Art. 42 Controllo degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea 1. Il periodo transitorio previsto all'articolo 18, comma 2, secondo periodo del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, e' prorogato al 30 giugno 2020, per gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformita' alle disposizioni abrogate dall'articolo 17 del predetto decreto, che, alla data del 18 marzo 2019, dimostrino l'avvenuta accettazione formale dell'offerta economica di accreditamento. 2. Gli organismi che non hanno presentato domanda di accreditamento entro il 18 marzo 2019 possono continuare ad operare fino al 30 giugno 2020 a decorrere dalla data della domanda, da presentarsi entro il termine del 30 settembre 2019, dimostrando l'avvenuta accettazione formale dell'offerta economica relativa all'accreditamento. 3. Le disposizioni di cui al comma 1, sono applicate fino al nuovo esercizio delle competenze regolamentari del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella materia disciplinata dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 93 del 2017.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente degli articoli 17 e 18, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93 (Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea): «Art. 17 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati i seguenti regolamenti e provvedimenti ministeriali: a) decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 182, concernente il regolamento recante modifica e integrazione della disciplina della verificazione periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e camere di commercio, fatte salve le abrogazioni disposte dall'art. 11, comma 1, del medesimo decreto; b) decreto del Ministro delle attivita' produttive 10 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 15 febbraio 2002, recante condizioni e modalita' di riconoscimento dell'idoneita' dei laboratori all'esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura; c) decreto del Vice Ministro dello sviluppo economico 29 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 225 del 27 settembre 2007, concernente vigilanza sul mercato degli strumenti di misura di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, che attua la direttiva 2004/22/CE; d) decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 gennaio 2011, n. 31, recante il regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui gli strumenti per pesare a funzionamento automatico, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE; e) decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 gennaio 2011, n. 32, recante il regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantita' di liquidi diversi, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE; f) decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 aprile 2012, n. 75, recante il regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE; g) decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2013, n. 155, recante il regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE; h) decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2015, n. 60, recante il regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID) e modifiche al decreto 16 aprile 2012, n. 75, concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli successivi sui contatori del gas e sui dispositivi di conversione del volume. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di trovare applicazione le seguenti direttive ministeriali: a) direttiva del Ministro della attivita' produttive 4 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 22 ottobre 2003, recente indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione periodica degli strumenti di misura; b) direttiva del Ministro delle attivita' produttive 30 luglio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 27 ottobre 2004, recante la definizione delle caratteristiche dei sigilli di garanzia apposti sugli strumenti di misura da parte dei laboratori riconosciuti idonei a eseguire la verificazione periodica; c) direttiva del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 17 ottobre 2011, recante indirizzo e coordinamento tecnico in materia dicontrolli successivi sui distributori di carburanti (eccetto i gas liquefatti) di cui all'allegato MI -005 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; d) direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 ottobre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2011, recante indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazione di verificazione dei distributori di carburanti conformi alla direttiva 2004/22/CE, attuata con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, associati ad apparecchiature ausiliarie ammesse alla verificazione metrica ai sensi della normativa nazionale; e) direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 marzo 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 3 maggio 2013, recante indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazione di verificazione di distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie e di armonizzazione tecnica alla normativa europea; f) direttiva del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 165 del 18 luglio 2014, recante indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazione di verificazione dei dispositivi di conversione del volume, di semplificazione e di armonizzazione tecnica alla normativa europea.» «Art. 18 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. (Omissis). 2. Gli organismi gia' abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformita' alle disposizioni dei decreti abrogati ai sensi dell'art. 17, comma 1, riprodotte o comunque non in contrasto con disposizioni del presente decreto, continuano a svolgere tali attivita' senza soluzione di continuita', a semplice richiesta e senza oneri, e in sede di verificazione periodica degli strumenti sottoposti alla normativa nazionale, quando ne ricorrono le condizioni, utilizzano gli stessi sigilli con gli elementi identificativi assegnati da Unioncamere per la verificazione dei corrispondenti strumenti sottoposti alla normativa europea. Le camere di commercio e gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformita' alle disposizioni dei decreti abrogati che non trovano corrispondenza nelle disposizioni del presente decreto, continuano transitoriamente a svolgerle per un periodo massimo di diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, applicando, in quanto compatibili, tutte le procedure di verifica, gli obblighi di comunicazione e quelli relativi all'istituzione ed alla tenuta del libretto metrologico previsti dal presente regolamento. (Omissis).». - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della citata legge n. 400 del 1988 e' riportato nelle Note all'art. 21.