Art. 44 
 
Semplificazione ed efficientamento dei  processi  di  programmazione,
  vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal  Fondo  per
  lo sviluppo e la coesione 
 
  1. Al fine di migliorare il coordinamento unitario  e  la  qualita'
degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle
politiche  di  coesione  dei  cicli  di   programmazione   2000/2006,
2007/2013 e 2014/2020, nonche' di accelerarne la spesa, per  ciascuna
Amministrazione centrale, Regione o Citta' metropolitana titolare  di
risorse a valere  sul  Fondo  per  lo  sviluppo  e  coesione  di  cui
all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.  88,  in
sostituzione della pluralita' degli attuali  documenti  programmatori
variamente denominati e tenendo conto degli interventi  ivi  inclusi,
l'Agenzia per la  coesione  territoriale  procede,  d'intesa  con  le
amministrazioni  interessate,  ad  una  riclassificazione   di   tali
strumenti  al  fine  di  sottoporre  all'approvazione  del  CIPE,  su
proposta del Ministro per il Sud, autorita' delegata per la coesione,
entro quattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato
«Piano sviluppo e coesione», con modalita'  unitarie  di  gestione  e
monitoraggio. 
  2. Al fine di rafforzare il carattere unitario delle  politiche  di
coesione  e  della  relativa  programmazione  e  di  valorizzarne  la
simmetria  con  i  Programmi  Operativi  Europei,  ciascun  Piano  e'
articolato per aree tematiche, in analogia  agli  obiettivi  tematici
dell'Accordo di Partenariato,  con  conseguente  trasferimento  delle
funzioni attribuite ai rispettivi strumenti di governance,  istituiti
con  delibere  del  CIPE  o  comunque  previsti  dai   documenti   di
programmazione oggetto di riclassificazione, ad appositi Comitati  di
Sorveglianza, costituiti dalle  Amministrazioni  titolari  dei  Piani
operativi, ai quali partecipano rappresentanti del  Dipartimento  per
le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione  territoriale,
del Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica  e  rappresentanti,  per  i  Piani  di  competenza
regionale, dei Ministeri competenti per area tematica, ovvero, per  i
Piani  di  competenza  ministeriale,  rappresentanti  delle  regioni,
nonche' del partenariato  economico  e  sociale,  relativamente  agli
ambiti  di  cui  alle  lettere  d)  ed  e)  del  comma  3.   Per   la
partecipazione ai Comitati di sorveglianza non sono dovuti gettoni di
presenza,  compensi,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti  comunque
denominati. 
  3. I Comitati di sorveglianza di cui al comma 2, ferme restando  le
competenze specifiche normativamente attribuite alle  amministrazioni
centrali, regionali e alle Agenzie nazionali: 
    a) approvano la metodologia e i criteri usati  per  la  selezione
delle operazioni; 
    b) approvano le relazioni di attuazione e finali; 
  c) esaminano eventuali proposte di modifiche  al  Piano  operativo,
ovvero  esprimono  il  parere  ai  fini  della  sottoposizione  delle
modifiche stesse al CIPE; 
  d) esaminano ogni aspetto che incida  sui  risultati,  comprese  le
verifiche sull'attuazione; 
    e) esaminano i risultati delle valutazioni. 
  4. I Comitati di sorveglianza dei programmi attuativi regionali FSC
2007-2013  gia'  istituiti  integrano  la  propria   composizione   e
disciplina secondo quanto previsto dai commi 2 e 3. 
  5. Le  Amministrazioni  titolari  dei  Piani  sviluppo  e  coesione
monitorano gli interventi sul proprio sistema  gestionale  e  rendono
disponibili, con  periodicita'  bimestrale,  i  dati  di  avanzamento
finanziario, fisico  e  procedurale  alla  Banca  dati  Unitaria  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
ragioneria generale dello Stato secondo le disposizioni dell'articolo
1, comma 703, lettera l), della legge 23 dicembre 2014, n.  190.  Gli
interventi, pena esclusione dal finanziamento, sono identificati  con
il Codice Unico di Progetto (CUP). 
  6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, restano  in  ogni  caso
fermi le dotazioni  finanziarie  degli  strumenti  di  programmazione
oggetto di riclassificazione, come determinate alla data  di  entrata
in vigore del presente  decreto,  gli  interventi  individuati  e  il
relativo  finanziamento,  la  titolarita'  dei  programmi   o   delle
assegnazioni  deliberate  dal  CIPE  e  i  soggetti  attuatori,   ove
individuati anche nei documenti attuativi. 
  7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e  coesione  di
cui al comma 1 puo' contenere: 
    a)  gli  interventi  dotati  di  progettazione  esecutiva  o  con
procedura di aggiudicazione avviata alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto; 
    b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di  cui
alla  lettera  a),  siano  valutati  favorevolmente  da   parte   del
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione,  dell'Agenzia  per  la
coesione territoriale, d'intesa con le Amministrazioni titolari delle
risorse di cui al comma 1, in  ragione  dello  stato  di  avanzamento
della progettazione, dell'effettiva rispondenza  e  sinergia  con  le
priorita' di sviluppo dei territori e con  gli  obiettivi  strategici
del nuovo ciclo di programmazione dei fondi  europei,  nonche'  della
concomitante possibilita'  di  generare  obbligazioni  giuridicamente
vincolanti entro il 31 dicembre 2021. 
  8. L'Amministrazione titolare del  Piano  operativo  oggetto  della
riclassificazione, prevista al  comma  1,  resta  responsabile  della
selezione degli interventi, in sostituzione di quelli che risultavano
gia' finanziati alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
della   vigilanza   sulla   attuazione   dei   singoli    interventi,
dell'utilizzo   delle   risorse   per   fare   fronte   a    varianti
dell'intervento,  della  presentazione  degli  stati  di  avanzamento
nonche' delle richieste di erogazione delle risorse ai beneficiari. 
  9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il  CIPE,  con
la medesima delibera di approvazione del Piano sviluppo  e  coesione,
stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e  la  spesa,  le
misure di accompagnamento  alla  progettazione  e  all'attuazione  da
parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per
la coesione territoriale e della Struttura per  la  progettazione  di
beni ed edifici pubblici di cui  all'articolo  1,  comma  162,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non rientranti  nel
Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate con delibera  del  CIPE
su  proposta  del  Ministro  per  il  Sud,   di   concerto   con   le
amministrazioni competenti, limitatamente alle lettere b)  e  c)  del
presente comma, al fine di contribuire: 
  a) al finanziamento dei Piani sviluppo  e  coesione  relativi  alle
amministrazioni per le quali  risultino  fabbisogni  di  investimenti
superiori alle risorse assegnate ai sensi del comma 7; 
    b) al finanziamento di «Programmi di piccole opere e manutenzioni
straordinarie»    per    infrastrutture    stradali,     ferroviarie,
aeroportuali,  idriche,  nonche'   per   fronteggiare   il   dissesto
idrogeologico e per la messa in  sicurezza  di  scuole,  ospedali  ed
altre strutture pubbliche, da attuare  attraverso  lo  strumento  del
Contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n.  88  da  stipulare  per  singola  area
tematica; 
    c)  al  finanziamento  della   progettazione   degli   interventi
infrastrutturali. 
  11.  Resta  in  ogni  caso  fermo  il   vincolo   di   destinazione
territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27  dicembre
2013, n. 147. Restano, altresi', ferme le  norme  di  legge  relative
alle risorse di cui al comma 1, in quanto compatibili. 
  12. In relazione alle nuove risorse del Fondo sviluppo  e  coesione
attribuite con la legge  30  dicembre  2018,  n.  145  e  non  ancora
programmate alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  le
proposte di assegnazione di risorse da  sottoporre  al  CIPE  per  il
finanziamento di interventi infrastrutturali devono essere  corredate
della positiva valutazione tecnica da parte del Dipartimento  per  le
politiche di coesione. Salvo  diversa  e  motivata  previsione  nella
delibera di assegnazione del CIPE, tali assegnazioni decadono ove non
diano luogo a obbligazioni giuridicamente vincolanti entro  tre  anni
dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana della medesima delibera. Le  relative  risorse  non  possono
essere riassegnate alla medesima Amministrazione. 
  13. Al fine di supportare le Amministrazioni  di  cui  al  comma  2
nella progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali le
risorse destinate alla progettazione di cui al comma 10,  lettera  c)
finanziano  i  costi  della  progettazione   tecnica   dei   progetti
infrastrutturali che abbiano avuto la valutazione positiva  da  parte
delle strutture tecniche della Presidenza del Consiglio dei ministri,
sulla base dell'effettiva rispondenza alle priorita' di sviluppo e ai
fabbisogni del territorio, dell'eventuale necessita' di  fronteggiare
situazioni emergenziali, da sostenere da parte delle  Amministrazioni
titolari dei Piani operativi di cui al comma 1, anche  attraverso  il
ricorso alla Struttura  per  la  progettazione  di  beni  ed  edifici
pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della  legge  30  dicembre
2018, n. 145. I progetti per i quali sia completata positivamente  la
progettazione esecutiva accedono  prioritariamente  ai  finanziamenti
che si renderanno disponibili per la realizzazione. Alle risorse  del
Fondo sviluppo e coesione assegnate alle finalita' specifiche di  cui
al  presente  comma  non  si  applica  il  vincolo  di   destinazione
territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27  dicembre
2013, n. 147. 
  14. Ai Piani operativi redatti a seguito della riclassificazione di
cui  al  comma  1  si  applicano  i  principi  gia'  vigenti  per  la
programmazione 2014-2020. Il CIPE, su proposta del  Ministro  per  il
Sud,  d'intesa  con  il  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, adotta  una
apposita delibera per assicurare la fase transitoria della disciplina
dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e per coordinare  e
armonizzare le regole vigenti in un  quadro  ordinamentale  unitario.
Nelle  more  dell'approvazione  dei  singoli  Piani  di  sviluppo   e
coesione, si applicano le regole di programmazione vigenti. 
  15. Il Ministro per il Sud presenta al CIPE: 
    a) entro il 31 marzo 2020  una  relazione  sull'attuazione  delle
disposizioni del presente articolo; 
    b) entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2020,  una
relazione annuale sull'andamento dei Piani operativi di cui al  comma
1 riferita all'anno precedente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 4  del  decreto
          legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in  materia
          di  risorse  aggiuntive  ed  interventi  speciali  per   la
          rimozione  di  squilibri  economici  e  sociali,  a   norma
          dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42): 
                «Art. 4 (Fondo per lo sviluppo e la coesione).  -  1.
          Il Fondo per le aree sottoutilizzate, di  cui  all'art.  61
          della  legge  27  dicembre  2002,   n.   289,   assume   la
          denominazione di Fondo per lo sviluppo e  la  coesione,  di
          seguito denominato: "Fondo". Il Fondo e' finalizzato a dare
          unita'  programmatica  e  finanziaria   all'insieme   degli
          interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale,  che  sono
          rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le  diverse
          aree del Paese. 
                2. Il Fondo ha carattere pluriennale in coerenza  con
          l'articolazione temporale della  programmazione  dei  Fondi
          strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarieta' e
          la complementarieta' delle procedure di  attivazione  delle
          relative  risorse  con  quelle   previste   per   i   fondi
          strutturali dell'Unione europea. 
                3. Il Fondo  e'  destinato  a  finanziare  interventi
          speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali,
          secondo  le  modalita'  stabilite  dal  presente   decreto.
          L'intervento del Fondo e' finalizzato al  finanziamento  di
          progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale  sia
          di   carattere   immateriale,   di    rilievo    nazionale,
          interregionale  e  regionale,  aventi  natura   di   grandi
          progetti o di investimenti articolati in singoli interventi
          di consistenza progettuale  ovvero  realizzativa  tra  loro
          funzionalmente  connessi,  in  relazione  a   obiettivi   e
          risultati quantificabili e  misurabili,  anche  per  quanto
          attiene  al  profilo  temporale.  La  programmazione  degli
          interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente
          articolo e' realizzata tenendo conto  della  programmazione
          degli interventi di carattere ordinario.». 
              - Il testo del comma 703 dell'art. 1 della citata legge
          n. 190 del 2014 e' riportato nelle Note all'art. 26. 
              - Si riporta il testo del comma 162 dell'art.  1  della
          citata legge n. 145 del 2018: 
                «162. Al fine di favorire gli investimenti  pubblici,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente  legge,  e'  individuata  un'apposita
          Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici,
          di seguito denominata Struttura. Il decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri provvede, altresi', a  indicarne
          la   denominazione,   l'allocazione,   le   modalita'    di
          organizzazione e le funzioni.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  6  del  citato
          decreto legislativo n. 88 del 2011: 
                «Art. 6 (Contratto istituzionale di sviluppo).  -  1.
          Per le finalita' di cui all'art. 1, nonche' allo  scopo  di
          accelerare la realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
          presente decreto e di assicurare la  qualita'  della  spesa
          pubblica, il Ministro delegato, d'intesa  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati, stipula con le Regioni  e  le  amministrazioni
          competenti un "contratto  istituzionale  di  sviluppo"  che
          destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua
          responsabilita', tempi  e  modalita'  di  attuazione  degli
          interventi. 
                2. Il contratto istituzionale di sviluppo, esplicita,
          per ogni intervento o categoria di interventi o  programma,
          il soddisfacimento dei criteri  di  ammissibilita'  di  cui
          all'art. 5, comma 4,  e  definisce  il  cronoprogramma,  le
          responsabilita' dei contraenti, i criteri di valutazione  e
          di  monitoraggio   e   le   sanzioni   per   le   eventuali
          inadempienze,   prevedendo   anche   le    condizioni    di
          definanziamento anche parziale degli interventi  ovvero  la
          attribuzione delle relative risorse  ad  altro  livello  di
          governo, nel rispetto del principio di  sussidiarieta'.  In
          caso  di  partecipazione  dei  concessionari   di   servizi
          pubblici, competenti in  relazione  all'intervento  o  alla
          categoria di interventi o al programma  da  realizzare,  il
          contratto istituzionale di sviluppo definisce le  attivita'
          che sono eseguite dai predetti concessionari,  il  relativo
          cronoprogramma, meccanismi  di  controllo  delle  attivita'
          loro  demandate,   sanzioni   e   garanzie   in   caso   di
          inadempienza,  nonche'   apposite   procedure   sostitutive
          finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti
          inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i
          concessionari,  clausole  inderogabili  di  responsabilita'
          civile  e  di  decadenza.  Il  contratto  istituzionale  di
          sviluppo  prevede,  quale  modalita'  attuativa,   che   le
          amministrazioni centrali, ed  eventualmente  regionali,  si
          avvalgano,   anche   ai   sensi   dell'art.   55-bis    del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,   e
          successive  modificazioni,   dell'Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          Spa,  costituita  ai  sensi   dell'art.   1   del   decreto
          legislativo  9   gennaio   1999,   n.   1,   e   successive
          modificazioni,   ad   esclusione   di   quanto    demandato
          all'attuazione  da  parte  dei  concessionari  di   servizi
          pubblici. 
                3.   La   progettazione,    l'approvazione    e    la
          realizzazione degli interventi  individuati  nel  contratto
          istituzionale di sviluppo e' disciplinata  dalle  norme  di
          cui alla  parte  II,  titolo  III,  capo  IV,  del  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,  n.  163.  Nei  giudizi  che
          riguardano le procedure di  progettazione,  approvazione  e
          realizzazione degli interventi  individuati  nel  contratto
          istituzionale di sviluppo si applicano le  disposizioni  di
          cui all'art. 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.
          104. Per i medesimi interventi,  si  applicano  le  vigenti
          disposizioni in materia di prevenzione e repressione  della
          criminalita' organizzata e dei tentativi  di  infiltrazione
          mafiosa, ivi comprese quelle concernenti le comunicazioni e
          informazioni antimafia. 
                4. Le risorse del Fondo sono trasferite  ai  soggetti
          assegnatari, in relazione allo stato di  avanzamento  della
          spesa, in appositi  fondi  a  destinazione  vincolata  alle
          finalita'   approvate,   che    garantiscono    la    piena
          tracciabilita' delle risorse attribuite, anche in linea con
          le procedure previste dall'art. 3  della  legge  13  agosto
          2010, n. 136 e dall'art. 30 della legge 31  dicembre  2009,
          n. 196. I soggetti assegnatari, al  fine  di  garantire  la
          specialita' e l'addizionalita' degli interventi,  iscrivono
          nei relativi bilanci i Fondi a  destinazione  vincolata  di
          cui al primo periodo, attribuendo loro un'autonoma evidenza
          contabile e specificando, nella relativa denominazione, che
          gli stessi sono costituiti da risorse derivanti dal Fondo. 
                5. L'attuazione  degli  interventi  e'  coordinata  e
          vigilata dal Dipartimento per lo  sviluppo  e  la  coesione
          economica,  di  seguito  denominato   "Dipartimento",   che
          controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti  anche
          mediante  forme  di  cooperazione  con  le  amministrazioni
          statali, centrali e periferiche, regionali e  locali  e  in
          raccordo con i Nuclei di valutazione delle  amministrazioni
          statali  e  delle  Regioni,   assicurando,   altresi',   il
          necessario supporto  tecnico  e  operativo  senza  nuovi  o
          maggiori oneri nell'ambito delle competenze  istituzionali.
          Le  amministrazioni  interessate  effettuano  i   controlli
          necessari  al  fine  di  garantire  la  correttezza  e   la
          regolarita'  della  spesa  e  partecipano  al  sistema   di
          monitoraggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale
          2007/2013  previsto,  a  legislazione  vigente,  presso  la
          Ragioneria  Generale  dello  Stato  secondo  le   procedure
          vigenti e, ove previsto, al  sistema  di  monitoraggio  del
          Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica.   I   sistemi   informativi    garantiscono    la
          tracciabilita' dei flussi finanziari comunitari e nazionali
          fino alla realizzazione materiale dell'intervento anche  ai
          sensi della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla  base
          di apposite intese, l'accesso a tali informazioni da  parte
          della Camera dei deputati, del Senato  della  Repubblica  e
          della Corte dei conti. 
                6.  In  caso  di  inerzia   o   inadempimento   delle
          amministrazioni  pubbliche  responsabili  degli  interventi
          individuati  ai  sensi  del  presente  decreto,  anche  con
          riferimento  al  mancato  rispetto   delle   scadenze   del
          cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine
          di evitare  il  disimpegno  automatico  dei  fondi  erogati
          dall'Unione europea, il Governo, al fine di  assicurare  la
          competitivita', la coesione e l'unita' economica del Paese,
          esercita il potere  sostitutivo  ai  sensi  dell'art.  120,
          comma secondo,  della  Costituzione  secondo  le  modalita'
          procedurali individuate dall'art. 8 della  legge  5  giugno
          2003, n. 131, e dagli articoli 5 e 11 della  legge  n.  400
          del  1988  e  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di
          interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di  opere
          e   di   investimenti   nel   caso   di   inadempienza   di
          amministrazioni  statali  ovvero  di  quanto  previsto  dai
          contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel
          caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici,
          anche attraverso la nomina di un commissario straordinario,
          senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  il
          quale  cura  tutte  le  attivita'   di   competenza   delle
          amministrazioni pubbliche occorrenti  all'autorizzazione  e
          all'effettiva realizzazione degli  interventi  programmati,
          nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.». 
              - Il testo del comma 6 dell'art. 1 della  citata  legge
          n. 147 del 2013 e' riportato nelle Note all'art. 26. 
              - Il riferimento al testo della legge 30 dicembre 2018,
          n. 145 e' riportato nelle Note all'art. 33.