Art. 46 Modifiche all'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20: a) al primo periodo, dopo la parola «Piano» e' inserita la parola «Ambientale», le parole «nei termini previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo» sono sostituite dalle parole «come modificato e integrato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017 e le parole «e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumita' pubblica» sono soppresse; b) al secondo periodo, dopo la parola «Piano» e' inserita la parola: «Ambientale», dopo le parole «periodo precedente» sono inseritele parole: «, nel rispetto dei termini e delle modalita' ivi stabiliti,» e le parole «, di tutela della salute e dell'incolumita' pubblica e di sicurezza sul lavoro» sono soppresse; c) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «La disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 2 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20 (Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto), come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Disciplina applicabile ad ILVA S.p.a.). - (Omissis). 6. L'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, come modificato e integrato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017 equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A.. Le condotte poste in essere in attuazione del Piano Ambientale di cui al periodo precedente, nel rispetto dei termini e delle modalita' ivi stabiliti, non possono dare luogo a responsabilita' penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale. La disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019. (Omissis).».