Art. 41 
 
 
      Misure in materia di aree di crisi industriale complessa 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge  23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2018,  n.  136,  sono  prorogate  nel  2019,  alle  medesime
condizioni, per  ulteriori  dodici  mesi  e  si  applicano  anche  ai
lavoratori che hanno cessato cessano  la  mobilita'  ordinaria  o  in
deroga entro il 31 dicembre 2019 nel limite di spesa di 16 milioni di
euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020. 
  2. All'onere derivante dall'applicazione del  comma  1  pari  a  16
milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni  di  euro  per  l'anno
2020 si provvede a  valere  sulle  disponibilita'  in  conto  residui
iscritte sul Fondo sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a) del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, pari a  9,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2019 e 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 50. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'art.  25-ter  del
          citato decreto-legge  n.  119  del  2018,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136: 
                «Art. 25-ter (Trattamento di mobilita' in deroga  per
          i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree  di
          crisi  industriale  complessa).  -  1.  Il  trattamento  di
          mobilita' in deroga di cui all'art.  1,  comma  142,  della
          legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' concesso per dodici mesi
          anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o  cessano
          la mobilita' ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017  al
          31  dicembre  2018,  prescindendo   dall'applicazione   dei
          criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro  e  delle
          politiche sociali n. 83473 del 1° agosto 2014, a condizione
          che  a  tali  lavoratori  siano  contestualmente  applicate
          misure di politica attiva, individuate in un apposito piano
          regionale, da comunicare al Ministero del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le  politiche
          attive del  lavoro  (ANPAL).  Il  lavoratore  decade  dalla
          fruizione del trattamento qualora trovi nuova occupazione a
          qualsiasi titolo. 
                2. All'onere derivante dall'applicazione del comma  1
          si fa fronte con le risorse di cui all'art. 1,  comma  143,
          della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
                3.  Ai  fini  della  compensazione  in   termini   di
          fabbisogno e indebitamento netto, pari a  32,2  milioni  di
          euro per l'anno 2019, si provvede: 
                  a) quanto a 18 milioni di  euro  per  l'anno  2019,
          mediante  corrispondente  utilizzo   del   Fondo   per   la
          compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali, di cui all'art.  6,  comma  2,  del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; 
                  b) quanto a 14,2 milioni di euro per  l'anno  2019,
          mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  sociale  per
          occupazione e formazione, di  cui  all'art.  18,  comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2.». 
              -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  18  del  citato
          decreto-legge   n.   185   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2  e'
          riportato nelle Note all'art. 40.