Art. 44 bis Incentivo fiscale per promuovere la crescita dell'Italia meridionale 1. Alle aggregazioni di societa', per le quali non e' stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresae dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, aventi sede legale, alla data del 1° gennaio 2019, nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna, realizzate mediante operazioni di fusione, scissione ovvero conferimento di azienda o di rami di azienda riguardanti piu' societa', si applicano le disposizioni del presente articolo, a condizione che il soggetto risultante dalle predette aggregazioni abbia la sede legale in una delle regioni citate e che le aggregazioni siano deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle societa' che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle societa' controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. 2. Le attivita' per imposte anticipate dei soggetti partecipanti all'aggregazione e relative a perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017, recante «Revisione delle disposizioni attuative in materia di aiuto alla crescita economica (ACE)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2017, e ai componenti reddituali di cui all'articolo 1, comma 1067, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non ancora dedotti, risultanti da situazioni patrimoniali approvate ai fini dell'aggregazione, sono trasformate, per un ammontare non superiore a 500 milioni di euro, in crediti d'imposta secondo le modalita' di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo; il limite e' calcolato con riferimento ad ogni soggetto partecipante all'aggregazione. Ai fini del rispetto del limite di cui al primo periodo, si trasformano dapprima le attivita' per imposte anticipate trasferite al soggetto risultante dall'aggregazione e, in via residuale, le attivita' per imposte anticipate non trasferite dagli altri soggetti partecipanti all'aggregazione. In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimenti di aziende o di rami di azienda, possono essere altresi' oggetto di conferimento le attivita' per imposte anticipate di cui al primo periodo ed e' obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2501-quater, commi primo e secondo, del codice civile. 3. La trasformazione delle attivita' per imposte anticipate in crediti d'imposta e' condizionata all'esercizio, da parte della societa' risultante dall'aggregazione, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. In caso di aggregazioni realizzate mediante scissioni ovvero conferimenti di aziende o di rami di azienda, la trasformazione delle attivita' per imposte anticipate in crediti d'imposta dei soggetti conferenti o delle societa' scisse e' condizionata all'esercizio, da parte di tali soggetti, dell'opzione di cui al citato articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016. L'opzione, se non gia' esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto l'aggregazione; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto l'aggregazione. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n.119 del 2016, nell'ammontare delle attivita' per imposte anticipate sono compresi anche le attivita' per imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo nonche' i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle predette attivita' per imposte anticipate. 4. La trasformazione delle attivita' per imposte anticipate in crediti d'imposta decorre dalla data di approvazione del primo bilancio della societa' risultante dall'aggregazione da parte dell'assemblea dei soci, o del diverso organo competente per legge, nella misura del 25 per cento delle attivita' per imposte anticipate di cui al comma 2 iscritte nel primo bilancio della societa' risultante dall'aggregazione; per la restante parte, la trasformazione avviene in quote uguali nei tre esercizi successivi e decorre dalla data di approvazione del bilancio di ciascun esercizio. Ai fini del periodo precedente, in caso di aggregazioni realizzate mediante scissioni ovvero conferimenti di aziende o di rami di azienda, per i soggetti conferenti e per le societa' scisse la trasformazione delle attivita' per imposte anticipate in crediti d'imposta decorre dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale ha avuto effetto l'aggregazione. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto l'aggregazione: a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibilile perdite di cui all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le eccedenze residue relative all'importo del rendimento nozionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative ad attivita' per imposte anticipate trasformate ai sensi del presente articolo; b) non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attivita' per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo. I crediti d'imposta di cui al presente comma sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 2, comma 57, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle aggregazioni alle quali partecipino soggetti che abbiano gia' partecipato a un'aggregazione o siano risultanti da un'aggregazione alla quale siano state applicate le disposizioni del presente articolo. 6. In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimenti di aziende o di rami di azienda, alle perdite fiscali e all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, del conferente si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 172 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferendosi alla societa' conferente le disposizioni riguardanti le societa' fuse o incorporate e alla societa' conferitaria quelle riguardanti la societa' risultante dalla fusione o incorporante e avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui al comma 2 del presente articolo. 7. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla preventiva comunicazione ovvero, se necessaria, all'autorizzazione della Commissione europea. 8. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 36,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 35,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 34,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 34,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 34,1 milioni di euro per l'anno 2028, di 33,9 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,55 milioni di euro per l'anno 2031 e di 0,12 milioni di euro per l'anno 2033. 9. Agli oneri derivanti dai commi 2, 4 e 8 del presente articolo, pari a 73,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 103 milioni di euro per l'anno 2021, a 102,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 103,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 36,3 milioni di euro per l'anno 2024, a 35,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 34,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 34,5 milioni di euro per l'anno 2027, a 34,1 milioni di euro per l'anno 2028, a 33,9 milioni di euro per l'anno 2029, a 24,35 milioni di euro per l'anno 2030, a 0,55 milioni di euro per l'anno 2031, a 0,15 milioni di euro per l'anno 2032 e a 0,12 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede: a) quanto a 29,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 20 milioni di euro per l'anno 2021, a 59,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 80,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 24,35 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0,15 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativa al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili; e) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsionedel Ministero dell'economia e delle finanze; f) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio): «Art. 17 (Presupposti comuni alla risoluzione e alle altre procedure di gestione delle crisi). - 1. Una banca e' sottoposta a una delle misure indicate all'art. 20 quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti: a) la banca e' in dissesto o a rischio di dissesto secondo quanto previsto dal comma 2; b) non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di cui alla lettera a) in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o piu' soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza, che puo' includere misure di intervento precoce o l'amministrazione straordinaria ai sensi del Testo Unico Bancario. 2. La banca e' considerata in dissesto o a rischio di dissesto in una o piu' delle seguenti situazioni: a) risultano irregolarita' nell'amministrazione o violazioni di disposizioni legislative, regolamentarie o statutarie che regolano l'attivita' della banca di gravita' tale che giustificherebbero la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'; b) risultano perdite patrimoniali di eccezionale gravita', tali da privare la banca dell'intero patrimonio o di un importo significativo del patrimonio; c) le sue attivita' sono inferiori alle passivita'; d) essa non e' in grado di pagare i propri debiti alla scadenza; e) elementi oggettivi indicano che una o piu' delle situazioni indicate nelle lettere a), b), c) e d) si realizzeranno nel prossimo futuro; f) e' prevista l'erogazione di un sostegno finanziario pubblico straordinario a suo favore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18. 3. Le misure indicate all'art. 20 possono essere disposte anche se non sono state precedentemente adottate misure di intervento precoce o l'amministrazione straordinaria.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa): «Art. 5 (Stato d'insolvenza). - L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza e' dichiarato fallito. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.». - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155): «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice si intende per: a) "crisi": lo stato di difficolta' economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate; b) "insolvenza": lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; c) "sovraindebitamento": lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; d) "impresa minore": l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'art. 348; e) "consumatore": la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle societa' appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali; f) "societa' pubbliche": le societa' a controllo pubblico, le societa' a partecipazione pubblica e le societa' in house di cui all'art. 2, lettere m), n), o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; g) "grandi imprese": le imprese che, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: venti milioni di euro; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: quaranta milioni di euro; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: duecentocinquanta; h) "gruppo di imprese": l'insieme delle societa', delle imprese e degli enti, escluso lo Stato, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una societa', di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che: 1) l'attivita' di direzione e coordinamento di societa' sia esercitata dalla societa' o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; 2) siano sottoposte alla direzione e coordinamento di una societa' o ente le societa' controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte a controllo congiunto, rispetto alla societa' o ente che esercita l'attivita' di direzione e coordinamento. i) "gruppi di imprese di rilevante dimensione": i gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all'art. 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013; l) "parti correlate": per parti correlate ai fini del presente codice si intendono quelle indicate come tali nel regolamento della Consob in materia di operazioni con parti correlate; m) "centro degli interessi principali del debitore" (COMI): il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi; n) "albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese": l'albo, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall'art. 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza previste dal presente codice; o) "professionista indipendente": il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di una delle procedure di regolazione della crisi di impresa che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonche' nel registro dei revisori legali; 2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile; 3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali e' eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attivita' di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, ne' essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, ne' aver posseduto partecipazioni in essa; p) "misure protettive": le misure temporanee disposte dal giudice competente per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza; q) "misure cautelari": i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze piu' idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza; r) "classe di creditori": insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei; s) "domicilio digitale": il domicilio di cui all'art. 1, comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; t) OCC: organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice; u) OCRI: gli organismi di composizione della crisi d'impresa, disciplinati dal capo II del titolo II del presente codice, che hanno il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire la fase dell'allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori, la fase della composizione assistita della crisi.». - Il testo dell'art. 2359 del codice civile e' riportato nelle Note all'art. 11. - Si riporta il testo vigente dell'art. 84 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: «Art. 84 (Riporto delle perdite). - 1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, puo' essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita e' riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita e' diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'art. 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'art. 109, comma 5. Detta differenza potra' tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'art. 80. 2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalita' previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva. 3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attivita' principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attivita' assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La limitazione si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti di cui al comma 5 dell'art. 96, relativamente agli interessi indeducibili, nonche' a quelle di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativamente all'aiuto alla crescita economica. La limitazione non si applica qualora: a); b) le partecipazioni siano relative a societa' che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unita' e per le quali dal conto economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi e proventi dell'attivita' caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'art. 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Al fine di disapplicare le disposizioni del presente comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.». - Si riporta il testo vigente del comma 1067 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018: «1067. Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'International financial reporting standard (IFRS) 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS 9, nei confronti della clientela, sono deducibili dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle societa' per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 2501-quater del codice civile: «Art. 2501-quater (Situazione patrimoniale). - L'organo amministrativo delle societa' partecipanti alla fusione redige, con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale delle societa' stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione e' depositato nella sede della societa' ovvero pubblicato sul sito Internet di questa. La situazione patrimoniale puo' essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo e' stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o della pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di societa' quotata in mercati regolamentati, dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, purche' non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma. La situazione patrimoniale non e' richiesta se vi rinunciano all'unanimita' i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle societa' partecipanti alla fusione.». - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonche' a favore degli investitori in banche in liquidazione): «Art. 11 (Attivita' per imposte anticipate). - 1. Le imprese interessate dalle disposizioni di cui all'art. 2, commi da 55 a 57, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come successivamente integrato dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono optare, con riferimento all'ammontare di attivita' per imposte anticipate pari alla differenza di cui al successivo comma 2, per il mantenimento dell'applicazione delle predette disposizioni al ricorrere delle condizioni ivi previste. L'opzione e' esercitata con efficacia a valere dal 1º gennaio 2016 con il primo versamento di cui al comma 7, e' irrevocabile e comporta l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2030, con l'obbligo del pagamento di un canone annuo. Il canone e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento. Omissis.» - Si riporta il testo vigente del comma 57 dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie): «Art. 2 (Proroghe onerose di termini). - (Omissis). 57. Il credito d'imposta di cui ai commi 55, 56, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter non e' produttivo di interessi. Esso puo' essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero puo' essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'art. 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma e' rimborsabile. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'art. 172 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: «Art. 172 (Fusione di societa'). - (Omissis). 7. Le perdite delle societa' che partecipano alla fusione, compresa la societa' incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto economico della societa' le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione e' stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attivita' caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'art. 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato a da altri enti pubblici. Se le azioni o quote della societa' la cui perdita e' riportabile erano possedute dalla societa' incorporante o da altra societa' partecipante alla fusione, la perdita non e' comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla societa' partecipante o dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione. In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 5 dell'art. 96 del presente testo unico, nonche' all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Al fine di disapplicare le disposizioni del presente comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. (Omissis).». - Il testo vigente dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e' riportato nelle Note all'art. 36-bis. - Il testo del comma 5 dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e' riportato nelle Note all'art. 3-sexies. - Il testo del comma 748 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018 e' riportato nelle Note all'art. 33-ter. - Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014: «200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.». - Il testo vigente del comma 5 dell'art. 34-ter della citata legge n. 196 del 2009 e' riportato nelle Note all'art. 13-bis. - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 49 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89: «Art. 49 (Riaccertamento straordinario residui). - (Omissis). 2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e' quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare e, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, si provvede: a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla eliminazione degli stessi mediante loro versamento all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la parte corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione dei predetti fondi e' fissata su base pluriennale, in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte e' destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire a favore di interventi individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; b) per i residui passivi perenti, alla cancellazione delle relative partite dalle scritture contabili del conto del Patrimonio Generale dello Stato; a tal fine, le amministrazioni interessate individuano i residui non piu' esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuare improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su base pluriennale nella medesima proporzione nei fondi di cui alla precedente lettera a); c) per i residui passivi perenti, connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso, con le medesime modalita' di comunicazione di cui alla lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con la tesoreria statale; d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali le operazioni di cui al presente articolo vengono operate con il concorso degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti in relazione ai residui eliminati.».