Art. 46 
 
 
                  Modifiche all'articolo 2, comma 6 
               del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 
 
  1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20: 
    a) al primo periodo, dopo la parola «Piano» e' inserita la parola
«Ambientale», le parole «nei termini previsti dai commi  4  e  5  del
presente articolo» sono sostituite dalle parole  «come  modificato  e
integrato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  229  del  30
settembre  2017  e  le  parole  «e  delle  altre   norme   a   tutela
dell'ambiente,  della  salute  e  dell'incolumita'   pubblica»   sono
soppresse; 
    b) al secondo periodo, dopo la  parola  «Piano»  e'  inserita  la
parola:  «Ambientale»,  dopo  le  parole  «periodo  precedente»  sono
inseritele parole: «, nel rispetto dei termini e delle modalita'  ivi
stabiliti,» e le parole «, di tutela della salute e  dell'incolumita'
pubblica e di sicurezza sul lavoro» sono soppresse; 
    c) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «La disciplina di
cui al periodo precedente si applica con  riferimento  alle  condotte
poste in essere fino al 6 settembre 2019». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  del  comma  6  dell'art.  2  del
          decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla   legge   4   marzo   2015,   n.   20
          (Disposizioni  urgenti  per  l'esercizio  di   imprese   di
          interesse strategico nazionale in crisi e per  lo  sviluppo
          della citta' e dell'area di Taranto), come modificato dalla
          presente legge: 
                «Art. 2 (Disciplina applicabile ad  ILVA  S.p.a.).  -
          (Omissis). 
                6.  L'osservanza  delle  disposizioni  contenute  nel
          Piano Ambientale di cui al D.P.C.M.  14  marzo  2014,  come
          modificato e integrato con il decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30  settembre  2017  equivale
          all'adozione  ed  efficace  attuazione   dei   modelli   di
          organizzazione e gestione, previsti dall'art. 6 del decreto
          legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,   ai   fini   della
          valutazione   delle    condotte    strettamente    connesse
          all'attuazione dell'A.I.A.. Le condotte poste in essere  in
          attuazione  del  Piano  Ambientale  di   cui   al   periodo
          precedente, nel rispetto dei termini e delle modalita'  ivi
          stabiliti, non possono dare luogo a responsabilita'  penale
          o    amministrativa    del    commissario    straordinario,
          dell'affittuario o acquirente  e  dei  soggetti  da  questi
          funzionalmente   delegati,    in    quanto    costituiscono
          adempimento delle migliori  regole  preventive  in  materia
          ambientale. La disciplina di cui al periodo  precedente  si
          applica con riferimento alle condotte poste in essere  fino
          al 6 settembre 2019. 
                (Omissis).».