Art. 45 Proroga del termine per la rideterminazione dei vitalizi regionali e correzione di errori formali 1. All'articolo 1, comma 965, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «entro quattro mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 maggio 2019, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge». 2. All'articolo 194-quater, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal decreto legislativo 13 febbraio 2019, n. 19, le lettere «c-ter)» e «c-quater» sono, rispettivamente, ridenominate come segue: «c-quater)» e «c-quinquies)»; all'articolo 194-septies, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal decreto legislativo 13 febbraio 2019, n. 19, le lettere «e-bis» ed «e-ter)» sono, rispettivamente, ridenominate come segue: «e-ter» ed «e-quater").
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 965 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018, come modificato dalla presente legge: «965. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalita' previste dal proprio ordinamento, entro il 30 maggio 2019, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provvedono a rideterminare, ai sensi del comma 966, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi gia' in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. Qualora gli enti di cui al primo periodo non vi provvedano entro i termini previsti, ad essi non e' erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni di cui al terzo periodo adottano le disposizioni di cui al primo periodo entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 194-quater del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal decreto legislativo 13 febbraio 2019, n. 19 e come modificato dalla presente legge: «Art. 194-quater (Ordine di porre termine alle violazioni). - 1. Quando le violazioni sono connotate da scarsa offensivita' o pericolosita', nei confronti delle societa' o degli enti interessati, puo' essere applicata, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento, nel caso di inosservanza: a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6; 12; 21; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3; 98-ter, commi 2 e 3, e delle relative disposizioni attuative; b) delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'art. 98-quater; c) delle norme richiamate dall'art. 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative; c-bis) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014 richiamate dall'art. 70, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni attuative; c-ter) dell'art. 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione, richiamate dall'art. 190, comma 2-quater; c-quater) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012 e del regolamento (UE) 2015/2365 richiamate dall'art. 193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter; c-quinquies) delle norme del regolamento (UE) 2016/1011 richiamate dall'art. 190-bis.1, commi 1 e 3. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 194-septies del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal decreto legislativo 13 febbraio 2019, n. 19 e come ulteriormente modificato dalla presente legge: «Art. 194-septies (Dichiarazione pubblica). - 1. Quando le violazioni sono connotate da scarsa offensivita' o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata, puo' essere applicata, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, nel caso di inosservanza: a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6; 12; 21; 22; 24, comma 1-bis; 24-bis; 29; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3; 98-ter, commi 2 e 3; e 187-quinquiesdecies, comma 1, e delle relative disposizioni attuative; b) delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'art. 98-quater; c) delle norme richiamate dall'art. 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative; d) delle norme richiamate dall'art. 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, dell'obbligo di notifica di cui all'art. 4-decies e delle relative disposizioni attuative, nonche' per la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'art. 4-septies, comma 1; e) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014 richiamate dall'art. 70, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni attuative e delle misure adottate dalla Consob ai sensi dell'art. 42 del medesimo regolamento; e-bis) dell'art. 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione, richiamate dall'art. 190, comma 2-quater; e-ter) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012 e del regolamento (UE) 2015/2365 richiamate dall'art. 193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter; e-quater) delle norme del regolamento (UE) 2016/1011 richiamate dall'art. 190-bis.1, commi 1 e 3.».