Art. 39 bis 
 
 
                          Bonus eccellenze 
 
  1. All'articolo 1, comma 717, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
le parole: «programma operativo nazionale», ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «programma operativo complementare». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 717 dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «717. Gli oneri relativi agli interventi  di  cui  ai
          commi da 706 a 716 sono posti a carico, nel  limite  di  50
          milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per
          l'anno  2020,  delle  risorse   del   programma   operativo
          complementare   "   Sistemi   di   politiche   attive   per
          l'occupazione  ".  L'Agenzia  nazionale  per  le  politiche
          attive   del   lavoro   (ANPAL)    provvede    a    rendere
          tempestivamente  disponibili  le  predette   risorse,   nel
          rispetto delle procedure europee di gestione dei fondi  del
          programma operativo complementare di cui al primo  periodo,
          al fine di determinare la data  di  effettivo  avvio  degli
          interventi di cui ai commi da 706 a 716. Nell'ambito  delle
          proprie  competenze  le  regioni   possono   integrare   il
          finanziamento degli interventi di cui ai commi da 706 a 716
          nel limite delle disponibilita'  dei  propri  bilanci  allo
          scopo finalizzate.».