Art. 38 quater 
 
 
                      Recepimento dell'accordo 
                tra il Governo e la Regione siciliana 
 
  1. I liberi consorzi  comunali  e  le  citta'  metropolitane  della
Regione siciliana, in deroga alle vigenti  disposizioni  generali  in
materia di contabilita'  pubblica,  sono  autorizzati  ad  applicare,
nell'anno  2019,  in  caso  di  esercizio  provvisorio   o   gestione
provvisoria,   l'articolo   163   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto  2000,  n.  267,  con  riferimento  all'ultimo   bilancio   di
previsione approvato e, al fine di utilizzare  le  risorse  pubbliche
trasferite per la realizzazione di  interventi  infrastrutturali,  ad
effettuare, con delibera consiliare,  le  necessarie  variazioni,  in
entrata e in uscita, per lo stesso  importo,  che  sono  recepite  al
momento  dell'elaborazione  e  dell'approvazione  del   bilancio   di
previsione. 
  2. In relazione alle disposizioni del comma 1,  i  liberi  consorzi
comunali e le citta' metropolitane della Regione siciliana, in deroga
alle  vigenti  disposizioni  generali  in  materia  di   contabilita'
pubblica, sono autorizzati a: 
  a) approvare il rendiconto della gestione  degli  esercizi  2018  e
precedenti anche se il relativo bilancio di previsione non  e'  stato
deliberato. In tal caso,  nel  rendiconto  della  gestione,  le  voci
riguardanti le «Previsioni definitive di competenza» e le «Previsioni
definitive  di  cassa»  sono  valorizzate   indicando   gli   importi
effettivamente   gestiti   nel   corso   dell'esercizio,   ai   sensi
dell'articolo 163, comma  1,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  b)  predisporre  un  bilancio  di  previsione  solo   annuale   per
l'esercizio 2019; 
  c) utilizzare nel 2019, ai sensi dell'articolo 187 del testo  unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche  in  sede
di   approvazione   del   bilancio   di   previsione,   l'avanzo   di
amministrazione  libero,  destinato  e  vincolato  per  garantire  il
pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162  del
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
  3. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 881 sono inseriti i seguenti: 
  «881-bis. Per un importo complessivo di 140  milioni  di  euro,  il
concorso alla finanza pubblica a carico della Regione  siciliana  per
l'anno 2019 di cui al comma 881, sulla  base  dell'accordo  raggiunto
tra il Governo e la  Regione  stessa  in  data  15  maggio  2019,  e'
assicurato utilizzando le risorse del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione   -   Programmazione   2014-2020   gia'    destinate    alla
programmazione della Regione siciliana,  che  e'  corrispondentemente
ridotto. La medesima Regione propone al CIPE, per la presa d'atto, la
nuova programmazione nel limite delle disponibilita' residue. 
  881-ter. Alla Regione siciliana e'  attribuito  un  importo  di  10
milioni di euro per l'anno 2019 a titolo di riduzione del  contributo
alla finanza pubblica di cui al comma  881.  Agli  oneri  di  cui  al
presente comma si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»; 
  b) al comma 885 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "Il
contributo a favore dei liberi consorzi e delle citta'  metropolitane
di cui al periodo precedente e' incrementato,  per  l'anno  2019,  di
ulteriori 100 milioni di euro." 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 163 del  citato
          decreto legislativo n. 267 del 2000: 
                «Art.   163   (Esercizio   provvisorio   e   gestione
          provvisoria). - 1. Se il  bilancio  di  previsione  non  e'
          approvato dal Consiglio  entro  il  31  dicembre  dell'anno
          precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel
          rispetto  dei   principi   applicati   della   contabilita'
          finanziaria  riguardanti  l'esercizio  provvisorio   o   la
          gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio  provvisorio
          o della  gestione  provvisoria,  gli  enti  gestiscono  gli
          stanziamenti di competenza  previsti  nell'ultimo  bilancio
          approvato per l'esercizio cui si riferisce  la  gestione  o
          l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro  i
          limiti determinati dalla somma dei residui al  31  dicembre
          dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza  al
          netto del fondo pluriennale vincolato. 
                2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio  non  sia
          approvato entro il 31 dicembre e non sia stato  autorizzato
          l'esercizio  provvisorio,  o  il  bilancio  non  sia  stato
          approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, e'
          consentita  esclusivamente  una  gestione  provvisoria  nei
          limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo
          bilancio approvato per  l'esercizio  cui  si  riferisce  la
          gestione provvisoria. Nel corso della gestione  provvisoria
          l'ente  puo'  assumere  solo  obbligazioni   derivanti   da
          provvedimenti     giurisdizionali     esecutivi,     quelle
          tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie  ad
          evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
          all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente  puo'
          disporre   pagamenti   solo   per   l'assolvimento    delle
          obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti  da
          provvedimenti  giurisdizionali  esecutivi  e  di   obblighi
          speciali tassativamente regolati dalla legge, per le  spese
          di personale, di residui passivi,  di  rate  di  mutuo,  di
          canoni, imposte e tasse, ed, in particolare,  per  le  sole
          operazioni necessarie ad evitare che siano  arrecati  danni
          patrimoniali certi e gravi all'ente. 
                3. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o
          con decreto del Ministro  dell'interno  che,  ai  sensi  di
          quanto previsto dall'art. 151, primo comma,  differisce  il
          termine di  approvazione  del  bilancio,  d'intesa  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di
          motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non
          e' consentito  il  ricorso  all'indebitamento  e  gli  enti
          possono impegnare solo spese correnti, le  eventuali  spese
          correlate riguardanti le partite di giro,  lavori  pubblici
          di somma urgenza o altri interventi di somma  urgenza.  Nel
          corso dell'esercizio provvisorio e' consentito  il  ricorso
          all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222. 
                4.  All'avvio  dell'esercizio  provvisorio  o   della
          gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco
          dei residui presunti alla data del 1°(gradi) gennaio e  gli
          stanziamenti di competenza  riguardanti  l'anno  a  cui  si
          riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria
          previsti  nell'ultimo  bilancio  di  previsione  approvato,
          aggiornati   alle   variazioni   deliberate    nel    corso
          dell'esercizio  precedente,  indicanti   -   per   ciascuna
          missione, programma e titolo - gli impegni gia'  assunti  e
          l'importo del fondo pluriennale vincolato. 
                5. Nel corso  dell'esercizio  provvisorio,  gli  enti
          possono impegnare mensilmente, unitamente  alla  quota  dei
          dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per  ciascun
          programma, le spese di cui al  comma  3,  per  importi  non
          superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti  del  secondo
          esercizio del  bilancio  di  previsione  deliberato  l'anno
          precedente,  ridotti  delle  somme  gia'  impegnate   negli
          esercizi precedenti e  dell'importo  accantonato  al  fondo
          pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 
                  a) tassativamente regolate dalla legge; 
                  b) non  suscettibili  di  pagamento  frazionato  in
          dodicesimi; 
                  c)  a   carattere   continuativo   necessarie   per
          garantire  il  mantenimento  del  livello   qualitativo   e
          quantitativo dei servizi  esistenti,  impegnate  a  seguito
          della scadenza dei relativi contratti. 
                6. I pagamenti riguardanti spese escluse  dal  limite
          dei dodicesimi di cui  al  comma  5  sono  individuati  nel
          mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185,  comma
          2, lettera i-bis). 
                7.  Nel  corso   dell'esercizio   provvisorio,   sono
          consentite le variazioni  di  bilancio  previste  dall'art.
          187, comma 3-quinquies, quelle  riguardanti  le  variazioni
          del fondo pluriennale  vincolato,  quelle  necessarie  alla
          reimputazione agli  esercizi  in  cui  sono  esigibili,  di
          obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte,  e
          delle spese correlate, nei casi in cui anche  la  spesa  e'
          oggetto di reimputazione  l'eventuale  aggiornamento  delle
          spese gia' impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini
          della gestione dei dodicesimi.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 162 e  187
          del citato decreto legislativo n. 267 del 2000: 
                «Art. 162 (Principi del  bilancio).  -  1.  Gli  enti
          locali deliberano annualmente  il  bilancio  di  previsione
          finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le
          previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del
          periodo considerato e le  previsioni  di  competenza  degli
          esercizi  successivi,  osservando  i   principi   contabili
          generali e applicati allegati  al  decreto  legislativo  23
          giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 
                2. Il totale delle entrate  finanzia  indistintamente
          il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge. 
                3.  L'unita'  temporale  della  gestione  e'   l'anno
          finanziario, che inizia il  1°  gennaio  e  termina  il  31
          dicembre dello stesso anno; dopo tale termine  non  possono
          piu' effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa
          in conto dell'esercizio scaduto. 
                4. Tutte le entrate  sono  iscritte  in  bilancio  al
          lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali
          e di altre eventuali  spese  ad  esse  connesse.  Parimenti
          tutte le spese sono  iscritte  in  bilancio  integralmente,
          senza  alcuna  riduzione  delle  correlative  entrate.   La
          gestione finanziaria e' unica come il relativo bilancio  di
          previsione: sono vietate le gestioni di entrate e di  spese
          che non siano iscritte in bilancio. 
                5. Il bilancio di previsione e' redatto nel  rispetto
          dei principi di veridicita' ed attendibilita', sostenuti da
          analisi riferite  ad  un  adeguato  arco  di  tempo  o,  in
          mancanza, da altri idonei parametri di riferimento. 
                6.  Il  bilancio  di  previsione  e'  deliberato   in
          pareggio  finanziario  complessivo   per   la   competenza,
          comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione  e
          del recupero del disavanzo di amministrazione e  garantendo
          un  fondo  di  cassa  finale  non  negativo.  Inoltre,   le
          previsioni  di  competenza  relative  alle  spese  correnti
          sommate  alle  previsioni   di   competenza   relative   ai
          trasferimenti  in  c/capitale,  al  saldo  negativo   delle
          partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate  di
          ammortamento  dei  mutui  e  degli  altri   prestiti,   con
          l'esclusione dei rimborsi anticipati,  non  possono  essere
          complessivamente superiori alle  previsioni  di  competenza
          dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati
          al rimborso dei  prestiti  e  all'utilizzo  dell'avanzo  di
          competenza di parte corrente  e  non  possono  avere  altra
          forma di finanziamento, salvo le  eccezioni  tassativamente
          indicate  nel   principio   applicato   alla   contabilita'
          finanziaria   necessarie   a    garantire    elementi    di
          flessibilita' degli  equilibri  di  bilancio  ai  fini  del
          rispetto del principio dell'integrita'. 
                7. Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi
          di partecipazione, di cui all'art.  8,  la  conoscenza  dei
          contenuti  significativi  e  caratteristici  del   bilancio
          annuale e dei suoi allegati con le modalita' previste dallo
          statuto e dai regolamenti.» 
                «Art.   187   (Composizione    del    risultato    di
          amministrazione). - 1. Il risultato di  amministrazione  e'
          distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi  destinati
          agli investimenti e fondi accantonati.  I  fondi  destinati
          agli  investimenti  sono  costituiti   dalle   entrate   in
          c/capitale senza  vincoli  di  specifica  destinazione  non
          spese, e sono utilizzabili con provvedimento di  variazione
          di  bilancio   solo   a   seguito   dell'approvazione   del
          rendiconto. L'indicazione della destinazione nel  risultato
          di amministrazione per le entrate  in  conto  capitale  che
          hanno dato luogo ad  accantonamento  al  fondo  crediti  di
          dubbia e  difficile  esazione  e'  sospeso,  per  l'importo
          dell'accantonamento, sino all'effettiva  riscossione  delle
          stesse.  I  trasferimenti  in  conto  capitale   non   sono
          destinati al finanziamento degli investimenti e non possono
          essere finanziati dal  debito  e  dalle  entrate  in  conto
          capitale destinate al finanziamento degli investimenti. 
                I fondi accantonati  comprendono  gli  accantonamenti
          per passivita' potenziali e  il  fondo  crediti  di  dubbia
          esigibilita'.   Nel   caso   in   cui   il   risultato   di
          amministrazione non sia sufficiente a comprendere le  quote
          vincolate, destinate e accantonate, l'ente e' in  disavanzo
          di amministrazione. Tale disavanzo e' iscritto come posta a
          se stante nel primo esercizio del  bilancio  di  previsione
          secondo le modalita' previste dall'art. 188. 
                2. La quota  libera  dell'avanzo  di  amministrazione
          dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186
          e quantificato ai sensi del comma 1, puo' essere utilizzato
          con  provvedimento  di  variazione  di  bilancio,  per   le
          finalita' di seguito indicate in ordine di priorita': 
                  a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 
                  b)   per   i   provvedimenti   necessari   per   la
          salvaguardia degli equilibri di bilancio  di  cui  all'art.
          193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 
                  c) per il finanziamento di spese di investimento; 
                  d) per il  finanziamento  delle  spese  correnti  a
          carattere non permanente; 
                  e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.  Nelle
          operazioni di estinzione anticipata  di  prestiti,  qualora
          l'ente non disponga di  una  quota  sufficiente  di  avanzo
          libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari
          al 100 per cento del fondo crediti di dubbia  esigibilita',
          puo' ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo  destinato
          a investimenti solo a condizione che garantisca,  comunque,
          un pari livello di investimenti aggiuntivi. 
                Resta salva  la  facolta'  di  impiegare  l'eventuale
          quota del risultato  di  amministrazione  "svincolata",  in
          occasione  dell'approvazione  del  rendiconto,  sulla  base
          della determinazione dell'ammontare definitivo della  quota
          del risultato di amministrazione accantonata per  il  fondo
          crediti  di  dubbia   esigibilita',   per   finanziare   lo
          stanziamento  riguardante  il  fondo  crediti   di   dubbia
          esigibilita'  nel  bilancio  di  previsione  dell'esercizio
          successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. 
                3.  Le  quote  del   risultato   presunto   derivanti
          dall'esercizio  precedente,  costituite  da  accantonamenti
          risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti  da
          fondi vincolati possono essere utilizzate per le  finalita'
          cui  sono  destinate  prima  dell'approvazione  del   conto
          consuntivo    dell'esercizio     precedente,     attraverso
          l'iscrizione di tali  risorse,  come  posta  a  se'  stante
          dell'entrata,  nel  primo   esercizio   del   bilancio   di
          previsione o con provvedimento di variazione  al  bilancio.
          L'utilizzo  della  quota  vincolata   o   accantonata   del
          risultato di amministrazione e' consentito, sulla  base  di
          una relazione documentata del dirigente  competente,  anche
          in  caso  di  esercizio  provvisorio,  esclusivamente   per
          garantire la prosecuzione o l'avvio di attivita' soggette a
          termini   o   scadenza,   la   cui    mancata    attuazione
          determinerebbe  danno  per  l'ente,  secondo  le  modalita'
          individuate al comma 3-quinquies. 
                3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato  non
          puo' essere utilizzato nel caso in cui l'ente si  trovi  in
          una delle situazioni previste dagli  articoli  195  e  222,
          fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di  riequilibrio
          di cui all'art. 193. 
                3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di
          amministrazione le entrate accertate  e  le  corrispondenti
          economie di bilancio: 
                  a) nei casi in cui la legge o i principi  contabili
          generali e applicati individuano un  vincolo  di  specifica
          destinazione dell'entrata alla spesa; 
                  b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per
          il finanziamento di investimenti determinati; 
                  c) derivanti  da  trasferimenti  erogati  a  favore
          dell'ente per una specifica destinazione determinata; 
                  d) derivanti da  entrate  accertate  straordinarie,
          non aventi  natura  ricorrente,  cui  l'amministrazione  ha
          formalmente  attribuito  una  specifica  destinazione.   E'
          possibile  attribuire  un  vincolo  di  destinazione   alle
          entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo  se
          l'ente non  ha  rinviato  la  copertura  del  disavanzo  di
          amministrazione negli esercizi successivi e  ha  provveduto
          nel  corso  dell'esercizio  alla  copertura  di  tutti  gli
          eventuali debiti fuori bilancio,  compresi  quelli  di  cui
          all'art. 193. 
                L'indicazione   del   vincolo   nel   risultato    di
          amministrazione per le entrate  vincolate  che  hanno  dato
          luogo ad  accantonamento  al  fondo  crediti  di  dubbia  e
          difficile    esazione    e'    sospeso,    per    l'importo
          dell'accantonamento, sino all'effettiva  riscossione  delle
          stesse. 
                3-quater. Se il bilancio di previsione impiega  quote
          vincolate del  risultato  di  amministrazione  presunto  ai
          sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la  Giunta  verifica
          l'importo  delle   quote   vincolate   del   risultato   di
          amministrazione presunto sulla  base  di  un  preconsuntivo
          relativo alle entrate e alle  spese  vincolate  ed  approva
          l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione  di
          cui  all'art.  11,  comma  3,  lettera  a),   del   decreto
          legislativo  23  giugno  2011,   n.   118,   e   successive
          modificazioni. Se  la  quota  vincolata  del  risultato  di
          amministrazione presunto e' inferiore rispetto  all'importo
          applicato  al  bilancio  di  previsione,  l'ente   provvede
          immediatamente alle necessarie variazioni di  bilancio  che
          adeguano  l'impiego  del   risultato   di   amministrazione
          vincolato. 
                3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa
          dell'approvazione del  consuntivo,  applicano  al  bilancio
          quote   vincolate   o   accantonate   del   risultato    di
          amministrazione, sono effettuate solo  dopo  l'approvazione
          del prospetto aggiornato del risultato  di  amministrazione
          presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le
          variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie
          di   spesa   derivanti   da   stanziamenti   di    bilancio
          dell'esercizio   precedente   corrispondenti   a    entrate
          vincolate,  possono  essere  disposte  dai   dirigenti   se
          previsto dal regolamento di contabilita' o, in  assenza  di
          norme, dal responsabile finanziario. In caso  di  esercizio
          provvisorio  tali  variazioni  sono  di  competenza   della
          Giunta. 
                3-sexies. Le quote del risultato  presunto  derivante
          dall'esercizio precedente costituite  dagli  accantonamenti
          effettuati  nel  corso  dell'esercizio  precedente  possono
          essere  utilizzate  prima   dell'approvazione   del   conto
          consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalita'  cui
          sono  destinate,  con  provvedimento   di   variazione   al
          bilancio, se  la  verifica  di  cui  al  comma  3-quater  e
          l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione  di
          cui  all'art.  11,  comma  3,  lettera  a),   del   decreto
          legislativo  23  giugno  2011,   n.   118,   e   successive
          modificazioni, sono effettuate con riferimento a  tutte  le
          entrate e le spese dell'esercizio  precedente  e  non  solo
          alle entrate e alle spese vincolate.». 
              - Si riporta il testo del comma 885 dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «885. Sono abrogati i commi 510, 511 e 512  dell'art.
          1 della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  e  il  comma  829
          dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il  primo
          periodo del comma 830 dell'art. 1 della legge  27  dicembre
          2017, n. 205, trova applicazione solo per  il  2018.  Resta
          fermo  l'obbligo  a  carico  della  Regione  siciliana   di
          destinare ai liberi  consorzi  del  proprio  territorio  70
          milioni di euro annui  aggiuntivi  rispetto  al  consuntivo
          2016, di cui al punto 4 dell'Accordo tra il  Governo  e  la
          Regione siciliana sottoscritto in data 12 luglio  2017.  Il
          contributo a favore dei  liberi  consorzi  e  delle  citta'
          metropolitane di cui al periodo precedente e' incrementato,
          per l'anno 2019, di ulteriori 100 milioni di euro.».