Art. 38 ter Procedura di riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio delle regioni 1. All'articolo 73, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dalla presente legge: «Art. 73 (Riconoscimento di legittimita' di debiti fuori bilancio delle Regioni). - (Omissis). 4. Al riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entra trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimita' di detto debito si intende riconosciuta.».