Art. 38 bis 
 
Applicazione delle norme in materia di  anticipazioni  di  liquidita'
  agli enti territoriali per il pagamento dei debiti delle  pubbliche
  amministrazioni 
 
  1. All'articolo 1, comma 859, lettera a), della legge  30  dicembre
2018, n. 145,  dopo  le  parole:  «a  quello  del  secondo  esercizio
precedente» sono aggiunte le seguenti: «. In ogni  caso  le  medesime
misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto,  di
cui al citato articolo 33 del decreto legislativo  n.  33  del  2013,
rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non e' superiore  al  5
per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio». 
  2. All'articolo 1, comma 863, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Il  Fondo  di  garanzia
debiti commerciali accantonato nel risultato  di  amministrazione  e'
liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le
condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 859 e 863  dell'art.  1
          della citata legge n. 145 del 2018  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «859. A partire dall'anno  2020,  le  amministrazioni
          pubbliche, diverse  dalle  amministrazioni  dello  Stato  e
          dagli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,  di   cui
          all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
          applicano: 
                  a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o
          864, se il debito commerciale residuo, di cui  all'art.  33
          del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla
          fine dell'esercizio precedente non si  sia  ridotto  almeno
          del 10 per cento rispetto a quello  del  secondo  esercizio
          precedente.  In  ogni  caso  le  medesime  misure  non   si
          applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di  cui
          al citato art. 33 del decreto legislativo n. ?33 del  2013,
          rilevato  alla  fine  dell'esercizio  precedente,  non   e'
          superiore al 5 per cento del totale delle fatture  ricevute
          nel medesimo esercizio; 
                  b)  le  misure  di  cui  ai  commi  862  o  864  se
          rispettano  la  condizione  di  cui  alla  lettera  a),  ma
          presentano un indicatore di ritardo annuale dei  pagamenti,
          calcolato  sulle  fatture  ricevute  e  scadute   nell'anno
          precedente, non rispettoso dei termini di  pagamento  delle
          transazioni  commerciali,  come  fissati  dall'art.  4  del
          decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.» 
                «863. Nel corso  dell'esercizio  l'accantonamento  al
          Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 e'
          adeguato  alle  variazioni  di   bilancio   relative   agli
          stanziamenti della spesa per acquisto di beni e  servizi  e
          non riguarda  gli  stanziamenti  di  spesa  che  utilizzano
          risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo  di
          garanzia debiti commerciali accantonato  nel  risultato  di
          amministrazione e'  liberato  nell'esercizio  successivo  a
          quello in cui sono rispettate le  condizioni  di  cui  alle
          lettere a) e b) del comma 859.».