Art. 38 ter 
 
 
           Procedura di riconoscimento della legittimita' 
               dei debiti fuori bilancio delle regioni 
 
  1. All'articolo 73, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, le parole: «il Consiglio  regionale  provvede
entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il  Consiglio
regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  4  dell'art.  73  del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in
          materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e  degli
          schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali  e  dei
          loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge  5
          maggio 2009, n. 42), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 73 (Riconoscimento di  legittimita'  di  debiti
          fuori bilancio delle Regioni). - (Omissis). 
                4. Al riconoscimento della  legittimita'  dei  debiti
          fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il  Consiglio
          regionale o la Giunta  regionale  provvedono  entra  trenta
          giorni dalla ricezione  della  relativa  proposta.  Decorso
          inutilmente tale termine, la legittimita' di  detto  debito
          si intende riconosciuta.».