Art. 40 
 
 
             Misure di sostegno al reddito per chiusura 
                 della strada SS 3-bis Tiberina E45 
 
  1. E' concessa,  ai  sensi  del  comma  3,  un'indennita'  pari  al
trattamento  massimo  di  integrazione  salariale,  con  la  relativa
contribuzione figurativa, a decorrere dal 16  gennaio  2019,  per  un
massimo di sei mesi, in favore dei lavoratori  del  settore  privato,
compreso quello  agricolo,  impossibilitati  a  prestare  l'attivita'
lavorativa, in tutto o in  parte,  a  seguito  della  chiusura  della
strada  SS  3bis  Tiberina  E45  Orte  Ravenna  dal  Km.  168+200  al
Km162+698,  per  il  sequestro  del  viadotto  Puleto  con   relativa
interdizione totale della circolazione, dipendenti da aziende,  o  da
soggetti diversi dalle imprese, coinvolti  dalla  predetta  chiusura,
che hanno subito un impatto economico negativo  e  per  i  quali  non
trovano  applicazione  le  vigenti   disposizioni   in   materia   di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che  hanno
esaurito le tutele previste dalla normativa vigente. 
  2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione  coordinata
e continuativa, di  agenzia  e  di  rappresentanza  commerciale,  dei
lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di  impresa
e  professionali,  iscritti  a  qualsiasi   forma   obbligatoria   di
previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita'  a
causa dell'evento di cui al comma 1, e' riconosciuta,  ai  sensi  del
comma 3, un'indennita' una tantum pari a 15.000  euro,  nel  rispetto
della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia  di  aiuti
di Stato. 
  3. Le indennita' di cui ai commi 1 e 2 sono  concesse  con  decreto
delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria, nel limite  di  spesa
complessivo di 10 milioni di euro per l'anno  2019.  La  ripartizione
del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del  presente
comma tra le regioni interessate e le modalita' ai fini del  rispetto
del limite di  spesa  medesimo  sono  disciplinate  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta
giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto.  Le  regioni,
insieme al decreto di concessione, inviano la lista  dei  beneficiari
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che  provvede
all'erogazione delle indennita'.  Le  domande  sono  presentate  alla
regione,  che  le   istruisce   secondo   l'ordine   cronologico   di
presentazione delle  stesse.  L'INPS  provvede  al  monitoraggio  del
rispetto del limite di spesa, con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i  risultati
dell'attivita' di  monitoraggio  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle  finanzee  alle
regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria. 
  4. Per l'indennita' pari al  trattamento  massimo  di  integrazione
salariale di cui al comma 1, e' prevista la  modalita'  di  pagamento
diretto della prestazione da parte dell'INPS. Il datore di lavoro  e'
obbligato ad inviare all'Istituto  tutti  i  dati  necessari  per  il
pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalita' stabilite
dall'Istituto, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso
alla scadenza del termine di durata della concessione  o  dalla  data
del provvedimento di autorizzazione al pagamento da  parte  dell'INPS
se successivo. Trascorso inutilmente tale periodo, il pagamento della
prestazione e gli oneri ad essa  connessi,  rimangono  a  carico  del
datore di lavoro inadempiente. 
  5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni  di
euro per l'anno 2019, si provvede a valere  sulle  disponibilita'  in
conto  residui  iscritte  sul  Fondo  sociale   per   occupazione   e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a)   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Alla  compensazione
degli effetti finanziari in termini  di  fabbisogno  e  indebitamento
netto, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi
dell'articolo 50. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  18
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2  (Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale): 
                «Art.  18  (Ferma  la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
                  a) al Fondo sociale per occupazione  e  formazione,
          che e' istituito nello stato di  previsione  del  Ministero
          del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali  nel
          quale  affluiscono  anche  le   risorse   del   Fondo   per
          l'occupazione, nonche' le  risorse  comunque  destinate  al
          finanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in
          deroga alla normativa vigente e  quelle  destinate  in  via
          ordinaria dal CIPE alla formazione; 
                  b)  al  Fondo  infrastrutture   di   cui   all'art.
          6-quinquies del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, anche per la messa in sicurezza delle  scuole,  per
          le  opere  di  risanamento   ambientale,   per   l'edilizia
          carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
          per   l'innovazione   tecnologica   e   le   infrastrutture
          strategiche per la mobilita'; 
                  b-bis) al Fondo strategico per il Paese a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri. 
                (Omissis).».