Art. 43 
 
 
                  Semplificazione degli adempimenti 
            per la gestione degli enti del Terzo settore 
 
  1. All'articolo 5 del  decreto-legge  28  dicembre  2013,  n.  149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.  13,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, secondo periodo, le parole  «del  finanziamento  o
del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, in  caso  di
finanziamenti o contributi di importo unitario inferiore o  uguale  a
euro 500, entro il mese  di  marzo  dell'anno  solare  successivo  se
complessivamente superiori nell'anno a tale importo»; 
    b) al comma 3, quarto periodo, dopo  le  parole  «contestualmente
alla sua trasmissione» sono aggiunte le seguenti:  «,  anche  tramite
PEC,»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Ai sensi e per  gli
effetti del presente articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti
politici: 
      a) le fondazioni, le associazioni e i comitati la  composizione
dei cui organi direttivi o di gestione e' determinata in tutto  o  in
parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, o l'attivita'
dei quali si co-ordina con  questi  ultimi  anche  in  conformita'  a
previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi; 
      b) le fondazioni, le associazioni e i  comitati  i  cui  organi
direttivi o di gestione sono composti per almeno un terzo  da  membri
di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che  sono  o
sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento  nazionale
o europeo o di assemblee elettive regionali o locali  di  comuni  con
piu' di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto,  nei
sei anni precedenti,  incarichi  di  governo  al  livello  nazionale,
regionale o locale, in comuni con piu' di 15.000 abitanti; 
      c) le fondazioni, le associazioni  e  i  comitati  che  erogano
somme a titolo di liberalita'  o  contribuiscono  in  misura  pari  o
superiore a euro  5.000  l'anno  al  finanziamento  di  iniziative  o
servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici  o
loro articolazioni, di membri  di  organi  o  articolazioni  comunque
denominate di partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari
di  cariche  istituzionali  nell'ambito  di  organi  elettivi  o   di
governo.»; 
      d) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis.  Il  comma
4, lettera b), non si applica agli enti del  Terzo  settore  iscritti
nel Registro unico nazionale  di  cui  all'articolo  45  del  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il comma 4,  lettera  b),  non  si
applica altresi' alle  fondazioni,  alle  associazioni,  ai  comitati
appartenenti alle confessioni religiose con  le  quali  lo  Stato  ha
stipulato patti, accordi o intese». 
  2. Fino all'operativita' del Registro  unico  nazionale  del  Terzo
settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, il requisito dell'iscrizione nel predetto  registro  previsto
dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013,  n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.
13, s'intende  soddisfatto  con  l'iscrizione  in  uno  dei  registri
previsti dalle normative di  settore,  ai  sensi  dell'articolo  101,
comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 
  3. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 11, terzo periodo, le parole «entro  il  mese  solare
successivo  a  quello  di  percezione,  in  apposito  registro»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il mese solare successivo a  quello
di percezione ovvero, in caso  di  contributi,  prestazioni  o  altre
forme di sostegno di importo unitario inferiore o uguale a euro  500,
entro   il   mese   di   marzo   dell'anno   solare   successivo   se
complessivamente superiori nell'anno  a  tale  importo,  in  apposito
registro numerato progressivamente  e  firmato  su  ogni  foglio  dal
rappresentante legale o dal tesoriere,»; al quarto periodo,le  parole
«e in ogni caso l'annotazione deve  essere  eseguita  entro  il  mese
solare successivo a quello di percezione» sono soppresse; 
  a-bis) al comma 14, primo periodo, dopo  le  parole:  «nel  proprio
sito internet» sono inserite le seguenti: «ovvero per le liste di cui
al comma 11, nel sito internet del partito o del  movimento  politico
sotto il cui  contrassegno  si  sono  presentate  nella  competizione
elettorale,»; 
    b) al comma 21 dopo le parole «e 12» sono aggiunte le seguenti:«,
primo periodo,»;  alla  fine  del  primo  periodo  sono  aggiunte  le
seguenti parole:  «,  se  entro  tre  mesi  dal  ricevimento  non  ha
provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa  delle
ammende in conformita' al  comma  13»  e,  in  fine,  dopo  il  primo
periodo, e' aggiunto il seguente: «In caso di violazione del  divieto
di cui al comma 12, secondo periodo, si applicano le sanzioni di  cui
al primo periodo del presente comma se entro  tre  mesi  dalla  piena
conoscenza della sussistenza delle  condizioni  ostative  di  cui  al
comma 12, secondo periodo, il partito o  movimento  politico  non  ha
provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa  delle
ammende in conformita' al comma 13.»; 
  b-bis) dopo il comma 26 e' inserito il seguente: 
  «26-bis. Al fine di consentire i controlli previsti dalle norme  di
legge, la Commissione di garanzia degli statuti e per la  trasparenza
ed il controllo dei rendiconti dei partiti e dei  movimenti  politici
puo'  accedere  alle  banche  dati  gestite   dalle   amministrazioni
pubbliche o da enti che, a  diverso  titolo,  sono  competenti  nella
materia elettorale  o  che  esercitino  funzioni  nei  confronti  dei
soggetti equiparati  ai  partiti  e  ai  movimenti  politici.  Per  i
medesimi fini e per l'esercizio delle  funzioni  istituzionali  della
Commissione possono essere  predisposti  protocolli  d'intesa  con  i
citati enti o amministrazioni»; 
    c) al comma 28, dopo il primo periodo, e'  aggiunto  in  fine  il
seguente: «E' fatto  salvo  quanto  disposto  all'articolo  5,  comma
4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.»; 
    d) dopo il comma 28 sono inseriti i seguenti: «28-bis. In  deroga
al comma 28, alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati di  cui
all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, i
termini fissati  al  mese  solare  successivo  dal  comma  11,  terzo
periodo, del presente articolo e dall'articolo 5, comma 3, del citato
decreto-legge n. 149 del 2013, si intendono fissati, salvo che per  i
comitati  elettorali,  al  secondo  mese  solare   successivo.   Alle
fondazioni, alle associazioni e ai comitati di cui al  primo  periodo
non si applica il comma 12, primo periodo; ai medesimi enti il  comma
12, secondo periodo, non si applica in caso di  elargizioni  disposte
da persone fisiche maggiorenni straniere. Agli enti di cui al secondo
periodo, in caso di violazione degli  ulteriori  divieti  di  cui  al
comma 12 del presente articolo,  il  comma  21  si  applica  solo  in
relazione a contributi, prestazioni o  altre  forme  di  sostegno  di
importo superiore nell'anno a euro 500. Ai  medesimi  enti  e'  fatto
divieto di devolvere, in tutto o in parte, le elargizioni in  denaro,
i contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno a carattere
patrimoniale ricevuti ai sensi del  secondo  periodo  in  favore  dei
partiti, dei movimenti politici, delle liste elettorali e di  singoli
candidati alla  carica  di  sindaco.  Le  elargizioni  in  denaro,  i
contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno  a  carattere
patrimoniale di cui al precedente periodo devono essere  annotati  in
separata e distinta voce del bilancio d'esercizio. 
  28-ter. Alle  fondazioni,  alle  associazioni  e  ai  comitati  che
violano gli obblighi previsti dal comma  28-bis,  la  Commissione  di
garanzia degli statuti e  per  la  trasparenza  e  il  controllo  dei
rendiconti dei partiti politici applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria di importo non inferiore al  triplo  e  non  superiore  al
quintuplo del valore delle elargizioni  in  denaro,  dei  contributi,
delle prestazioni  o  delle  altre  forme  di  sostegno  a  carattere
patrimoniale ricevuti». 
  4. I termini di cui all'articolo 1, comma  28-bis,  primo  periodo,
della legge 9 gennaio 2019,  n.  3,  si  applicano  agli  adempimenti
relativi  ad  elargizioni,  finanziamenti  e  contributi  ricevuti  a
partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata  in
vigore della medesima legge. 
  4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 101, comma 2,  del
codice del Terzo settore, di cui  al  decreto  legislativo  3  luglio
2017, n. 117, i termini per l'adeguamento degli statuti  delle  bande
musicali, delle organizzazioni non  lucrative  di  utilita'  sociale,
delle  organizzazioni  di  volontariato  e  delle   associazioni   di
promozione sociale sono prorogati al 30 giugno 2020. Il  termine  per
il medesimo adeguamento da parte delle imprese sociali, in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo  3
luglio 2017, n. 112, e' differito al 30 giugno 2020. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge  28
          dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 febbraio 2014, n. 13 (Abolizione del finanziamento
          pubblico diretto, disposizioni  per  la  trasparenza  e  la
          democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione
          volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art.   5   (Norme   per   la   trasparenza   e    la
          semplificazione). - 1. I  partiti  politici  assicurano  la
          trasparenza  e  l'accesso  alle  informazioni  relative  al
          proprio assetto statutario,  agli  organi  associativi,  al
          funzionamento interno e ai bilanci, compresi i  rendiconti,
          anche mediante la realizzazione di  un  sito  internet  che
          rispetti i principi di  elevata  accessibilita',  anche  da
          parte   delle   persone   disabili,   di   completezza   di
          informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilita',
          di  semplicita'   di   consultazione,   di   qualita',   di
          omogeneita' e di interoperabilita'. 
                2. Entro il 15  luglio  di  ciascun  anno,  nei  siti
          internet dei partiti politici sono pubblicati  gli  statuti
          dei partiti medesimi, dopo il controllo di  conformita'  di
          cui all'art. 4, comma 2,  del  presente  decreto,  nonche',
          dopo il controllo  di  regolarita'  e  conformita'  di  cui
          all'art. 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n.  96,  il
          rendiconto di esercizio  corredato  della  relazione  sulla
          gestione  e  della  nota  integrativa,  la  relazione   del
          revisore o  della  societa'  di  revisione,  ove  prevista,
          nonche'  il  verbale  di  approvazione  del  rendiconto  di
          esercizio  da  parte  del  competente  organo  del  partito
          politico.   Delle   medesime    pubblicazioni    e'    resa
          comunicazione ai Presidenti delle Camere  e  data  evidenza
          nel sito internet ufficiale del  Parlamento  italiano.  Nel
          medesimo sito internet sono altresi' pubblicati,  ai  sensi
          del decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  i  dati
          relativi alla situazione  patrimoniale  e  di  reddito  dei
          titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento.
          Ai fini di tale pubblicazione, i membri del Parlamento e  i
          titolari  di  cariche  di  Governo  comunicano  la  propria
          situazione patrimoniale e di  reddito  nelle  forme  e  nei
          termini di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441. 
                2-bis.  I  soggetti  obbligati   alle   dichiarazioni
          patrimoniale e di reddito, ai sensi della  legge  5  luglio
          1982, n. 441, e successive modificazioni, devono  corredare
          le  stesse  dichiarazioni  con  l'indicazione   di   quanto
          ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati  costituiti  a
          loro sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalita'
          per ogni importo superiore alla somma di 500  euro  l'anno.
          Di tali dichiarazioni e' data evidenza  nel  sito  internet
          ufficiale del Parlamento italiano  quando  sono  pubblicate
          nel  sito  internet  del  rispettivo  ente.  I   contributi
          ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo
          del Parlamento, o comunque dopo lo scioglimento  anticipato
          delle Camere,  sono  pubblicati  entro  i  quindici  giorni
          successivi al loro ricevimento. 
                3. I rappresentanti legali  dei  partiti  beneficiari
          dei finanziamenti o dei contributi erogati  in  favore  dei
          partiti politici iscritti nel registro di  cui  all'art.  4
          sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera  dei
          deputati  l'elenco   dei   soggetti   che   hanno   erogato
          finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno,
          a  euro  500,  e  la  relativa  documentazione   contabile.
          L'obbligo  di  cui  al  periodo  precedente   deve   essere
          adempiuto entro il  mese  solare  successivo  a  quello  di
          percezione ovvero, in caso di finanziamenti o contributi di
          importo unitario inferiore o uguale a euro  500,  entro  il
          mese   di   marzo   dell'anno    solare    successivo    se
          complessivamente superiori nell'anno  a  tale  importo.  In
          caso di inadempienza al predetto obbligo ovvero in caso  di
          dichiarazioni   mendaci,   si   applica    la    disciplina
          sanzionatoria di cui  al  sesto  comma  dell'art.  4  della
          citata legge n. 659 del 1981.  L'elenco  dei  soggetti  che
          hanno erogato i predetti finanziamenti  o  contributi  e  i
          relativi  importi  e'  pubblicato  in  maniera   facilmente
          accessibile nel  sito  internet  ufficiale  del  Parlamento
          italiano  contestualmente  alla  sua  trasmissione,   anche
          tramite PEC, alla Presidenza  della  Camera.  L'elenco  dei
          soggetti che  hanno  erogato  i  predetti  finanziamenti  o
          contributi  e  i  relativi  importi  e'  pubblicato,   come
          allegato al rendiconto di esercizio, nel sito internet  del
          partito politico. Ai fini dell'ottemperanza  agli  obblighi
          di pubblicazione nei siti  internet  di  cui  al  quarto  e
          quinto periodo del  presente  comma  non  e'  richiesto  il
          rilascio del consenso espresso degli interessati. 
                4. Ai sensi e per gli effetti del presente  articolo,
          sono equiparati ai partiti e movimenti politici: 
                  a) le fondazioni, le associazioni e i  comitati  la
          composizione dei cui organi  direttivi  o  di  gestione  e'
          determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti
          o movimenti politici, o l'attivita' dei quali  si  coordina
          con  questi  ultimi  anche  in  conformita'  a   previsioni
          contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi; 
                  b) le fondazioni, le associazioni e  i  comitati  i
          cui organi direttivi o di gestione sono composti per almeno
          un terzo  da  membri  di  organi  di  partiti  o  movimenti
          politici ovvero persone che sono o sono state, nei sei anni
          precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o  di
          assemblee elettive regionali o locali di comuni con piu' di
          15.000 abitanti, ovvero che ricoprono  o  hanno  ricoperto,
          nei sei anni precedenti, incarichi di  governo  al  livello
          nazionale, regionale o locale, in comuni con piu' di 15.000
          abitanti; 
                  c) le fondazioni, le associazioni e i comitati  che
          erogano somme a titolo di liberalita' o  contribuiscono  in
          misura  pari  o  superiore   a   euro   5.000   l'anno   al
          finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito  in
          favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni,
          di membri di organi o articolazioni comunque denominate  di
          partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari  di
          cariche istituzionali nell'ambito di organi elettivi  o  di
          governo. 
              4-bis. Il comma 4, lettera b), non si applica agli enti
          del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale  di
          cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.
          117. Il comma 4, lettera b), non si applica  altresi'  alle
          fondazioni, alle  associazioni,  ai  comitati  appartenenti
          alle  confessioni  religiose  con  le  quali  lo  Stato  ha
          stipulato patti, accordi o intese.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 45 del  decreto
          legislativo  3  luglio  2017,  n.  117  (Codice  del  Terzo
          settore, a norma dell'art. 1, comma 2,  lettera  b),  della
          legge 6 giugno 2016, n. 106): 
                «Art.  45  (Registro  unico   nazionale   del   Terzo
          settore). - 1. Presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e' istituito il Registro unico  nazionale
          del  Terzo  settore,   operativamente   gestito   su   base
          territoriale e con modalita' informatiche in collaborazione
          con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine,
          individua, entro centottanta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto,  la  struttura  competente.
          Presso  le  Regioni,  la  struttura  di  cui   al   periodo
          precedente e' indicata come «Ufficio regionale del Registro
          unico nazionale del  Terzo  settore».  Presso  le  Province
          autonome la stessa  assume  la  denominazione  di  «Ufficio
          provinciale  del  Registro  unico   nazionale   del   Terzo
          settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
          individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale
          non generale disponibile a legislazione vigente la  propria
          struttura competente  di  seguito  indicata  come  «Ufficio
          statale del Registro unico nazionale del Terzo settore». 
                2. Il registro e' pubblico ed e' reso  accessibile  a
          tutti gli interessati in modalita' telematica.». 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 3 dell'art.
          101 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017: 
                «Art. 101 (Norme  transitorie  e  di  attuazione).  -
          (Omissis). 
                2. Fino all'operativita' del Registro unico nazionale
          del  Terzo  settore,  continuano  ad  applicarsi  le  norme
          previgenti  ai   fini   e   per   gli   effetti   derivanti
          dall'iscrizione   degli   enti    nei    Registri    Onlus,
          Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di  promozione
          sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili  del
          presente decreto entro ventiquattro mesi dalla  data  della
          sua entrata in vigore.  Entro  il  medesimo  termine,  esse
          possono modificare i propri statuti con le modalita'  e  le
          maggioranze previste per  le  deliberazioni  dell'assemblea
          ordinaria al fine  di  adeguarli  alle  nuove  disposizioni
          inderogabili  o  di  introdurre  clausole   che   escludono
          l'applicazione di nuove  disposizioni  derogabili  mediante
          specifica clausola statutaria. 
                3. Il requisito  dell'iscrizione  al  Registro  unico
          nazionale del Terzo settore previsto dal presente  decreto,
          nelle  more  dell'istituzione  del  Registro  medesimo,  si
          intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli
          enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno
          dei  registri  attualmente  previsti  dalle  normative   di
          settore. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dei commi 11, 14, 21, 28,  28-bis
          e 28-ter dell'art. 1 della legge  19  gennaio  2019,  n.  3
          (Misure per il  contrasto  dei  reati  contro  la  pubblica
          amministrazione, nonche' in  materia  di  prescrizione  del
          reato e in materia di trasparenza dei partiti  e  movimenti
          politici), come modificato dalla presente legge: 
                «11.  Con  l'elargizione  di  contributi  in   denaro
          complessivamente  superiori  nell'anno  a  euro   500   per
          soggetto erogatore, o  di  prestazioni  o  altre  forme  di
          sostegno di valore equivalente per  soggetto  erogatore,  a
          partiti  o  movimenti  politici  di  cui  all'art.  18  del
          decreto-legge 28 dicembre 2013,  n.  149,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonche'
          alle  liste  e  ai  candidati  alla   carica   di   sindaco
          partecipanti alle elezioni amministrative  nei  comuni  con
          popolazione superiore a 15.000 abitanti, s'intende prestato
          il consenso alla pubblicita' dei dati da parte dei predetti
          soggetti erogatori. E' fatto divieto ai partiti o movimenti
          politici di ricevere  contributi,  prestazioni  gratuite  o
          altre  forme  di  sostegno  a  carattere  patrimoniale,  in
          qualsiasi  modo  erogati,   ivi   compresa   la   messa   a
          disposizione con  carattere  di  stabilita'  di  servizi  a
          titolo gratuito, da parte di persone fisiche o enti che  si
          dichiarino contrari alla pubblicita' dei relativi dati. Per
          i contributi, le prestazioni o altre forme di  sostegno  di
          cui al primo periodo sono annotati, entro  il  mese  solare
          successivo a  quello  di  percezione  ovvero,  in  caso  di
          contributi,  prestazioni  o  altre  forme  di  sostegno  di
          importo unitario inferiore o uguale a euro  500,  entro  il
          mese   di   marzo   dell'anno    solare    successivo    se
          complessivamente superiori nell'anno  a  tale  importo,  in
          apposito registro numerato progressivamente  e  firmato  su
          ogni foglio dal  rappresentante  legale  o  dal  tesoriere,
          custodito presso la sede legale  del  partito  o  movimento
          politico,   l'identita'   dell'erogante,   l'entita'    del
          contributo o il valore della prestazione  o  della  diversa
          forma di sostegno e la data  dell'erogazione.  In  caso  di
          scioglimento anche di una sola Camera, il termine  indicato
          al terzo periodo e' ridotto a  quindici  giorni  decorrenti
          dalla data dello scioglimento. Entro gli stessi termini  di
          cui al terzo e al quarto periodo, i  dati  annotati  devono
          risultare dal rendiconto di cui all'art. 8  della  legge  2
          gennaio 1997, n. 2, ed essere pubblicati nel sito  internet
          istituzionale del partito o movimento politico, ovvero  nel
          sito internet della lista o del candidato di cui  al  primo
          periodo del presente comma, per un tempo  non  inferiore  a
          cinque   anni.   Sono   esenti   dall'applicazione    delle
          disposizioni del presente comma le  attivita'  a  contenuto
          non commerciale, professionale  o  di  lavoro  autonomo  di
          sostegno volontario all'organizzazione  e  alle  iniziative
          del partito o movimento politico, fermo restando per  tutte
          le elargizioni l'obbligo di rilasciarne  ricevuta,  la  cui
          matrice viene conservata, per finalita'  di  computo  della
          complessiva entita' dei contributi riscossi dal  partito  o
          movimento politico. 
                (Omissis). 
                14. Entro il quattordicesimo  giorno  antecedente  la
          data delle competizioni  elettorali  di  qualunque  genere,
          escluse  quelle  relative  a  comuni  con  meno  di  15.000
          abitanti, i partiti e  i  movimenti  politici,  nonche'  le
          liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l'obbligo di
          pubblicare nel proprio sito internet ovvero per le liste di
          cui al comma 11,  nel  sito  internet  del  partito  o  del
          movimento  politico  sotto  il  cui  contrassegno  si  sono
          presentate nella  competizione  elettorale,  il  curriculum
          vitae fornito dai loro candidati e il relativo  certificato
          penale  rilasciato  dal  casellario  giudiziale  non  oltre
          novanta  giorni   prima   della   data   fissata   per   la
          consultazione elettorale. Ai  fini  dell'ottemperanza  agli
          obblighi di pubblicazione  nel  sito  internet  di  cui  al
          presente comma non e' richiesto il consenso espresso  degli
          interessati. Nel caso in  cui  il  certificato  penale  sia
          richiesto da coloro che intendono candidarsi alle  elezioni
          di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati
          i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto  la
          propria responsabilita' ai sensi  dell'art.  47  del  testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          che la richiesta  di  tali  certificati  e'  finalizzata  a
          rendere pubblici i dati ivi contenuti  in  occasione  della
          propria candidatura, le  imposte  di  bollo  e  ogni  altra
          spesa, imposta e diritto dovuti  ai  pubblici  uffici  sono
          ridotti della meta' 
                (Omissis). 
                21. Al partito o al movimento politico  che  viola  i
          divieti di cui ai commi 11, secondo periodo,  e  12,  primo
          periodo,  del  presente  articolo  la  Commissione  per  la
          trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei
          movimenti politici, di cui all'art. 9, comma 3, della legge
          6 luglio 2012, n. 96, applica  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria  di  importo  non  inferiore  al  triplo  e  non
          superiore al quintuplo del  valore  dei  contributi,  delle
          prestazioni o delle altre forme  di  sostegno  a  carattere
          patrimoniale ricevuti, se entro tre  mesi  dal  ricevimento
          non ha provveduto al versamento del corrispondente  importo
          alla cassa delle ammende in conformita'  al  comma  13.  In
          caso di violazione del divieto di cui al comma 12,  secondo
          periodo, si applicano le sanzioni di cui al  primo  periodo
          del presente comma se entro tre mesi dalla piena conoscenza
          della sussistenza delle condizioni ostative di cui al comma
          12, secondo periodo, il partito o movimento politico non ha
          provveduto al versamento del  corrispondente  importo  alla
          cassa delle ammende in conformita' al comma 13. 
                (Omissis). 
                26-bis. Al fine di consentire  i  controlli  previsti
          dalle norme di legge,  la  Commissione  di  garanzia  degli
          statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti
          dei partiti e dei movimenti  politici  puo'  accedere  alle
          banche dati gestite dalle amministrazioni  pubbliche  o  da
          enti che, a diverso titolo, sono competenti  nella  materia
          elettorale o che  esercitino  funzioni  nei  confronti  dei
          soggetti equiparati ai partiti e ai movimenti politici. Per
          i  medesimi  fini  e   per   l'esercizio   delle   funzioni
          istituzionali della Commissione possono essere  predisposti
          protocolli d'intesa con i citati enti o amministrazioni. 
                (Omissis). 
                28. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni  di
          cui  ai  commi  da  11  a  27  del  presente  articolo,  le
          fondazioni, le associazioni e i comitati di cui all'art. 5,
          comma 4,  del  decreto-legge  28  dicembre  2013,  n.  149,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio
          2014, n. 13, come sostituito  dal  comma  20  del  presente
          articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti  politici,
          a  prescindere  dall'iscrizione  del  partito  o  movimento
          politico cui sono collegati nel registro di cui all'art.  4
          del medesimo decreto-legge n. 149 del 2013. E' fatto  salvo
          quanto disposto all'art. 5, comma 4-bis, del  decreto-legge
          28 dicembre 2013, n. 149,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. 
                28-bis. In deroga al comma 28, alle fondazioni,  alle
          associazioni e ai comitati di cui all'art. 5, comma 4,  del
          decreto-legge 28 dicembre 2013,  n.  149,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  21  febbraio  2014,  n.  13,  i
          termini fissati al mese solare  successivo  dal  comma  11,
          terzo periodo, del presente articolo e dall'art.  5,  comma
          3, del citato decreto-legge n. 149 del 2013,  si  intendono
          fissati, salvo che per i comitati  elettorali,  al  secondo
          mese solare successivo. Alle fondazioni, alle  associazioni
          e ai comitati di cui al primo periodo  non  si  applica  il
          comma 12, primo periodo; ai  medesimi  enti  il  comma  12,
          secondo periodo, non si  applica  in  caso  di  elargizioni
          disposte da persone  fisiche  maggiorenni  straniere.  Agli
          enti di cui al secondo periodo, in caso di violazione degli
          ulteriori divieti di cui al comma 12 del presente articolo,
          il comma 21 si applica  solo  in  relazione  a  contributi,
          prestazioni o altre forme di sostegno di importo  superiore
          nell'anno a euro 500. Ai medesimi enti e' fatto divieto  di
          devolvere, in tutto o in parte, le elargizioni in denaro, i
          contributi, le prestazioni o le altre forme di  sostegno  a
          carattere  patrimoniale  ricevuti  ai  sensi  del   secondo
          periodo in favore  dei  partiti,  dei  movimenti  politici,
          delle liste elettorali e di singoli candidati  alla  carica
          di sindaco. Le elargizioni  in  denaro,  i  contributi,  le
          prestazioni o  le  altre  forme  di  sostegno  a  carattere
          patrimoniale di cui al  precedente  periodo  devono  essere
          annotati  in  separata  e  distinta   voce   del   bilancio
          d'esercizio. 
                28-ter.  Alle  fondazioni,  alle  associazioni  e  ai
          comitati  che  violano  gli  obblighi  previsti  dal  comma
          28-bis, la Commissione di garanzia degli statuti e  per  la
          trasparenza e  il  controllo  dei  rendiconti  dei  partiti
          politici applica la sanzione amministrativa  pecuniaria  di
          importo  non  inferiore  al  triplo  e  non  superiore   al
          quintuplo del  valore  delle  elargizioni  in  denaro,  dei
          contributi,  delle  prestazioni  o  delle  altre  forme  di
          sostegno a carattere patrimoniale ricevuti. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art.  17
          del decreto legislativo 3 luglio 2017,  n.  112  (Revisione
          della disciplina in materia di  impresa  sociale,  a  norma
          dell'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016,
          n. 106): 
                «Art. 17 (Norme di coordinamento  e  transitorie).  -
          (Omissis). 
                3. Le imprese  sociali  gia'  costituite  al  momento
          dell'entrata in vigore del presente  decreto,  si  adeguano
          alle disposizioni del presente decreto entro diciotto  mesi
          dalla data della sua entrata in vigore. Entro  il  medesimo
          termine, esse possono modificare i propri  statuti  con  le
          modalita' e le maggioranze previste  per  le  deliberazioni
          dell'assemblea ordinaria al fine di  adeguarli  alle  nuove
          disposizioni inderogabili  o  di  introdurre  clausole  che
          escludono l'applicazione di nuove disposizioni,  derogabili
          mediante clausola statutaria. 
                (Omissis).».