie a  superare
          le condizioni di  squilibrio  rilevate  e  deve,  comunque,
          contenere: 
                  a)  le   eventuali   misure   correttive   adottate
          dall'ente  locale  in  considerazione   dei   comportamenti
          difformi dalla sana  gestione  finanziaria  e  del  mancato
          rispetto degli obiettivi posti con il patto  di  stabilita'
          interno accertati dalla competente sezione regionale  della
          Corte dei conti; 
                  b)   la   puntuale   ricognizione,   con   relativa
          quantificazione,  dei  fattori  di   squilibrio   rilevati,
          dell'eventuale  disavanzo  di  amministrazione   risultante
          dall'ultimo rendiconto  approvato  e  di  eventuali  debiti
          fuori bilancio; 
                  c) l'individuazione, con relative quantificazione e
          previsione dell'anno di effettivo  realizzo,  di  tutte  le
          misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
          del bilancio, per  l'integrale  ripiano  del  disavanzo  di
          amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
          fuori bilancio entro il periodo massimo di  dieci  anni,  a
          partire da quello in corso alla data  di  accettazione  del
          piano; 
                  d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano
          di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo
          di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o
          da prevedere nei  bilanci  annuali  e  pluriennali  per  il
          finanziamento dei debiti fuori bilancio. 
                7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e'
          tenuto ad effettuare una ricognizione  di  tutti  i  debiti
          fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194. Per il
          finanziamento  dei  debiti  fuori  bilancio   l'ente   puo'
          provvedere anche mediante un piano di rateizzazione,  della
          durata massima pari agli anni del  piano  di  riequilibrio,
          compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 
                7-bis. Al fine di pianificare  la  rateizzazione  dei
          pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato puo'
          richiedere all'agente della riscossione una  dilazione  dei
          carichi affidati dalle  agenzie  fiscali  e  relativi  alle
          annualita' ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale
          dell'ente.  Le  rateizzazioni  possono  avere  una   durata
          temporale massima  di  dieci  anni  con  pagamenti  rateali
          mensili.  Alle  rateizzazioni  concesse   si   applica   la
          disciplina di cui all'art. 19, commi 1-quater, 3  e  3-bis,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di dilazione di cui
          all'art.  21  del  citato  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 602 del 1973. 
                7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis  si  applicano
          anche ai carichi affidati dagli enti gestori  di  forme  di
          previdenza e assistenza obbligatoria. 
                7-quater.  Le   modalita'   di   applicazione   delle
          disposizioni dei commi 7-bis  e  7-ter  sono  definite  con
          decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. 
                7-quinquies. L'ente locale  e'  tenuto  a  rilasciare
          apposita delegazione di pagamento ai  sensi  dell'art.  206
          quale garanzia del pagamento delle rate relative ai carichi
          delle agenzie fiscali e degli  enti  gestori  di  forme  di
          previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi  7-bis
          e 7-ter. 
                8. Al  fine  di  assicurare  il  prefissato  graduale
          riequilibrio finanziario, per tutto il  periodo  di  durata
          del piano, l'ente: 
                  a)  puo'  deliberare  le  aliquote  o  tariffe  dei
          tributi locali nella misura massima  consentita,  anche  in
          deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione
          vigente; 
                  b) e' soggetto ai controlli centrali in materia  di
          copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'art.  243,
          comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei  costi
          della gestione dei servizi a domanda  individuale  prevista
          dalla lettera a) del medesimo art. 243, comma 2; 
                  c) e' tenuto ad assicurare, con  i  proventi  della
          relativa tariffa, la copertura integrale  dei  costi  della
          gestione del servizio di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi
          urbani e del servizio acquedotto; 
                  d)  e'  soggetto  al  controllo   sulle   dotazioni
          organiche  e  sulle  assunzioni   di   personale   previsto
          dall'art. 243, comma 1; 
                  e)  e'   tenuto   ad   effettuare   una   revisione
          straordinaria  di  tutti  i  residui   attivi   e   passivi
          conservati  in  bilancio,  stralciando  i  residui   attivi
          inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel  conto
          del  patrimonio  fino  al   compimento   dei   termini   di
          prescrizione,  nonche'   una   sistematica   attivita'   di
          accertamento  delle  posizioni  debitorie  aperte  con   il
          sistema creditizio  e  dei  procedimenti  di  realizzazione
          delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed  una  verifica
          della consistenza ed integrale ripristino dei  fondi  delle
          entrate con vincolo di destinazione; 
                  f) e' tenuto ad effettuare una  rigorosa  revisione
          della  spesa  con  indicazione  di  precisi  obiettivi   di
          riduzione della stessa, nonche'  una  verifica  e  relativa
          valutazione dei costi di tutti i servizi erogati  dall'ente
          e della situazione di tutti gli organismi e delle  societa'
          partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a  carico
          del bilancio dell'ente; 
                  g) puo' procedere all'assunzione di  mutui  per  la
          copertura di debiti fuori  bilancio  riferiti  a  spese  di
          investimento in deroga ai limiti di cui all'art. 204, comma
          1, previsti dalla legislazione vigente, nonche' accedere al
          Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria
          degli enti locali di cui all'art. 243-ter, a condizione che
          si sia avvalso della facolta' di deliberare le  aliquote  o
          tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che
          abbia previsto l'impegno ad alienare  i  beni  patrimoniali
          disponibili non indispensabili  per  i  fini  istituzionali
          dell'ente e  che  abbia  provveduto  alla  rideterminazione
          della dotazione organica ai sensi dell'art. 259,  comma  6,
          fermo restando che la stessa non  puo'  essere  variata  in
          aumento per la durata del piano di riequilibrio. 
                9. In caso di accesso al Fondo di  rotazione  di  cui
          all'art. 243-ter, l'Ente deve  adottare  entro  il  termine
          dell'esercizio   finanziario   le   seguenti   misure    di
          riequilibrio della parte corrente del bilancio: 
                  a)   a   decorrere    dall'esercizio    finanziario
          successivo,  riduzione  delle  spese   di   personale,   da
          realizzare in  particolare  attraverso  l'eliminazione  dai
          fondi per il finanziamento  della  retribuzione  accessoria
          del personale dirigente e di  quello  del  comparto,  delle
          risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e  26,  comma  3,
          dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del  1°(gradi)
          aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999  (dirigenza),
          per la quota non connessa  all'effettivo  incremento  delle
          dotazioni organiche; 
                  b) entro il termine di  un  quinquennio,  riduzione
          almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni  e
          prestazioni di servizi di cui al  macroaggregato  03  della
          spesa corrente, finanziate attraverso risorse  proprie.  Ai
          fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base
          di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati: 
                  1)  alla  copertura  dei  costi  di  gestione   del
          servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
                  2)  alla  copertura  dei  costi  di  gestione   del
          servizio di acquedotto; 
                  3) al servizio di trasporto pubblico locale; 
                  4) al servizio di illuminazione pubblica; 
                  5)   al   finanziamento   delle   spese    relative
          all'accoglienza, su disposizione della competente autorita'
          giudiziaria, di minori in strutture protette in  regime  di
          convitto e semiconvitto; 
                c) entro il  termine  di  un  quinquennio,  riduzione
          almeno del 25 per cento delle spese  per  trasferimenti  di
          cui al macroaggregato 04 della spesa  corrente,  finanziate
          attraverso risorse  proprie.  Ai  fini  del  computo  della
          percentuale  di  riduzione,  dalla  base  di  calcolo  sono
          escluse le somme  relative  a  trasferimenti  destinati  ad
          altri livelli istituzionali, a enti, agenzie  o  fondazioni
          lirico-sinfoniche; 
                c-bis)   ferma   restando   l'obbligatorieta'   delle
          riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale  ha
          facolta' di procedere a compensazioni, in valore assoluto e
          mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di
          spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e
          ferme restando le esclusioni di cui alle  medesime  lettere
          b)  e  c)  del  presente  comma.  Tali  compensazioni  sono
          puntualmente  evidenziate   nel   piano   di   riequilibrio
          approvato; 
                d)  blocco  dell'indebitamento,  fatto  salvo  quanto
          previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g),  per  i
          soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
          pregressi. 
                9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e  al  comma
          9, lettera d), del presente articolo e all'art. 243-ter,  i
          comuni che fanno ricorso  alla  procedura  di  riequilibrio
          finanziario  pluriennale  prevista  dal  presente  articolo
          possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al  comma  1
          dell'art.  204,  necessari  alla  copertura  di  spese   di
          investimento  relative  a   progetti   e   interventi   che
          garantiscano  l'ottenimento   di   risparmi   di   gestione
          funzionali al raggiungimento degli  obiettivi  fissati  nel
          piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale,  per  un
          importo non superiore alle quote di capitale  dei  mutui  e
          dei prestiti obbligazionari  precedentemente  contratti  ed
          emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.» 
                «Art. 244 (Dissesto finanziario). - 1. Si ha stato di
          dissesto  finanziario  se   l'ente   non   puo'   garantire
          l'assolvimento delle funzioni e dei servizi  indispensabili
          ovvero esistono  nei  confronti  dell'ente  locale  crediti
          liquidi ed  esigibili  di  terzi  cui  non  si  possa  fare
          validamente fronte con le modalita' di  cui  all'art.  193,
          nonche' con  le  modalita'  di  cui  all'art.  194  per  le
          fattispecie ivi previste. 
                2.  Le  norme  sul  risanamento  degli  enti   locali
          dissestati si applicano solo a province e comuni.» 
                «Art.  246  (Deliberazione  di  dissesto).  -  1.  La
          deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione
          di dissesto finanziario e' adottata dal consiglio dell'ente
          locale nelle ipotesi di cui all'art. 244 e valuta le  cause
          che hanno determinato il dissesto. La  deliberazione  dello
          stato  di  dissesto  non  e'  revocabile.  Alla  stessa  e'
          allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione
          economico-finanziaria  che  analizza  le  cause  che  hanno
          provocato il dissesto. 
                2.  La  deliberazione  dello  stato  di  dissesto  e'
          trasmessa, entro 5 giorni dalla data  di  esecutivita',  al
          Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso  la
          Corte dei conti competente per territorio, unitamente  alla
          relazione dell'organo di  revisione.  La  deliberazione  e'
          pubblicata per  estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  italiana  a  cura  del  Ministero  dell'interno
          unitamente al decreto del Presidente  della  Repubblica  di
          nomina dell'organo straordinario di liquidazione. 
                3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto
          si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al  commissario
          nominato ai sensi dell'art. 141, comma 3. 
                4. Se, per l'esercizio nel corso del quale  si  rende
          necessaria  la  dichiarazione   di   dissesto,   e'   stato
          validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto
          continua  ad  esplicare  la  sua  efficacia  per   l'intero
          esercizio finanziario,  intendendosi  operanti  per  l'ente
          locale i divieti e gli  obblighi  previsti  dall'art.  191,
          comma 5. In tal caso, la  deliberazione  di  dissesto  puo'
          essere validamente adottata, esplicando gli effetti di  cui
          all'art. 248. Gli ulteriori adempimenti e relativi  termini
          iniziali, propri dell'organo straordinario di  liquidazione
          e del consiglio dell'ente, sono  differiti  al  1°  gennaio
          dell'anno successivo a quello in cui e' stato deliberato il
          dissesto. Ove sia  stato  gia'  approvato  il  bilancio  di
          previsione  per  il  triennio  successivo,   il   consiglio
          provvede alla revoca dello stesso. 
                5. Le disposizioni relative  alla  valutazione  delle
          cause di dissesto sulla base  della  dettagliata  relazione
          dell'organo  di  revisione  di  cui  al  comma  1   ed   ai
          conseguenti oneri di trasmissione di  cui  al  comma  2  si
          applicano  solo  ai  dissesti   finanziari   deliberati   a
          decorrere dal 25 ottobre 1997.». 
              - Il testo del comma  1091  dell'art.  1  della  citata
          legge n. 205 del 2017 e' riportato nelle Note all'art. 30. 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  18  del
          decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2017,   n.   172
          (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
          indifferibili), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  18  (Finanziamento  di   specifici   obiettivi
          connessi  all'attivita'  di  ricerca,  assistenza  e   cura
          relativi  al  miglioramento  dell'erogazione  dei   livelli
          essenziali di assistenza). - 1. Al fine  di  consentire  la
          realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attivita'
          di ricerca, assistenza e  cura  relativi  al  miglioramento
          dell'erogazione dei livelli essenziali  di  assistenza,  ai
          sensi dell'art. 1,  commi  34  e  34-bis,  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, e' accantonata per  gli  anni  2017,
          2018 e 2019, la somma  di  32,5  milioni  di  euro,  previa
          sottoscrizione, in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  Bolzano,  di   intesa   sul   riparto   per   le
          disponibilita'  finanziarie  per  il   Servizio   sanitario
          nazionale per gli anni 2017, 2018 e 2019. La somma  di  cui
          al periodo precedente e' cosi' ripartita: 
                  a) 9 milioni di euro  in  favore  delle  strutture,
          anche private accreditate, riconosciute a rilievo nazionale
          ed internazionale per le caratteristiche di specificita'  e
          innovativita' nell'erogazione  di  prestazioni  pediatriche
          con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di
          tipo allogenico; 
                  b) 12,5 milioni di euro in favore delle  strutture,
          anche private accreditate, centri di riferimento  nazionale
          per  l'adroterapia,  eroganti  trattamenti  di   specifiche
          neoplasie  maligne   mediante   l'irradiazione   con   ioni
          carbonio; 
                  b-bis)  11  milioni  di  euro   in   favore   delle
          strutture,  anche  private  accreditate,  riconosciute   di
          rilievo  nazionale  per  il  settore  delle   neuroscienze,
          eroganti programmi di alta specialita' neuro-riabilitativa,
          di assistenza a elevato grado  di  personalizzazione  delle
          prestazioni  e  di   attivita'   di   ricerca   scientifica
          traslazionale  per  i  deficit  di  carattere  cognitivo  e
          neurologico. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 95 e 97 del citato
          decreto legislativo n. 50 del 2016: 
                «Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto).  -
          1.  I  criteri  di  aggiudicazione  non  conferiscono  alla
          stazione  appaltante  un  potere   di   scelta   illimitata
          dell'offerta. Essi  garantiscono  la  possibilita'  di  una
          concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che
          consentono l'efficace verifica delle  informazioni  fornite
          dagli  offerenti  al  fine  di   valutare   il   grado   di
          soddisfacimento  dei  criteri   di   aggiudicazione   delle
          offerte. Le stazioni  appaltanti  verificano  l'accuratezza
          delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti. 
                2.   Fatte   salve   le   disposizioni   legislative,
          regolamentari  o  amministrative  relative  al  prezzo   di
          determinate  forniture  o  alla  remunerazione  di  servizi
          specifici,  le  stazioni  appaltanti,  nel   rispetto   dei
          principi  di  trasparenza,  di  non  discriminazione  e  di
          parita' di trattamento, procedono all'aggiudicazione  degli
          appalti e all'affidamento dei concorsi di  progettazione  e
          dei concorsi di idee, sulla base del criterio  dell'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base  del
          miglior rapporto qualita'/prezzo o sulla base dell'elemento
          prezzo o del costo, seguendo un  criterio  di  comparazione
          costo/efficacia  quale  il  costo  del   ciclo   di   vita,
          conformemente all'art. 96. 
                3. Sono aggiudicati  esclusivamente  sulla  base  del
          criterio  dell'offerta  economicamente   piu'   vantaggiosa
          individuata    sulla    base    del    miglior     rapporto
          qualita'/prezzo: 
                  a) i contratti relativi ai  servizi  sociali  e  di
          ristorazione  ospedaliera,  assistenziale   e   scolastica,
          nonche' ai servizi ad alta intensita' di  manodopera,  come
          definiti all'art. 50, comma 1, fatti salvi gli  affidamenti
          ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a); 
                  b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi
          di ingegneria e  architettura  e  degli  altri  servizi  di
          natura tecnica e intellettuale di importo pari o  superiore
          a 40.000 euro; 
                  b-bis) i contratti di servizi  e  le  forniture  di
          importo pari o superiore a 40.000  euro  caratterizzati  da
          notevole contenuto tecnologico o  che  hanno  un  carattere
          innovativo. 
                4. Puo'  essere  utilizzato  il  criterio  del  minor
          prezzo: 
                  a); 
                  b) per i servizi e le forniture con caratteristiche
          standardizzate  o  le  cui  condizioni  sono  definite  dal
          mercato; 
                  c). 
                5.   Le   stazioni    appaltanti    che    dispongono
          l'aggiudicazione ai sensi del comma  4  ne  danno  adeguata
          motivazione e  indicano  nel  bando  di  gara  il  criterio
          applicato per selezionare la migliore offerta. 
                6. I documenti di  gara  stabiliscono  i  criteri  di
          aggiudicazione  dell'offerta,   pertinenti   alla   natura,
          all'oggetto  e  alle  caratteristiche  del  contratto.   In
          particolare,  l'offerta  economicamente  piu'   vantaggiosa
          individuata    sulla    base    del    miglior     rapporto
          qualita'/prezzo,  e'  valutata  sulla   base   di   criteri
          oggettivi, quali  gli  aspetti  qualitativi,  ambientali  o
          sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito  di
          tali criteri possono rientrare: 
                  a)  la  qualita',  che  comprende  pregio  tecnico,
          caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilita'  per
          le persone  con  disabilita',  progettazione  adeguata  per
          tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in  materia
          di sicurezza e salute dei lavoratori,  quali  OSHAS  18001,
          caratteristiche  sociali,  ambientali,   contenimento   dei
          consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera  o
          del       prodotto,       caratteristiche       innovative,
          commercializzazione e relative condizioni; 
                  b) il possesso di un marchio di qualita'  ecologica
          dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione  ai  beni  o
          servizi oggetto del contratto, in misura pari  o  superiore
          al 30 per cento del valore delle  forniture  o  prestazioni
          oggetto del contratto stesso; 
                  c) il costo di utilizzazione e  manutenzione  avuto
          anche riguardo  ai  consumi  di  energia  e  delle  risorse
          naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi,
          inclusi quelli esterni e di mitigazione degli  impatti  dei
          cambiamenti climatici, riferiti all'intero  ciclo  di  vita
          dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico  di
          un uso piu'  efficiente  delle  risorse  e  di  un'economia
          circolare che promuova ambiente e occupazione; 
                  d) la  compensazione  delle  emissioni  di  gas  ad
          effetto  serra  associate   alle   attivita'   dell'azienda
          calcolate  secondo  i  metodi  stabiliti   in   base   alla
          raccomandazione n.  2013/179/UE  della  Commissione  del  9
          aprile 2013, relativa all'uso  di  metodologie  comuni  per
          misurare e comunicare le prestazioni ambientali  nel  corso
          del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni; 
                  e) l'organizzazione, le qualifiche  e  l'esperienza
          del  personale  effettivamente   utilizzato   nell'appalto,
          qualora la qualita' del personale  incaricato  possa  avere
          un'influenza  significativa  sul  livello   dell'esecuzione
          dell'appalto; 
                  f) il servizio successivo alla vendita e assistenza
          tecnica; 
                  g) le condizioni  di  consegna  quali  la  data  di
          consegna, il processo di consegna e il termine di  consegna
          o di esecuzione. 
                7. L'elemento relativo al costo, anche  nei  casi  di
          cui alle disposizioni richiamate al comma 2, puo'  assumere
          la forma di un prezzo o costo fisso sulla  base  del  quale
          gli operatori economici competeranno solo in base a criteri
          qualitativi. 
                8. I documenti di gara ovvero,  in  caso  di  dialogo
          competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i
          criteri  di  valutazione   e   la   ponderazione   relativa
          attribuita  a  ciascuno  di  essi,  anche  prevedendo   una
          forcella in cui lo scarto tra il minimo e il  massimo  deve
          essere  adeguato.  Per  ciascun  criterio  di   valutazione
          prescelto  possono   essere   previsti,   ove   necessario,
          sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. 
                9.  Le  stazioni  appaltanti,  quando  ritengono   la
          ponderazione di cui al comma 8 non  possibile  per  ragioni
          oggettive, indicano nel bando  di  gara  e  nel  capitolato
          d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o  nel
          documento descrittivo, l'ordine decrescente  di  importanza
          dei  criteri.  Per  attuare  la  ponderazione  o   comunque
          attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le
          amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie  tali
          da  consentire  di  individuare  con  un  unico   parametro
          numerico finale l'offerta piu' vantaggiosa. 
                10. Nell'offerta economica l'operatore deve  indicare
          i propri costi  della  manodopera  e  gli  oneri  aziendali
          concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia  di
          salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle
          forniture senza  posa  in  opera,  dei  servizi  di  natura
          intellettuale e degli affidamenti ai  sensi  dell'art.  36,
          comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti,  relativamente
          ai  costi  della  manodopera,   prima   dell'aggiudicazione
          procedono a  verificare  il  rispetto  di  quanto  previsto
          all'art. 97, comma 5, lettera d). 
                10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare
          l'effettiva    individuazione    del    miglior    rapporto
          qualita'/prezzo,   valorizza   gli   elementi   qualitativi
          dell'offerta e  individua  criteri  tali  da  garantire  un
          confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. 
                11. I  criteri  di  aggiudicazione  sono  considerati
          connessi all'oggetto dell'appalto  ove  riguardino  lavori,
          forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale  appalto
          sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro  ciclo
          di vita, compresi fattori coinvolti nel processo  specifico
          di  produzione,  fornitura  o  scambio  di  questi  lavori,
          forniture o servizi o in un processo specifico per una fase
          successiva del loro ciclo di vita, anche se questi  fattori
          non sono parte del loro contenuto sostanziale. 
                12. Le stazioni appaltanti possono  decidere  di  non
          procedere. all'aggiudicazione se  nessuna  offerta  risulti
          conveniente  o  idonea   in   relazione   all'oggetto   del
          contratto. Tale  facolta'  e'  indicata  espressamente  nel
          bando di gara o nella lettera di invito. 
                13.  Compatibilmente  con  il   diritto   dell'Unione
          europea e con i principi di  parita'  di  trattamento,  non
          discriminazione,    trasparenza,    proporzionalita',    le
          amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di  gara,
          nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono
          applicare alla valutazione  dell'offerta  in  relazione  al
          maggior rating di legalita' e  di  impresa  dell'offerente,
          nonche' per agevolare la partecipazione alle  procedure  di
          affidamento per le microimprese, piccole e  medie  imprese,
          per i giovani professionisti e  per  le  imprese  di  nuova
          costituzione.  Indicano  altresi'  il   maggior   punteggio
          relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che
          presentano un minore impatto sulla salute  e  sull'ambiente
          ivi inclusi  i  beni  o  prodotti  da  filiera  corta  o  a
          chilometro zero. 
                14. Per quanto concerne i criteri di  aggiudicazione,
          nei casi di adozione del miglior rapporto qualita'  prezzo,
          si applicano altresi' le seguenti disposizioni: 
                  a) le stazioni  appaltanti  possono  autorizzare  o
          esigere  la  presentazione  di  varianti  da  parte   degli
          offerenti. Esse indicano nel bando di gara  ovvero,  se  un
          avviso di  preinformazione  e'  utilizzato  come  mezzo  di
          indizione di una gara, nell'invito a  confermare  interesse
          se autorizzano o richiedono le  varianti;  in  mancanza  di
          questa indicazione, le varianti non  sono  autorizzate.  Le
          varianti sono comunque collegate all'oggetto dell'appalto; 
                  b)  le  stazioni  appaltanti  che   autorizzano   o
          richiedono le varianti menzionano nei documenti di  gara  i
          requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonche'
          le modalita'  specifiche  per  la  loro  presentazione,  in
          particolare se le varianti possono essere  presentate  solo
          ove sia stata presentata anche un'offerta, che  e'  diversa
          da una variante. Esse garantiscono anche che i  criteri  di
          aggiudicazione  scelti  possano   essere   applicati   alle
          varianti  che  rispettano  tali  requisiti  minimi  e  alle
          offerte conformi che non sono varianti 
                  c) solo le varianti  che  rispondono  ai  requisiti
          minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono
          prese in considerazione; 
                  d) nelle procedure di aggiudicazione degli  appalti
          pubblici di forniture  o  di  servizi,  le  amministrazioni
          aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti
          non possono escludere una variante per il solo  fatto  che,
          se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o  un  appalto
          di servizi anziche' un appalto pubblico di forniture  o  un
          appalto  di  forniture  anziche'  un  appalto  pubblico  di
          servizi. 
                14-bis.  In  caso  di  appalti  aggiudicati  con   il
          criterio di cui al comma  3,  le  stazioni  appaltanti  non
          possono attribuire alcun punteggio per l'offerta  di  opere
          aggiuntive  rispetto  a  quanto   previsto   nel   progetto
          esecutivo a base d'asta. 
                15.  Ogni  variazione  che   intervenga,   anche   in
          conseguenza    di    una     pronuncia     giurisdizionale,
          successivamente   alla   fase   amministrativa   di   prima
          ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non
          rileva ai fini del calcolo di medie  nella  procedura,  ne'
          per  l'individuazione  della  soglia  di   anomalia   delle
          offerte.» 
              «Art.  97  (Offerte  anormalmente  basse).  -  1.   Gli
          operatori economici forniscono, su richiesta della stazione
          appaltante, spiegazioni sul prezzo  o  sui  costi  proposti
          nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse,  sulla
          base di un giudizio  tecnico  sulla  congruita',  serieta',
          sostenibilita' e realizzabilita' dell'offerta. 
                2. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del
          prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' pari
          o superiore a 15, la congruita' delle offerte  e'  valutata
          sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad
          una soglia di anomalia determinata; al fine di non  rendere
          predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento
          per il calcolo della  soglia  di  anomalia,  il  RUP  o  la
          commissione giudicatrice procedono come segue: 
                  a) calcolo della somma e della media aritmetica dei
          ribassi  percentuali  di  tutte  le  offerte  ammesse,  con
          esclusione del  dieci  per  cento,  arrotondato  all'unita'
          superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso
          e quelle di minor ribasso;  le  offerte  aventi  un  uguale
          valore   di   ribasso   sono   prese   in    considerazione
          distintamente   nei   loro   singoli    valori;    qualora,
          nell'effettuare il  calcolo  del  dieci  per  cento,  siano
          presenti una o piu' offerte di eguale valore rispetto  alle
          offerte da accantonare,  dette  offerte  sono  altresi'  da
          accantonare; 
                  b)  calcolo  dello  scarto  medio  aritmetico   dei
          ribassi percentuali che  superano  la  media  calcolata  ai
          sensi della lettera a); 
                  c) calcolo della  soglia  come  somma  della  media
          aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei  ribassi  di
          cui alla lettera b); 
                  d)  la  soglia  calcolata   al   punto   c)   viene
          decrementata di un  valore  percentuale  pari  al  prodotto
          delle prime due cifre  dopo  la  virgola  della  somma  dei
          ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto  medio
          aritmetico di cui alla lettera b). 
                2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello
          del prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse  e'
          inferiore a 15, la congruita'  delle  offerte  e'  valutata
          sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad
          una  soglia  di  anomalia  determinata;   ai   fini   della
          determinazione della congruita' delle offerte, al  fine  di
          non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di
          riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP
          o la commissione giudicatrice procedono come segue: 
                  a)  calcolo  della  media  aritmetica  dei  ribassi
          percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
          dieci  per   cento,   arrotondato   all'unita'   superiore,
          rispettivamente delle offerte di maggior ribasso  e  quelle
          di minor ribasso; le offerte aventi  un  uguale  valore  di
          ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro
          singoli valori; qualora,  nell'effettuare  il  calcolo  del
          dieci per cento, siano  presenti  una  o  piu'  offerte  di
          eguale valore rispetto alle offerte da  accantonare,  dette
          offerte sono altresi' da accantonare; 
                  b)  calcolo  dello  scarto  medio  aritmetico   dei
          ribassi percentuali che  superano  la  media  calcolata  ai
          sensi della lettera a); 
                  c)  calcolo  del  rapporto  tra  lo  scarto   medio
          aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica  di
          cui alla lettere a); 
                  d) se il rapporto di cui alla lettera c) e' pari  o
          inferiore a 0,15, la soglia di anomalia e' pari  al  valore
          della media aritmetica di cui alla lettera a)  incrementata
          del 20 per cento della medesima media aritmetica; 
                  e) se  il  rapporto  di  cui  alla  lettera  c)  e'
          superiore a 0,15 la soglia di anomalia  e'  calcolata  come
          somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello
          scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 
                2-ter.   Al   fine   di   non   rendere   nel   tempo
          predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento
          per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti puo' procedere  con  decreto
          alla  rideterminazione  delle  modalita'  di  calcolo   per
          l'individuazione della soglia di anomalia. 
                3. Quando il criterio  di  aggiudicazione  e'  quello
          dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa la  congruita'
          delle offerte e' valutata sulle offerte che presentano  sia
          i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi
          agli  altri  elementi  di  valutazione,  entrambi  pari   o
          superiori  ai  quattro  quinti  dei  corrispondenti   punti
          massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo  di  cui  al
          primo periodo e' effettuato ove  il  numero  delle  offerte
          ammesse sia pari o superiore a  tre.  Si  applica  l'ultimo
          periodo del comma 6. 
                3-bis. Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter e'
          effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia  pari  o
          superiore a cinque. 
                4. Le spiegazioni di  cui  al  comma  1  possono,  in
          particolare, riferirsi a: 
                  a) l'economia del  processo  di  fabbricazione  dei
          prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; 
                  b) le soluzioni tecniche prescelte o le  condizioni
          eccezionalmente favorevoli di cui dispone  l'offerente  per
          fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i
          lavori; 
                  c) l'originalita' dei lavori, delle forniture o dei
          servizi proposti dall'offerente. 
                5. La  stazione  appaltante  richiede  per  iscritto,
          assegnando  al  concorrente  un  termine  non  inferiore  a
          quindici giorni,  la  presentazione,  per  iscritto,  delle
          spiegazioni.  Essa  esclude  l'offerta  solo  se  la  prova
          fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di
          prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di
          cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalita'  di  cui
          al primo periodo, che l'offerta e'  anormalmente  bassa  in
          quanto: 
                  a) non rispetta gli obblighi di  cui  all'art.  30,
          comma 3. 
                  b) non rispetta gli obblighi di cui all'art. 105; 
                  c)  sono  incongrui  gli  oneri   aziendali   della
          sicurezza di cui all'art. 95, comma 10 rispetto all'entita'
          e alle caratteristiche dei  lavori,  dei  servizi  e  delle
          forniture; 
                  d) il costo del personale e'  inferiore  ai  minimi
          salariali retributivi indicati nelle  apposite  tabelle  di
          cui all'art. 23, comma 16. 
                6. Non sono ammesse giustificazioni  in  relazione  a
          trattamenti salariali minimi inderogabili  stabiliti  dalla
          legge  o  da  fonti  autorizzate  dalla  legge.  Non  sono,
          altresi', ammesse giustificazioni in relazione  agli  oneri
          di sicurezza di cui al piano di sicurezza  e  coordinamento
          previsto dall'art. 100 del  decreto  legislativo  9  aprile
          2008, n. 81. La  stazione  appaltante  in  ogni  caso  puo'
          valutare la congruita' di ogni  offerta  che,  in  base  ad
          elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
                7.  La  stazione  appaltante  qualora   accerti   che
          un'offerta e' anormalmente bassa in quanto  l'offerente  ha
          ottenuto un aiuto di  Stato  puo'  escludere  tale  offerta
          unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato
          l'offerente  e  se  quest'ultimo  non  e'   in   grado   di
          dimostrare, entro un termine  sufficiente  stabilito  dalla
          stazione appaltante, che l'aiuto  era  compatibile  con  il
          mercato interno ai sensi dell'art. 107  TFUE.  La  stazione
          appComunque la facolta' di  esclusione  automatica  non  e'
          esercitabile quando il  numero  delle  offerte  ammesse  e'
          inferiore  a  diecialtante  esclude  un'offerta   in   tali
          circostanze e informa la Commissione europea. 
                8.  Per  lavori,  servizi  e  forniture,  quando   il
          criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu'  basso
          e  comunque  per  importi  inferiori  alle  soglie  di  cui
          all'art.   35,   e    che    non    presentano    carattere
          transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel  bando
          l'esclusione  automatica  dalla  gara  delle  offerte   che
          presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
          soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi
          2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi 4, 5  e
          6. Comunque l'esclusione automatica  non  opera  quando  il
          numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci. 
                9. La  Cabina  di  regia  di  cui  all'art.  212,  su
          richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a
          titolo   di   collaborazione   amministrativa,   tutte   le
          informazioni  a  disposizione,  quali  leggi,  regolamenti,
          contratti   collettivi   applicabili   o   norme   tecniche
          nazionali, relative alle prove e ai documenti  prodotti  in
          relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5.». 
              - Si riporta il testo del comma 2-bis dell'art. 222 del
          citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 222 (Anticipazioni di tesoreria). - (Omissis). 
                2-bis.   Per   gli   enti    locali    in    dissesto
          economico-finanziario ai sensi dell'art. 246,  che  abbiano
          adottato la deliberazione di cui all'art. 251, comma  1,  e
          che si trovino in condizione di grave  indisponibilita'  di
          cassa,  certificata  congiuntamente  dal  responsabile  del
          servizio finanziario e dall'organo di revisione, il  limite
          massimo di cui al comma 1 del presente articolo e'  elevato
          a cinque dodicesimi fino al raggiungimento  dell'equilibrio
          di cui all'art. 259 e, comunque, per non oltre cinque anni,
          compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto.  E'
          fatto divieto ai suddetti enti di impegnare  tali  maggiori
          risorse per spese non  obbligatorie  per  legge  e  risorse
          proprie  per  partecipazione  ad  eventi  o  manifestazioni
          culturali e sportive, sia nazionali che internazionali.» 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 227 del  citato
          decreto legislativo n. 267 del 2000: 
                «Art.  227  (Rendiconto  della  gestione).  -  1.  La
          dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
          rendiconto della gestione, il quale comprende il conto  del
          bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. 
                2. Il rendiconto della gestione e'  deliberato  entro
          il 30 aprile dell'anno successivo  dall'organo  consiliare,
          tenuto motivatamente conto della relazione  dell'organo  di
          revisione.  La  proposta  e'  messa  a   disposizione   dei
          componenti dell'organo consiliare prima  dell'inizio  della
          sessione consiliare in cui viene  esaminato  il  rendiconto
          entro un termine, non inferiore a venti  giorni,  stabilito
          dal regolamento di contabilita'. 
                2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto
          di gestione  entro  il  termine  del  30  aprile  dell'anno
          successivo, si applica la procedura prevista  dal  comma  2
          dell'art. 141. 
                2-ter. Contestualmente al rendiconto, l'ente  approva
          il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati  degli
          eventuali  organismi  strumentali  secondo   le   modalita'
          previste dall'art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo
          23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 
                3.  Nelle  more  dell'adozione   della   contabilita'
          economico-patrimoniale, gli  enti  locali  con  popolazione
          inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facolta',
          prevista  dall'art.  232,  non   predispongono   il   conto
          economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato. 
                4. Ai fini del referto di cui all'art. 3, commi  4  e
          7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del  consolidamento
          dei  conti  pubblici,  la  Sezione   enti   locali   potra'
          richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali. 
                5. Al  rendiconto  della  gestione  sono  allegati  i
          documenti  previsti  dall'art.  11  comma  4  del   decreto
          legislativo  23  giugno  2011,   n.   118,   e   successive
          modificazioni, ed i seguenti documenti: 
                  a)   l'elenco   degli   indirizzi    internet    di
          pubblicazione del rendiconto della gestione,  del  bilancio
          consolidato deliberati e relativi  al  penultimo  esercizio
          antecedente  quello  cui  si  riferisce  il   bilancio   di
          previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati  delle
          unioni di comuni di cui il comune fa parte e  dei  soggetti
          considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al
          principio applicato del bilancio  consolidato  allegato  al
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e  successive
          modificazioni, relativi al penultimo esercizio  antecedente
          quello  cui  il  bilancio  si  riferisce.  Tali   documenti
          contabili  sono  allegati  al  rendiconto  della   gestione
          qualora non  integralmente  pubblicati  nei  siti  internet
          indicati nell'elenco; 
                  b) la tabella  dei  parametri  di  riscontro  della
          situazione di deficitarieta' strutturale; 
                  c) il piano degli indicatori  e  dei  risultati  di
          bilancio. 
                6.  Gli  enti  locali  di  cui  all'art.  2   inviano
          telematicamente alle  Sezioni  enti  locali  il  rendiconto
          completo di allegati, le informazioni relative al  rispetto
          del patto di stabilita' interno, nonche' i certificati  del
          conto  preventivo  e   consuntivo.   Tempi,   modalita'   e
          protocollo di comunicazione per la trasmissione  telematica
          dei  dati  sono  stabiliti  con  decreto  di   natura   non
          regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentite   la
          Conferenza Stato, citta' e autonomie locali e la Corte  dei
          conti. 
                6-bis. Nel sito  internet  dell'ente,  nella  sezione
          dedicata ai bilanci, e' pubblicata  la  versione  integrale
          del rendiconto  della  gestione,  comprensivo  anche  della
          gestione    in    capitoli,    dell'eventuale    rendiconto
          consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed  una
          versione  semplificata  per  il  cittadino  di  entrambi  i
          documenti. 
                6-ter. I modelli relativi  alla  resa  del  conto  da
          parte degli  agenti  contabili  sono  quelli  previsti  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n.
          194. Tali modelli sono aggiornati con le procedure previste
          per l'aggiornamento degli allegati al  decreto  legislativo
          23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 
                6-quater.   Contestualmente   all'approvazione    del
          rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le
          previsioni  di  cassa  e  quelle   riguardanti   il   fondo
          pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo
          restando quanto previsto dall'art. 188, comma 1, in caso di
          disavanzo di amministrazione.». 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  78   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria): 
                «Art. 78 (Disposizioni urgenti per Roma capitale).  -
          1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli  obiettivi
          strutturali di risanamento della  finanza  pubblica  e  nel
          rispetto  dei  principi  indicati   dall'art.   119   della
          Costituzione, nelle more dell'approvazione della  legge  di
          disciplina  dell'ordinamento,  anche  contabile,  di   Roma
          Capitale  ai  sensi  dell'art.  114,  terzo  comma,   della
          Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri, il Sindaco del comune  di  Roma,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  e'
          nominato  Commissario  straordinario  del  Governo  per  la
          ricognizione  della  situazione  economico-finanziaria  del
          comune e delle societa' da esso partecipate, con esclusione
          di quelle quotate  nei  mercati  regolamentati,  e  per  la
          predisposizione  ed  attuazione  di  un  piano  di  rientro
          dall'indebitamento pregresso. 
                2. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri: 
                  a) sono individuati gli istituti  e  gli  strumenti
          disciplinati dal Titolo VIII del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  di  cui  puo'
          avvalersi il Commissario straordinario,  parificato  a  tal
          fine  all'organo  straordinario  di   liquidazione,   fermo
          restando quanto previsto al comma 6; 
                  b). 
                3. La gestione commissariale del comune  assume,  con
          bilancio  separato  rispetto  a   quello   della   gestione
          ordinaria, tutte  le  entrate  di  competenza  e  tutte  le
          obbligazioni assunte alla  data  del  28  aprile  2008.  Le
          disposizioni  dei  commi  precedenti  non  incidono   sulle
          competenze ordinarie degli  organi  comunali  relativamente
          alla gestione del  periodo  successivo  alla  data  del  28
          aprile 2008. Alla  gestione  ordinaria  si  applica  quanto
          previsto dall'art.  77-bis,  comma  17.  Il  concorso  agli
          obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il  comune
          di Roma ai sensi del citato art. 77-bis  e'  a  carico  del
          piano di rientro. 
                4.  Il  piano   di   rientro,   con   la   situazione
          economico-finanziaria del comune e delle societa'  da  esso
          partecipate  di  cui  al  comma  1,  gestito  con  separato
          bilancio, entro il 30 settembre 2008,  ovvero  entro  altro
          termine indicato nei decreti del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri di cui ai commi  1  e  2,  e'  presentato  dal
          Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i
          successivi trenta giorni, con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio   dei   ministri,   individuando   le   coperture
          finanziarie  necessarie  per  la  relativa  attuazione  nei
          limiti delle risorse allo scopo  destinate  a  legislazione
          vigente.  E'  autorizzata  l'apertura   di   una   apposita
          contabilita'   speciale.   Al   fine   di   consentire   il
          perseguimento delle finalita' indicate al comma 1, il piano
          assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte  le
          somme derivanti  da  obbligazioni  contratte,  a  qualsiasi
          titolo,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, anche non scadute,  e  contiene  misure  idonee  a
          garantire   il   sollecito    rientro    dall'indebitamento
          pregresso. Fermo restando quanto  previsto  dagli  articoli
          194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,
          per procedere alla liquidazione degli importi inseriti  nel
          piano di rientro e riferiti ad  obbligazioni  assunte  alla
          data del 28 aprile 2008, e' sufficiente una  determinazione
          dirigenziale,  assunta  con  l'attestazione   dell'avvenuta
          assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale
          ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo  18
          agosto 2000, n. 267. Il  Commissario  straordinario  potra'
          recedere, entro lo  stesso  termine  di  presentazione  del
          piano,   dalle   obbligazioni    contratte    dal    Comune
          anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto. 
                5. Per l'intera durata del  regime  commissariale  di
          cui  al  presente  articolo  non   puo'   procedersi   alla
          deliberazione di dissesto di cui all'art. 246, comma 1, del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
                6.  I  decreti  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri di cui ai commi 1  e  2  prevedono  in  ogni  caso
          l'applicazione,  per  tutte   le   obbligazioni   contratte
          anteriormente alla data di emanazione del medesimo  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, dei commi 2, 3 e
          4 dell'art. 248 e del comma 12 dell'art.  255  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte  le  entrate  del
          comune di competenza dell'anno 2008 e dei  successivi  anni
          sono attribuite alla gestione corrente  di  Roma  Capitale,
          ivi comprese quelle riferibili ad atti e fatti  antecedenti
          all'anno 2008,  purche'  accertate  successivamente  al  31
          dicembre 2007. 
                7. Ai fini dei commi precedenti,  per  il  comune  di
          Roma sono prorogati di sei  mesi  i  termini  previsti  per
          l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio  2007,
          per l'adozione della delibera di cui all'art. 193, comma 2,
          del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  e  per
          l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008. 
                8. Nelle more dell'approvazione del piano di  rientro
          di cui al presente articolo, la Cassa Depositi  e  Prestiti
          S.p.a. concede al comune di Roma una anticipazione  di  500
          milioni di euro a valere  sui  primi  futuri  trasferimenti
          statali ad esclusione di quelli compensativi per i  mancati
          introiti di natura tributaria.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 714 dell'art. 1
          della citata legge n. 208 del 2015: 
                «714.  Fermi  restando  i  tempi  di  pagamento   dei
          creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di
          riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno  conseguito
          l'approvazione ai sensi dell'art. 243-bis del  testo  unico
          di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima
          dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio  2014,  se
          alla  data  della  presentazione  o  dell'approvazione  del
          medesimo piano di riequilibrio finanziario pluriennale  non
          avevano ancora provveduto ad effettuare  il  riaccertamento
          straordinario  dei  residui  attivi  e   passivi   di   cui
          all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23  giugno
          2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il  predetto
          piano, entro il 31 maggio 2017,  scorporando  la  quota  di
          disavanzo  risultante  dalla  revisione  straordinaria  dei
          residui di cui  all'art.  243-bis,  comma  8,  lettera  e),
          limitatamente ai residui antecedenti al 1º gennaio 2015,  e
          ripianando tale quota secondo  le  modalita'  previste  dal
          decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  2
          aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89  del
          17 aprile 2015.  La  restituzione  delle  anticipazioni  di
          liquidita' erogate agli enti di cui al periodo  precedente,
          ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del  citato
          testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del  2000,
          e'  effettuata  in  un  periodo  massimo  di  trenta   anni
          decorrente dall'anno successivo a quello in  cui  e'  stata
          erogata  l'anticipazione.  A  decorrere   dalla   data   di
          rimodulazione o riformulazione del piano, gli enti  di  cui
          ai periodi precedenti presentano alla  Commissione  di  cui
          all'art. 155 del medesimo testo unico  di  cui  al  decreto
          legislativo n.  267  del  2000  apposita  attestazione  del
          rispetto dei tempi  di  pagamento  di  cui  alla  direttiva
          2011/7/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  16
          febbraio 2011.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 155 del  citato
          decreto legislativo n. 267 del 2000: 
                «Art. 155 (Commissione per la finanza e gli  organici
          degli enti locali). - 1. La Commissione per  la  finanza  e
          gli organici degli enti locali operante presso il Ministero
          dell'interno, gia' denominata Commissione di ricerca per la
          finanza locale, svolge i seguenti compiti: 
                  a)    controllo     centrale,     da     esercitare
          prioritariamente   in   relazione   alla   verifica   della
          compatibilita' finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui
          provvedimenti  di  assunzione  di  personale   degli   enti
          dissestati e  degli  enti  strutturalmente  deficitari,  ai
          sensi dell'art. 243; 
                  b) parere da rendere al Ministro  dell'interno  sul
          provvedimento  di  approvazione  o  diniego  del  piano  di
          estinzione delle passivita', ai sensi dell'art. 256,  comma
          7; 
                  c) proposta  al  Ministro  dell'interno  di  misure
          straordinarie per il pagamento della massa passiva in  caso
          di  insufficienza  delle  risorse  disponibili,  ai   sensi
          dell'art. 256, comma 12; 
                  d) parere da rendere in merito  all'assunzione  del
          mutuo con la Cassa depositi e prestiti da  parte  dell'ente
          locale, ai sensi dell'art. 255, comma 5; 
                  e) parere da rendere al Ministro  dell'interno  sul
          provvedimento di approvazione  o  diniego  dell'ipotesi  di
          bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'art. 261; 
                  f) proposta al Ministro  dell'interno  di  adozione
          delle  misure  necessarie  per  il  risanamento   dell'ente
          locale,  a  seguito  del  ricostituirsi  di  disavanzo   di
          amministrazione o insorgenza di debiti fuori  bilancio  non
          ripianabili con i normali mezzi o  mancato  rispetto  delle
          prescrizioni poste a carico dell'ente, ai  sensi  dell'art.
          268; 
                  g) parere da rendere al Ministro  dell'interno  sul
          provvedimento di sostituzione di tutto o parte  dell'organo
          straordinario di  liquidazione,  ai  sensi  dell'art.  254,
          comma 8; 
                  h)    approvazione,     previo     esame,     della
          rideterminazione della  pianta  organica  dell'ente  locale
          dissestato, ai sensi dell'art. 259, comma 7. 
                2. La composizione e le  modalita'  di  funzionamento
          della Commissione  sono  disciplinate  con  regolamento  da
          adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400.».