Art. 41 bis 
 
Riconoscimento della pensione di inabilita' ai soggetti  che  abbiano
  contratto   malattie   professionali   a   causa   dell'esposizione
  all'amianto 
 
  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  dopo  il
comma 250 sono inseriti i seguenti: 
  «250-bis. Con  effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, le disposizioni del  comma  250  del  presente
articolo  si  applicano  ai  lavoratori   in   servizio   o   cessati
dall'attivita' alla medesima data che risultano affetti da  patologia
asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13,
comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257. Sono compresi nell'ambito
di applicazione della presente disposizione anche i soggetti  di  cui
al primo periodo che: 
  a)  in  seguito  alla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  siano
transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS,
compresi coloro che, per effetto  della  ricongiunzione  contributiva
effettuata ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio  1979,  n.
29, non possano far valere contribuzione nell'assicurazione  generale
obbligatoria; 
  b) siano titolari del sussidio per l'accompagnamento alla  pensione
entro l'anno 2020, riconosciuto ai sensi dell'articolo 1, comma  276,
della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  secondo  i  criteri  e  le
modalita' indicate nel  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali 29 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 134 del 10 giugno 2016, che optino per la pensione  di  inabilita'
di cui al comma 250 del presente articolo. 
  250-ter. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, sono emanate le disposizioni  per  l'applicazione  del
comma 250-bis. Il beneficio pensionistico di cui al comma 250-bis  e'
riconosciuto a domanda nel limite di spesa di 7,7 milioni di euro per
l'anno 2019, di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 12,6 milioni
di euro per l'anno 2021, di 12,3 milioni di euro per l'anno 2022,  di
11,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 11,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2024, di 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 9,2 milioni di
euro per l'anno 2026, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7,5
milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2028.  Agli  oneri
derivanti dal comma 250-bis e dal presente comma si provvede: 
  a) quanto a 7,7 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,1 milioni  di
euro   per   l'anno   2020,   mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  12,  comma  6,  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; 
  b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2020, a 12,6  milioni  di
euro per l'anno 2021, a 12,3 milioni di euro per l'anno 2022, a  11,7
milioni di euro per l'anno 2023, a 11,1 milioni di  euro  per  l'anno
2024, a 10 milioni di euro per l'anno 2025, a 9,2 milioni di euro per
l'anno 2026, a 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 7,5 milioni di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2028,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge  30
dicembre 2018, n. 145; 
  c) quanto a 3.734.500 euro per l'anno 2019 e  a  533.500  euro  per
l'anno 2020, mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in  termini
di fabbisogno e di indebitamento netto».