Art. 42 
 
Controllo degli strumenti di misura in  servizio  e  sulla  vigilanza
  sugli strumenti di misura  conformi  alla  normativa  nazionale  ed
  europea 
 
  1. Il  periodo  transitorio  previsto  all'articolo  18,  comma  2,
secondo periodo del decreto del Ministro dello sviluppo economico  21
aprile 2017, n. 93, e' prorogato al 30 giugno 2020, per gli organismi
abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformita'  alle
disposizioni abrogate dall'articolo 17  del  predetto  decreto,  che,
alla data del  18  marzo  2019,  dimostrino  l'avvenuta  accettazione
formale dell'offerta economica di accreditamento. 
  2. Gli organismi che non hanno presentato domanda di accreditamento
entro il 18 marzo 2019 possono  continuare  ad  operare  fino  al  30
giugno 2020 a decorrere dalla  data  della  domanda,  da  presentarsi
entro il  termine  del  30  settembre  2019,  dimostrando  l'avvenuta
accettazione     formale     dell'offerta     economica      relativa
all'accreditamento. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, sono applicate fino al  nuovo
esercizio delle competenze regolamentari del Ministro dello  sviluppo
economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto
1988, n. 400, nella  materia  disciplinata  dal  citato  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico n. 93 del 2017. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 17  e  18,
          comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo  economico
          21 aprile 2017, n. 93 (Regolamento  recante  la  disciplina
          attuativa della normativa sui controlli degli strumenti  di
          misura in servizio e sulla  vigilanza  sugli  strumenti  di
          misura conformi alla normativa nazionale e europea): 
                «Art. 17 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati i seguenti
          regolamenti e provvedimenti ministeriali: 
                  a)  decreto  del   Ministro   dell'industria,   del
          commercio  e  dell'artigianato  28  marzo  2000,  n.   182,
          concernente il regolamento recante modifica e  integrazione
          della  disciplina  della  verificazione   periodica   degli
          strumenti metrici in  materia  di  commercio  e  camere  di
          commercio, fatte salve le  abrogazioni  disposte  dall'art.
          11, comma 1, del medesimo decreto; 
                  b) decreto del Ministro delle attivita'  produttive
          10 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n. 39 del  15  febbraio  2002,  recante
          condizioni e modalita' di riconoscimento dell'idoneita' dei
          laboratori  all'esecuzione  della  verificazione  periodica
          degli strumenti di misura; 
                  c)  decreto  del  Vice  Ministro   dello   sviluppo
          economico  29  agosto  2007,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 225 del 27 settembre
          2007, concernente vigilanza sul mercato degli strumenti  di
          misura  di  cui  all'art.  14  del  decreto  legislativo  2
          febbraio 2007, n. 22, che attua la direttiva 2004/22/CE; 
                  d) decreto del Ministro dello sviluppo economico 18
          gennaio 2011, n. 31, recante il regolamento  concernente  i
          criteri  per   l'esecuzione   dei   controlli   metrologici
          successivi sui gli strumenti  per  pesare  a  funzionamento
          automatico, ai sensi del  decreto  legislativo  2  febbraio
          2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE; 
                  e) decreto del Ministro dello sviluppo economico 18
          gennaio 2011, n. 32, recante il regolamento  concernente  i
          criteri  per   l'esecuzione   dei   controlli   metrologici
          successivi  sui  sistemi  per  la  misurazione  continua  e
          dinamica di quantita' di  liquidi  diversi,  ai  sensi  del
          decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della
          direttiva 2004/22/CE; 
                  f) decreto del Ministro dello sviluppo economico 16
          aprile 2012, n. 75, recante il  regolamento  concernente  i
          criteri  per   l'esecuzione   dei   controlli   metrologici
          successivi  sui  contatori  del  gas  e  i  dispositivi  di
          conversione del volume, ai sensi del decreto legislativo  2
          febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE; 
                  g) decreto del Ministro dello sviluppo economico 30
          ottobre 2013, n. 155, recante il regolamento concernente  i
          criteri  per   l'esecuzione   dei   controlli   metrologici
          successivi sui contatori  dell'acqua  e  sui  contatori  di
          calore, ai sensi del decreto legislativo 2  febbraio  2007,
          n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE; 
                  h) decreto del Ministro dello sviluppo economico 24
          marzo 2015, n. 60, recante  il  regolamento  concernente  i
          criteri  per   l'esecuzione   dei   controlli   metrologici
          successivi sui contatori di energia  elettrica  attiva,  ai
          sensi del decreto  legislativo  2  febbraio  2007,  n.  22,
          attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID) e  modifiche  al
          decreto 16 aprile 2012, n. 75, concernente  i  criteri  per
          l'esecuzione dei controlli successivi sui contatori del gas
          e sui dispositivi di conversione del volume. 
                2. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          regolamento cessano di  trovare  applicazione  le  seguenti
          direttive ministeriali: 
                  a)   direttiva   del   Ministro   della   attivita'
          produttive  4  aprile  2003,  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del  22  ottobre
          2003, recente indirizzo e coordinamento tecnico in  materia
          di operazioni di verificazione periodica degli strumenti di
          misura; 
                  b)   direttiva   del   Ministro   delle   attivita'
          produttive  30  luglio  2004,  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del  27  ottobre
          2004, recante  la  definizione  delle  caratteristiche  dei
          sigilli di garanzia apposti sugli strumenti  di  misura  da
          parte dei laboratori  riconosciuti  idonei  a  eseguire  la
          verificazione periodica; 
                  c) direttiva del Ministro dello sviluppo  economico
          4 agosto 2011, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana n. 242 del  17  ottobre  2011,  recante
          indirizzo e coordinamento tecnico  in  materia  dicontrolli
          successivi sui distributori di carburanti  (eccetto  i  gas
          liquefatti)  di  cui  all'allegato  MI  -005  del   decreto
          legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; 
                  d) direttiva del Ministro dello sviluppo  economico
          14 ottobre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
          Repubblica italiana n. 293 del 17  dicembre  2011,  recante
          indirizzo e coordinamento tecnico in materia di  operazione
          di verificazione dei distributori  di  carburanti  conformi
          alla  direttiva  2004/22/CE,   attuata   con   il   decreto
          legislativo  2  febbraio  2007,   n.   22,   associati   ad
          apparecchiature  ausiliarie  ammesse   alla   verificazione
          metrica ai sensi della normativa nazionale; 
                  e) direttiva del Ministro dello sviluppo  economico
          14 marzo 2013, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana n.  102  del  3  maggio  2013,  recante
          indirizzo e coordinamento tecnico in materia di  operazione
          di verificazione di distributori di carburante associati ad
          apparecchiature ausiliarie e di armonizzazione tecnica alla
          normativa europea; 
                  f) direttiva del Ministro dello sviluppo  economico
          12 maggio 2014, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana n. 165  del  18  luglio  2014,  recante
          indirizzo e coordinamento tecnico in materia di  operazione
          di verificazione dei dispositivi di conversione del volume,
          di  semplificazione  e  di  armonizzazione   tecnica   alla
          normativa europea.» 
                «Art. 18 (Disposizioni transitorie e  finali).  -  1.
          (Omissis). 
                2.  Gli  organismi  gia'  abilitati   ad   effettuare
          verificazioni periodiche in conformita'  alle  disposizioni
          dei decreti  abrogati  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  1,
          riprodotte o comunque non in contrasto con disposizioni del
          presente decreto,  continuano  a  svolgere  tali  attivita'
          senza soluzione di  continuita',  a  semplice  richiesta  e
          senza oneri, e in sede  di  verificazione  periodica  degli
          strumenti sottoposti alla normativa  nazionale,  quando  ne
          ricorrono le condizioni, utilizzano gli stessi sigilli  con
          gli elementi identificativi assegnati da Unioncamere per la
          verificazione dei corrispondenti strumenti sottoposti  alla
          normativa europea. Le camere di commercio e  gli  organismi
          abilitati  ad  effettuare   verificazioni   periodiche   in
          conformita' alle disposizioni dei decreti abrogati che  non
          trovano  corrispondenza  nelle  disposizioni  del  presente
          decreto, continuano transitoriamente  a  svolgerle  per  un
          periodo massimo di diciotto mesi dall'entrata in vigore del
          presente regolamento, applicando,  in  quanto  compatibili,
          tutte  le  procedure   di   verifica,   gli   obblighi   di
          comunicazione e quelli  relativi  all'istituzione  ed  alla
          tenuta  del  libretto  metrologico  previsti  dal  presente
          regolamento. 
                (Omissis).». 
              - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della citata  legge
          n. 400 del 1988 e' riportato nelle Note all'art. 21.