Art. 44 bis 
 
 
                  Incentivo fiscale per promuovere 
                 la crescita dell'Italia meridionale 
 
  1. Alle aggregazioni  di  societa',  per  le  quali  non  e'  stato
accertato lo stato di dissesto o il  rischio  di  dissesto  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre  2015,  n.  180,
ovvero lo stato di insolvenza ai  sensi  dell'articolo  5  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2,  comma  1,  lettera
b), del codice della crisi  d'impresae  dell'insolvenza,  di  cui  al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, aventi sede legale,  alla
data del 1° gennaio 2019, nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata,
Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna, realizzate mediante  operazioni
di fusione, scissione ovvero conferimento di azienda  o  di  rami  di
azienda riguardanti piu' societa', si applicano le  disposizioni  del
presente articolo, a condizione  che  il  soggetto  risultante  dalle
predette aggregazioni abbia la  sede  legale  in  una  delle  regioni
citate e che le  aggregazioni  siano  deliberate  dall'assemblea  dei
soci, o dal diverso organo competente per legge, entro diciotto  mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
applicano alle societa' che sono  tra  loro  legate  da  rapporti  di
controllo ai sensi  dell'articolo  2359  del  codice  civile  e  alle
societa' controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. 
  2. Le attivita' per imposte anticipate  dei  soggetti  partecipanti
all'aggregazione e relative a perdite fiscali non ancora computate in
diminuzione del reddito imponibile  ai  sensi  dell'articolo  84  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'importo del
rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto ai  sensi
del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze 3 agosto 2017, recante  «Revisione  delle  disposizioni
attuative  in  materia  di  aiuto  alla  crescita  economica  (ACE)»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2017, e  ai
componenti reddituali di cui all'articolo 1, comma 1067, della  legge
30  dicembre  2018,  n.  145,  non  ancora  dedotti,  risultanti   da
situazioni patrimoniali approvate  ai  fini  dell'aggregazione,  sono
trasformate, per un ammontare non superiore a 500 milioni di euro, in
crediti d'imposta secondo le modalita' di cui ai  commi  3  e  4  del
presente articolo; il limite e' calcolato  con  riferimento  ad  ogni
soggetto partecipante all'aggregazione.  Ai  fini  del  rispetto  del
limite di cui al primo periodo, si trasformano dapprima le  attivita'
per   imposte   anticipate   trasferite   al   soggetto    risultante
dall'aggregazione e, in  via  residuale,  le  attivita'  per  imposte
anticipate  non  trasferite   dagli   altri   soggetti   partecipanti
all'aggregazione.  In  caso  di  aggregazioni   realizzate   mediante
conferimenti di aziende o di rami di azienda, possono essere altresi'
oggetto di conferimento le attivita' per imposte anticipate di cui al
primo periodo  ed  e'  obbligatoria  la  redazione  della  situazione
patrimoniale  ai  sensi  dell'articolo  2501-quater,  commi  primo  e
secondo, del codice civile. 
  3. La trasformazione delle  attivita'  per  imposte  anticipate  in
crediti d'imposta  e'  condizionata  all'esercizio,  da  parte  della
societa'   risultante   dall'aggregazione,   dell'opzione   di    cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3  maggio  2016,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. In
caso   di   aggregazioni   realizzate   mediante   scissioni   ovvero
conferimenti di aziende o di rami di azienda, la trasformazione delle
attivita' per imposte anticipate in crediti  d'imposta  dei  soggetti
conferenti o delle societa' scisse e' condizionata all'esercizio,  da
parte di tali soggetti, dell'opzione di cui al  citato  articolo  11,
comma  1,  del  decreto-legge  n.  59  del  2016,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016. L'opzione,  se  non  gia'
esercitata, deve essere esercitata entro la  chiusura  dell'esercizio
in corso alla data in cui ha  effetto  l'aggregazione;  l'opzione  ha
efficacia a partire dall'esercizio successivo  a  quello  in  cui  ha
effetto l'aggregazione. Ai fini dell'applicazione del citato articolo
11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  n.119  del  2016,  nell'ammontare  delle  attivita'  per
imposte anticipate sono  compresi  anche  le  attivita'  per  imposte
anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi  del  presente
articolo nonche' i crediti d'imposta derivanti  dalla  trasformazione
delle predette attivita' per imposte anticipate. 
  4. La trasformazione delle  attivita'  per  imposte  anticipate  in
crediti d'imposta  decorre  dalla  data  di  approvazione  del  primo
bilancio  della  societa'  risultante  dall'aggregazione   da   parte
dell'assemblea dei soci, o del diverso organo competente  per  legge,
nella misura del 25 per cento delle attivita' per imposte  anticipate
di cui  al  comma  2  iscritte  nel  primo  bilancio  della  societa'
risultante   dall'aggregazione;   per   la   restante    parte,    la
trasformazione avviene in quote uguali nei tre esercizi successivi  e
decorre dalla data di approvazione del bilancio di ciascun esercizio.
Ai fini del periodo precedente, in caso  di  aggregazioni  realizzate
mediante scissioni ovvero  conferimenti  di  aziende  o  di  rami  di
azienda, per i soggetti  conferenti  e  per  le  societa'  scisse  la
trasformazione delle attivita'  per  imposte  anticipate  in  crediti
d'imposta  decorre  dalla   data   di   approvazione   del   bilancio
dell'esercizio nel corso del quale ha avuto  effetto  l'aggregazione.
Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla  data  in  cui  ha
effetto l'aggregazione: 
  a) non sono computabili in  diminuzione  dei  redditi  imponibilile
perdite di cui all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le  eccedenze
residue  relative  all'importo  del  rendimento  nozionale   di   cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative  ad
attivita' per imposte anticipate trasformate ai  sensi  del  presente
articolo; 
  b) non sono deducibili i componenti  negativi  corrispondenti  alle
attivita' per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta  ai
sensi del presente articolo. I crediti d'imposta di cui  al  presente
comma sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 2, comma  57,
del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. 
  5. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  alle
aggregazioni  alle  quali  partecipino  soggetti  che  abbiano   gia'
partecipato a un'aggregazione o siano risultanti  da  un'aggregazione
alla  quale  siano  state  applicate  le  disposizioni  del  presente
articolo. 
  6. In caso di  aggregazioni  realizzate  mediante  conferimenti  di
aziende o di rami di azienda, alle perdite  fiscali  e  all'eccedenza
relativa all'aiuto alla crescita economica, di  cui  all'articolo  1,
comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  del  conferente
si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 172 del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, riferendosi alla societa'  conferente  le  disposizioni
riguardanti  le  societa'  fuse  o  incorporate   e   alla   societa'
conferitaria quelle riguardanti la societa' risultante dalla  fusione
o incorporante e avendo riguardo all'ammontare del  patrimonio  netto
quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui  al  comma  2  del
presente articolo. 
  7.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente   articolo   e'
subordinata,  ai   sensi   dell'articolo   108   del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea,  alla  preventiva  comunicazione
ovvero, se necessaria, all'autorizzazione della Commissione europea. 
  8. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 36,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 35,5
milioni di euro per l'anno 2025, di 34,7 milioni di euro  per  l'anno
2026, di 34,5 milioni di euro per l'anno 2027,  di  34,1  milioni  di
euro per l'anno 2028, di 33,9 milioni di euro  per  l'anno  2029,  di
0,55 milioni di euro per l'anno 2031 e di 0,12 milioni  di  euro  per
l'anno 2033. 
  9. Agli oneri derivanti dai commi 2, 4 e 8 del  presente  articolo,
pari a 73,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 103  milioni  di  euro
per l'anno 2021, a 102,2 milioni di euro per  l'anno  2022,  a  103,2
milioni di euro per l'anno 2023, a 36,3 milioni di  euro  per  l'anno
2024, a 35,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 34,7 milioni di  euro
per l'anno 2026, a 34,5 milioni di  euro  per  l'anno  2027,  a  34,1
milioni di euro per l'anno 2028, a 33,9 milioni di  euro  per  l'anno
2029, a 24,35 milioni di euro per l'anno 2030, a 0,55 milioni di euro
per l'anno 2031, a 0,15 milioni di euro per  l'anno  2032  e  a  0,12
milioni di euro per l'anno 2033, si provvede: 
  a) quanto a 29,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 20  milioni  di
euro per l'anno 2021, a 59,2 milioni di euro per l'anno 2022, a  80,2
milioni di euro per l'anno 2023, a 24,35 milioni di euro  per  l'anno
2030  e  a  0,15  milioni  di  euro   per   l'anno   2032,   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
  b) quanto a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022  e
2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del  fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero; 
  c)  quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,   mediante
corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui  all'articolo
1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
  d)  quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,
relativa al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili; 
  e) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e a  20  milioni  di
euro  per  ciascuno  degli  anni  2021,   2022   e   2023,   mediante
corrispondente utilizzo del Fondo di cui  al  comma  5  dell'articolo
34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato  di
previsionedel Ministero dell'economia e delle finanze; 
  f) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e  a  50  milioni  di
euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del  fondo  di
parte corrente derivante dal riaccertamento dei  residui  passivi  ai
sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera  a),  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del  decreto
          legislativo 16 novembre  2015,  n.  180  (Attuazione  della
          direttiva  2014/59/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro  di
          risanamento e risoluzione  degli  enti  creditizi  e  delle
          imprese  di  investimento  e  che  modifica  la   direttiva
          82/891/CEE  del  Consiglio,  e  le  direttive   2001/24/CE,
          2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
          2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n.  1093/2010
          e  (UE)  n.  648/2012,  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio): 
                «Art. 17 (Presupposti comuni alla risoluzione e  alle
          altre procedure di gestione delle crisi). - 1. Una banca e'
          sottoposta a una delle misure indicate all'art.  20  quando
          ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti: 
                  a) la banca e' in dissesto o a rischio di  dissesto
          secondo quanto previsto dal comma 2; 
                  b)  non  si  possono  ragionevolmente   prospettare
          misure alternative che permettono di superare la situazione
          di  cui  alla  lettera  a)  in  tempi  adeguati,  tra   cui
          l'intervento di uno o piu' soggetti privati o di un sistema
          di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza, che puo'
          includere misure di intervento precoce o  l'amministrazione
          straordinaria ai sensi del Testo Unico Bancario. 
                2. La banca e' considerata in dissesto o a rischio di
          dissesto in una o piu' delle seguenti situazioni: 
                  a) risultano irregolarita'  nell'amministrazione  o
          violazioni di disposizioni  legislative,  regolamentarie  o
          statutarie che regolano l'attivita' della banca di gravita'
          tale che giustificherebbero la  revoca  dell'autorizzazione
          all'esercizio dell'attivita'; 
                  b) risultano perdite  patrimoniali  di  eccezionale
          gravita', tali da privare la banca dell'intero patrimonio o
          di un importo significativo del patrimonio; 
                  c) le sue attivita' sono inferiori alle passivita'; 
                  d) essa non e' in grado di pagare i  propri  debiti
          alla scadenza; 
                  e) elementi oggettivi indicano che una o piu' delle
          situazioni indicate nelle  lettere  a),  b),  c)  e  d)  si
          realizzeranno nel prossimo futuro; 
                  f)  e'  prevista  l'erogazione   di   un   sostegno
          finanziario pubblico  straordinario  a  suo  favore,  fatto
          salvo quanto previsto dall'art. 18. 
                3. Le misure  indicate  all'art.  20  possono  essere
          disposte anche se non sono state  precedentemente  adottate
          misure   di   intervento   precoce   o    l'amministrazione
          straordinaria.». 
              - Si riporta il testo vigente  dell'art.  5  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina  del  fallimento,
          del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
          e della liquidazione coatta amministrativa): 
                «Art. 5 (Stato d'insolvenza). - L'imprenditore che si
          trova in stato d'insolvenza e' dichiarato fallito. 
                Lo stato d'insolvenza si manifesta con  inadempimenti
          od  altri  fatti  esteriori,  i  quali  dimostrino  che  il
          debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le
          proprie obbligazioni.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1  dell'art.  2
          del decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.  14  (Codice
          della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della
          legge 19 ottobre 2017, n. 155): 
                «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          codice si intende per: 
                  a)    "crisi":    lo    stato    di     difficolta'
          economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza  del
          debitore,  e  che  per  le  imprese   si   manifesta   come
          inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far  fronte
          regolarmente alle obbligazioni pianificate; 
                  b) "insolvenza":  lo  stato  del  debitore  che  si
          manifesta con inadempimenti od  altri  fatti  esteriori,  i
          quali dimostrino che il debitore non e' piu'  in  grado  di
          soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; 
                  c) "sovraindebitamento": lo stato  di  crisi  o  di
          insolvenza    del    consumatore,    del    professionista,
          dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle
          start-up innovative di  cui  al  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012,  n.  221,  e  di  ogni  altro  debitore  non
          assoggettabile  alla  liquidazione  giudiziale   ovvero   a
          liquidazione coatta amministrativa  o  ad  altre  procedure
          liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali
          per il caso di crisi o insolvenza; 
                  d)  "impresa  minore":   l'impresa   che   presenta
          congiuntamente  i  seguenti   requisiti:   1)   un   attivo
          patrimoniale di ammontare complessivo annuo  non  superiore
          ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti  la  data
          di deposito della istanza di  apertura  della  liquidazione
          giudiziale  o  dall'inizio  dell'attivita'  se  di   durata
          inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per
          un  ammontare  complessivo  annuo  non  superiore  ad  euro
          duecentomila  nei  tre  esercizi  antecedenti  la  data  di
          deposito  dell'istanza  di  apertura   della   liquidazione
          giudiziale  o  dall'inizio  dell'attivita'  se  di   durata
          inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti  non
          superiore  ad  euro  cinquecentomila;  i  predetti   valori
          possono essere aggiornati ogni tre  anni  con  decreto  del
          Ministro della giustizia adottato a norma dell'art. 348; 
                  e) "consumatore": la persona fisica che agisce  per
          scopi estranei all'attivita' imprenditoriale,  commerciale,
          artigiana o professionale eventualmente  svolta,  anche  se
          socia di una delle societa' appartenenti ad  uno  dei  tipi
          regolati nei capi III, IV e  VI  del  titolo  V  del  libro
          quinto del codice civile, per i debiti  estranei  a  quelli
          sociali; 
                  f) "societa' pubbliche": le  societa'  a  controllo
          pubblico,  le  societa'  a  partecipazione  pubblica  e  le
          societa' in house di cui all'art. 2, lettere  m),  n),  o),
          del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; 
                  g) "grandi  imprese":  le  imprese  che,  ai  sensi
          dell'art. 3, paragrafo 4, della  direttiva  2013/34/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, alla
          data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di
          almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello  stato
          patrimoniale: venti milioni di euro; b) ricavi netti  delle
          vendite e delle prestazioni: quaranta milioni di  euro;  c)
          numero medio dei dipendenti occupati  durante  l'esercizio:
          duecentocinquanta; 
                  h) "gruppo di imprese": l'insieme  delle  societa',
          delle imprese e degli enti, escluso lo Stato, che, ai sensi
          degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile,  sono
          sottoposti alla direzione e coordinamento di una  societa',
          di un ente o di  una  persona  fisica,  sulla  base  di  un
          vincolo partecipativo o di un  contratto;  a  tal  fine  si
          presume, salvo prova  contraria,  che:  1)  l'attivita'  di
          direzione e coordinamento di societa' sia esercitata  dalla
          societa' o ente tenuto al consolidamento dei loro  bilanci;
          2) siano sottoposte alla direzione e coordinamento  di  una
          societa' o ente le  societa'  controllate,  direttamente  o
          indirettamente,  o  sottoposte   a   controllo   congiunto,
          rispetto alla societa' o ente che esercita  l'attivita'  di
          direzione e coordinamento. 
                  i) "gruppi di imprese di rilevante  dimensione":  i
          gruppi di imprese composti da un'impresa  madre  e  imprese
          figlie  da  includere   nel   bilancio   consolidato,   che
          rispettano i limiti numerici di cui all'art. 3, paragrafi 6
          e 7, della direttiva 2013/34/UE del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 26 giugno 2013; 
                  l) "parti correlate": per parti correlate  ai  fini
          del presente codice si intendono quelle indicate come  tali
          nel regolamento della Consob in materia di  operazioni  con
          parti correlate; 
                  m) "centro degli interessi principali del debitore"
          (COMI): il  luogo  in  cui  il  debitore  gestisce  i  suoi
          interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi; 
                  n) "albo dei gestori della crisi e insolvenza delle
          imprese":  l'albo,  istituito  presso  il  Ministero  della
          giustizia e disciplinato dall'art. 356, dei soggetti che su
          incarico del giudice svolgono, anche in forma  associata  o
          societaria, funzioni di gestione, supervisione o  controllo
          nell'ambito delle procedure di regolazione  della  crisi  o
          dell'insolvenza previste dal presente codice; 
                  o) "professionista indipendente": il professionista
          incaricato dal debitore nell'ambito di una delle  procedure
          di  regolazione  della  crisi  di  impresa   che   soddisfi
          congiuntamente i seguenti  requisiti:  1)  essere  iscritto
          all'albo  dei  gestori  della  crisi  e  insolvenza   delle
          imprese, nonche'  nel  registro  dei  revisori  legali;  2)
          essere in possesso dei requisiti  previsti  dall'art.  2399
          del codice civile; 3) non essere legato  all'impresa  o  ad
          altre parti interessate all'operazione di regolazione della
          crisi da rapporti di natura personale o  professionale;  il
          professionista ed i soggetti con i quali  e'  eventualmente
          unito  in  associazione  professionale  non   devono   aver
          prestato negli  ultimi  cinque  anni  attivita'  di  lavoro
          subordinato o autonomo in favore del debitore,  ne'  essere
          stati membri degli organi di  amministrazione  o  controllo
          dell'impresa, ne' aver posseduto partecipazioni in essa; 
                  p)  "misure  protettive":  le   misure   temporanee
          disposte dal giudice competente per evitare che determinate
          azioni dei creditori possano pregiudicare, sin  dalla  fase
          delle trattative, il buon esito  delle  iniziative  assunte
          per la regolazione della crisi o dell'insolvenza; 
                  q) "misure cautelari":  i  provvedimenti  cautelari
          emessi dal giudice competente a  tutela  del  patrimonio  o
          dell'impresa  del  debitore,  che   appaiano   secondo   le
          circostanze piu' idonei ad assicurare provvisoriamente  gli
          effetti  delle  procedure  di  regolazione  della  crisi  o
          dell'insolvenza; 
                  r) "classe di creditori": insieme di creditori  che
          hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei; 
                  s)  "domicilio  digitale":  il  domicilio  di   cui
          all'art. 1, comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo
          7 marzo 2005, n. 82; 
                  t) OCC: organismi di composizione  delle  crisi  da
          sovraindebitamento disciplinati dal  decreto  del  Ministro
          della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e  successive
          modificazioni,  che  svolgono  i  compiti  di  composizione
          assistita della crisi da  sovraindebitamento  previsti  dal
          presente codice; 
                  u) OCRI: gli organismi di composizione della  crisi
          d'impresa, disciplinati dal  capo  II  del  titolo  II  del
          presente codice,  che  hanno  il  compito  di  ricevere  le
          segnalazioni di allerta e gestire la fase  dell'allerta  e,
          per le imprese diverse dalle imprese minori, la fase  della
          composizione assistita della crisi.». 
              -  Il  testo  dell'art.  2359  del  codice  civile   e'
          riportato nelle Note all'art. 11. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 84  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 
                «Art. 84 (Riporto delle perdite). - 1. La perdita  di
          un periodo  d'imposta,  determinata  con  le  stesse  norme
          valevoli per la determinazione  del  reddito,  puo'  essere
          computata in diminuzione del reddito dei periodi  d'imposta
          successivi in misura non superiore  all'ottanta  per  cento
          del reddito imponibile di ciascuno di essi e  per  l'intero
          importo  che  trova  capienza  in  tale  ammontare.  Per  i
          soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile
          la  perdita  e'  riportabile  per  l'ammontare  che  eccede
          l'utile che non ha concorso  alla  formazione  del  reddito
          negli esercizi precedenti.  La  perdita  e'  diminuita  dei
          proventi esenti  dall'imposta  diversi  da  quelli  di  cui
          all'art. 87, per la parte del loro ammontare che  eccede  i
          componenti negativi non dedotti  ai  sensi  dell'art.  109,
          comma 5. Detta differenza potra' tuttavia essere  computata
          in diminuzione del reddito complessivo in misura  tale  che
          l'imposta  corrispondente  al  reddito  imponibile  risulti
          compensata da eventuali crediti di imposta,  ritenute  alla
          fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto,  e  dalle
          eccedenze di cui all'art. 80. 
                2.  Le  perdite  realizzate  nei  primi  tre  periodi
          d'imposta  dalla  data  di  costituzione  possono,  con  le
          modalita'  previste  al  comma  1,  essere   computate   in
          diminuzione del reddito complessivo dei  periodi  d'imposta
          successivi  entro  il  limite  del  reddito  imponibile  di
          ciascuno di essi e per l'intero importo che trova  capienza
          nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che
          si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva. 
                3. Le disposizioni del comma 1 non si  applicano  nel
          caso in cui  la  maggioranza  delle  partecipazioni  aventi
          diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto  che
          riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da
          terzi,  anche  a  titolo  temporaneo  e,   inoltre,   venga
          modificata l'attivita' principale in fatto  esercitata  nei
          periodi d'imposta in cui le perdite sono state  realizzate.
          La modifica dell'attivita' assume rilevanza  se  interviene
          nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento
          od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori.  La
          limitazione si applica  anche  alle  eccedenze  oggetto  di
          riporto  in  avanti  di  cui  al  comma  5  dell'art.   96,
          relativamente agli interessi indeducibili, nonche' a quelle
          di cui all'art. 1, comma 4, del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214,  relativamente   all'aiuto   alla
          crescita economica. La limitazione non si applica qualora: 
                  a); 
                  b) le partecipazioni siano relative a societa'  che
          nel biennio precedente  a  quello  di  trasferimento  hanno
          avuto un numero di  dipendenti  mai  inferiore  alle  dieci
          unita'  e  per  le  quali  dal  conto  economico   relativo
          all'esercizio  precedente   a   quello   di   trasferimento
          risultino un ammontare di ricavi e proventi  dell'attivita'
          caratteristica, e un ammontare delle spese per  prestazioni
          di  lavoro  subordinato  e  relativi  contributi,  di   cui
          all'art. 2425 del codice civile, superiore al 40 per  cento
          di quello risultante dalla media degli ultimi due  esercizi
          anteriori. 
                  Al  fine  di  disapplicare  le   disposizioni   del
          presente comma il contribuente interpella l'amministrazione
          ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000,
          n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1067  dell'art.
          1 della citata legge n. 145 del 2018: 
                «1067. Per i soggetti che applicano  le  disposizioni
          di cui all'art. 106, comma 3, del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   i   componenti
          reddituali  derivanti  esclusivamente   dall'adozione   del
          modello di rilevazione del fondo a copertura delle  perdite
          per perdite attese su  crediti  di  cui  al  paragrafo  5.5
          dell'International financial reporting standard  (IFRS)  9,
          iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo
          IFRS 9, nei  confronti  della  clientela,  sono  deducibili
          dalla  base  imponibile  dell'imposta  sul  reddito   delle
          societa' per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo
          d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per  il  restante
          90 per cento in quote costanti nei nove  periodi  d'imposta
          successivi.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 2501-quater del
          codice civile: 
                «Art.  2501-quater   (Situazione   patrimoniale).   -
          L'organo amministrativo delle  societa'  partecipanti  alla
          fusione redige, con l'osservanza delle norme  sul  bilancio
          d'esercizio,  la  situazione  patrimoniale  delle  societa'
          stesse,  riferita  ad  una  data  non  anteriore  di  oltre
          centoventi giorni al giorno in cui il progetto  di  fusione
          e' depositato nella sede della societa'  ovvero  pubblicato
          sul sito Internet di questa. 
                La situazione patrimoniale puo' essere sostituita dal
          bilancio dell'ultimo esercizio, se questo e'  stato  chiuso
          non oltre sei mesi prima del giorno del  deposito  o  della
          pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di
          societa' quotata in mercati regolamentati, dalla  relazione
          finanziaria  semestrale  prevista  dalle  leggi   speciali,
          purche' non riferita ad una data antecedente sei  mesi  dal
          giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma. 
                La situazione patrimoniale non  e'  richiesta  se  vi
          rinunciano all'unanimita' i soci e i  possessori  di  altri
          strumenti finanziari che attribuiscono il diritto  di  voto
          di ciascuna delle societa' partecipanti alla fusione.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  11
          del decreto-legge 3 maggio 2016,  n.  59,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  giugno   2016,   n.   119
          (Disposizioni urgenti in materia di procedure  esecutive  e
          concorsuali, nonche' a favore degli investitori  in  banche
          in liquidazione): 
                «Art. 11 (Attivita' per imposte anticipate). - 1.  Le
          imprese interessate dalle disposizioni di cui  all'art.  2,
          commi da 55 a 57, del decreto-legge 29  dicembre  2010,  n.
          225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          2011,   n.   10,   come   successivamente   integrato   dal
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          possono optare, con riferimento all'ammontare di  attivita'
          per imposte anticipate  pari  alla  differenza  di  cui  al
          successivo comma 2, per il  mantenimento  dell'applicazione
          delle predette disposizioni al ricorrere  delle  condizioni
          ivi previste.  L'opzione  e'  esercitata  con  efficacia  a
          valere dal 1º gennaio 2016 con il primo versamento  di  cui
          al comma 7, e' irrevocabile e comporta l'applicazione della
          disciplina  di  cui  al  presente  articolo   a   decorrere
          dall'esercizio  in  corso  al   31   dicembre   2016   fino
          all'esercizio in corso al 31 dicembre 2030,  con  l'obbligo
          del pagamento di un canone annuo. Il canone  e'  deducibile
          ai   fini   delle   imposte   sui   redditi   e   dell'IRAP
          nell'esercizio in cui avviene il pagamento. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo vigente del comma 57 dell'art.  2
          del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga
          di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative  e  di
          interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
          imprese e alle famiglie): 
                «Art. 2 (Proroghe onerose di termini). - (Omissis). 
                57. Il credito d'imposta di  cui  ai  commi  55,  56,
          56-bis, 56-bis.1 e 56-ter non e' produttivo  di  interessi.
          Esso puo' essere utilizzato, senza limiti  di  importo,  in
          compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, ovvero puo' essere ceduto al  valore
          nominale  secondo  quanto  previsto  dall'art.  43-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602. Il credito  va  indicato  nella  dichiarazione  dei
          redditi e non  concorre  alla  formazione  del  reddito  di
          impresa ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive. L'eventuale credito che residua
          dopo aver effettuato le compensazioni  di  cui  al  secondo
          periodo del presente comma e' rimborsabile. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'art. 172
          del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  917
          del 1986: 
                «Art. 172 (Fusione di societa'). - (Omissis). 
                7. Le perdite delle  societa'  che  partecipano  alla
          fusione, compresa la societa' incorporante, possono  essere
          portate  in  diminuzione   del   reddito   della   societa'
          risultante dalla fusione o incorporante per  la  parte  del
          loro ammontare che non eccede  l'ammontare  del  rispettivo
          patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio  o,  se
          inferiore, dalla situazione patrimoniale  di  cui  all'art.
          2501-quater  del  codice  civile,  senza  tener  conto  dei
          conferimenti e versamenti fatti negli  ultimi  ventiquattro
          mesi anteriori alla data cui  si  riferisce  la  situazione
          stessa, e sempre che dal conto economico della societa'  le
          cui  perdite  sono  riportabili,   relativo   all'esercizio
          precedente a quello in cui la fusione e' stata  deliberata,
          risulti un ammontare di ricavi  e  proventi  dell'attivita'
          caratteristica, e un ammontare delle spese per  prestazioni
          di  lavoro  subordinato  e  relativi  contributi,  di   cui
          all'art. 2425 del codice civile, superiore al 40 per  cento
          di quello risultante dalla media degli ultimi due  esercizi
          anteriori. Tra i predetti versamenti non si  comprendono  i
          contributi erogati a norma di legge dallo Stato a da  altri
          enti pubblici. Se le azioni o quote della societa'  la  cui
          perdita  e'  riportabile  erano  possedute  dalla  societa'
          incorporante o da altra societa' partecipante alla fusione,
          la perdita non e' comunque ammessa in  diminuzione  fino  a
          concorrenza dell'ammontare complessivo  della  svalutazione
          di  tali  azioni  o  quote   effettuata   ai   fini   della
          determinazione del reddito dalla  societa'  partecipante  o
          dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo  l'esercizio  al
          quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione.
          In caso  di  retrodatazione  degli  effetti  fiscali  della
          fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni  del  presente
          comma   si   applicano   anche   al   risultato   negativo,
          determinabile  applicando  le  regole  ordinarie,  che   si
          sarebbe generato in modo autonomo in capo ai  soggetti  che
          partecipano  alla  fusione  in  relazione  al  periodo  che
          intercorre tra l'inizio del periodo  d'imposta  e  la  data
          antecedente a quella di efficacia giuridica della  fusione.
          Le disposizioni del presente comma si applicano anche  agli
          interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di  cui
          al comma 5 dell'art. 96 del presente testo  unico,  nonche'
          all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di
          cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
          n. 201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre  2011,  n.  214.  Al  fine  di   disapplicare   le
          disposizioni del presente comma il contribuente  interpella
          l'amministrazione ai sensi dell'art.  11,  comma  2,  della
          legge 27 luglio  2000,  n.  212,  recante  lo  Statuto  dei
          diritti del contribuente. 
                (Omissis).». 
              - Il testo  vigente  dell'art.  108  del  Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea e' riportato  nelle  Note
          all'art. 36-bis. 
              -  Il  testo  del  comma  5  dell'art.  10  del  citato
          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307  e'
          riportato nelle Note all'art. 3-sexies. 
              - Il testo del comma 748 dell'art. 1 della citata legge
          n. 145 del 2018 e' riportato nelle Note all'art. 33-ter. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'art. 1
          della citata legge n. 190 del 2014: 
                «200.  Nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.». 
              - Il testo vigente del comma 5 dell'art.  34-ter  della
          citata legge n.  196  del  2009  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 13-bis. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art.  49
          del citato decreto-legge n. 66 del  2014,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89: 
                «Art. 49 (Riaccertamento  straordinario  residui).  -
          (Omissis). 
                2. In esito alla rilevazione di cui al comma  1,  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle  somme
          iscritte  nel   conto   dei   residui   da   eliminare   e,
          compatibilmente con gli obiettivi  programmati  di  finanza
          pubblica, si provvede: 
                  a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla
          eliminazione  degli   stessi   mediante   loro   versamento
          all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la  parte
          corrente e per il conto  capitale,  di  appositi  fondi  da
          iscrivere negli stati di previsione  delle  Amministrazioni
          interessate,  da  ripartire  con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  per  il  finanziamento  di
          nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il
          ripiano  dei  debiti  fuori  bilancio.  La  dotazione   dei
          predetti fondi e' fissata su base  pluriennale,  in  misura
          non superiore al 50 per cento  dell'ammontare  dei  residui
          eliminati di rispettiva pertinenza. La  restante  parte  e'
          destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze da ripartire a favore di interventi individuati con
          apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 
                  b)   per   i   residui   passivi   perenti,    alla
          cancellazione  delle  relative  partite   dalle   scritture
          contabili del conto del Patrimonio Generale dello Stato;  a
          tal fine,  le  amministrazioni  interessate  individuano  i
          residui non piu' esigibili, che formano oggetto di apposita
          comunicazione al Ministero dell'economia e  delle  finanze,
          da effettuare improrogabilmente entro il  10  luglio  2014.
          Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017,  le  somme
          corrispondenti alla  cancellazione  dei  suddetti  importi,
          fatto salvo quanto previsto  alla  successiva  lettera  d),
          sono  iscritte   su   base   pluriennale   nella   medesima
          proporzione nei fondi di cui alla precedente lettera a); 
                  c) per i residui  passivi  perenti,  connessi  alla
          sistemazione di partite contabilizzate  in  conto  sospeso,
          con le medesime modalita'  di  comunicazione  di  cui  alla
          lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con  la
          tesoreria statale; 
                  d) per i residui passivi relativi  a  trasferimenti
          e/o  compartecipazioni  statutarie   alle   regioni,   alle
          province  autonome  e  agli  altri  enti  territoriali   le
          operazioni di cui al presente articolo vengono operate  con
          il concorso degli stessi enti interessati. Con la legge  di
          bilancio per gli anni 2015-2017,  le  somme  corrispondenti
          alla cancellazione dei suddetti importi  sono  iscritte  su
          base pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi
          enti in relazione ai residui eliminati.».