Art. 45 
 
 
             Proroga del termine per la rideterminazione 
        dei vitalizi regionali e correzione di errori formali 
 
  1. All'articolo  1,  comma  965,  primo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, le parole «entro quattro mesi  dalla  data  di
entrata invigore della presente legge, ovvero entro  sei  mesi  dalla
medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «entro  il  30  maggio
2019, ovvero entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge». 
  2. All'articolo 194-quater, comma 1,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, come  modificato  dal  decreto  legislativo  13
febbraio  2019,  n.  19,  le  lettere  «c-ter)»  e  «c-quater»  sono,
rispettivamente,   ridenominate    come    segue:    «c-quater)»    e
«c-quinquies)»;  all'articolo  194-septies,  comma  1,  dello  stesso
decreto legislativo n. 58  del  1998,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 13 febbraio 2019, n. 19, le lettere «e-bis»  ed  «e-ter)»
sono,  rispettivamente,   ridenominate   come   segue:   «e-ter»   ed
«e-quater"). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 965 dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «965.  Ai  fini  del  coordinamento   della   finanza
          pubblica  e  del  contenimento  della  spesa  pubblica,   a
          decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome
          di Trento e di  Bolzano,  con  le  modalita'  previste  dal
          proprio ordinamento, entro il 30 maggio 2019, ovvero  entro
          sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge qualora occorra  procedere  a  modifiche  statutarie,
          provvedono a rideterminare, ai  sensi  del  comma  966,  la
          disciplina dei trattamenti  previdenziali  e  dei  vitalizi
          gia' in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la
          carica  di  presidente  della   regione,   di   consigliere
          regionale o di assessore regionale. Qualora gli enti di cui
          al  primo  periodo  non  vi  provvedano  entro  i   termini
          previsti, ad essi non e' erogata una quota pari al  20  per
          cento dei trasferimenti erariali a loro favore  diversi  da
          quelli destinati al finanziamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale,  delle  politiche   sociali   e   per   le   non
          autosufficienze  e  del  trasporto  pubblico   locale.   Le
          disposizioni di cui al presente comma  si  applicano  anche
          alle regioni nelle quali, alla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, si debbano svolgere le  consultazioni
          elettorali entro centottanta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore della presente legge. Le regioni di cui al  terzo
          periodo adottano le disposizioni di cui  al  primo  periodo
          entro tre mesi dalla data della prima  riunione  del  nuovo
          consiglio regionale ovvero,  qualora  occorra  procedere  a
          modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data.». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art.  194-quater
          del  citato  decreto  legislativo  n.  58  del  1998,  come
          modificato dal decreto legislativo 13 febbraio 2019, n.  19
          e come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  194-quater  (Ordine  di  porre  termine   alle
          violazioni). - 1. Quando le violazioni  sono  connotate  da
          scarsa offensivita' o pericolosita',  nei  confronti  delle
          societa' o degli enti interessati, puo'  essere  applicata,
          in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una
          sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni
          contestate, anche indicando le  misure  da  adottare  e  il
          termine per l'adempimento, nel caso di inosservanza: 
                  a) delle norme previste dagli articoli  4-undecies;
          6; 12; 21; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2;
          68-quater, commi 2 e 3;  98-ter,  commi  2  e  3,  e  delle
          relative disposizioni attuative; 
                  b)  delle  disposizioni  generali   o   particolari
          emanate dalla Consob ai sensi dell'art. 98-quater; 
                  c) delle norme richiamate dall'art.  63,  paragrafo
          1, del  regolamento  (UE)  n.  909/2014  e  delle  relative
          disposizioni attuative; 
                  c-bis) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014
          richiamate dall'art. 70, paragrafo  3,  lettera  b),  della
          direttiva  2014/65/UE   e   delle   relative   disposizioni
          attuative; 
                  c-ter) dell'art.  59,  paragrafi  2,  3  e  5,  del
          regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni
          di attuazione, richiamate dall'art. 190, comma 2-quater; 
                  c-quater)  delle  norme  del  regolamento  (UE)  n.
          648/2012  e  del  regolamento  (UE)  2015/2365   richiamate
          dall'art. 193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter; 
              c-quinquies) delle norme del regolamento (UE) 2016/1011
          richiamate dall'art. 190-bis.1, commi 1 e 3. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 194-septies
          del  citato  decreto  legislativo  n.  58  del  1998,  come
          modificato dal decreto legislativo 13 febbraio 2019, n.  19
          e come ulteriormente modificato dalla presente legge: 
                «Art.  194-septies  (Dichiarazione  pubblica).  -  1.
          Quando le violazioni sono connotate da scarsa  offensivita'
          o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata, puo'
          essere   applicata,   in    alternativa    alle    sanzioni
          amministrative pecuniarie, una sanzione  consistente  nella
          dichiarazione pubblica  avente  ad  oggetto  la  violazione
          commessa  e  il  soggetto   responsabile,   nel   caso   di
          inosservanza: 
                  a) delle norme previste dagli articoli  4-undecies;
          6; 12; 21; 22; 24, comma 1-bis; 24-bis; 29;  33,  comma  4;
          35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3;
          98-ter, commi 2 e 3;  e  187-quinquiesdecies,  comma  1,  e
          delle relative disposizioni attuative; 
                  b)  delle  disposizioni  generali   o   particolari
          emanate dalla Consob ai sensi dell'art. 98-quater; 
                  c) delle norme richiamate dall'art.  63,  paragrafo
          1, del  regolamento  (UE)  n.  909/2014  e  delle  relative
          disposizioni attuative; 
                  d) delle norme richiamate dall'art.  24,  paragrafo
          1, del  regolamento  (UE)  n.  1286/2014,  dell'obbligo  di
          notifica  di  cui  all'art.  4-decies  e   delle   relative
          disposizioni attuative, nonche' per la  mancata  osservanza
          delle misure adottate ai sensi dell'art.  4-septies,  comma
          1; 
                  e) delle norme del  regolamento  (UE)  n.  600/2014
          richiamate dall'art. 70, paragrafo  3,  lettera  b),  della
          direttiva  2014/65/UE   e   delle   relative   disposizioni
          attuative e delle misure adottate  dalla  Consob  ai  sensi
          dell'art. 42 del medesimo regolamento; 
                  e-bis) dell'art.  59,  paragrafi  2,  3  e  5,  del
          regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni
          di attuazione, richiamate dall'art. 190, comma 2-quater; 
                  e-ter) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012
          e  del  regolamento  (UE)  2015/2365  richiamate  dall'art.
          193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter; 
                  e-quater)  delle   norme   del   regolamento   (UE)
          2016/1011 richiamate dall'art. 190-bis.1, commi 1 e 3.».