Art. 47 
 
Alte professionalita' esclusivamente tecniche  per  opere  pubbliche,
  gare e contratti e disposizioni per la  tutela  dei  crediti  delle
  imprese sub-affidatarie, sub-appaltatrici e sub-fornitrici 
 
  1. Al fine di consentire il piu' celere ed efficace svolgimento dei
compiti dei Provveditorati interregionali alle  opere  pubbliche  del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  e'  autorizzata
l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 1°  dicembre  2019,
di cento unita' di personale  di  alta  specializzazione  ed  elevata
professionalita', da individuare tra ingegneri,  architetti,  dottori
agronomi, dottori forestali e geologi e,  nella  misura  del  20  per
cento,  di  personale  amministrativo,  da  inquadrare  nel   livello
iniziale dell'Area III del  comparto  delle  funzioni  centrali,  con
contestuale incremento della dotazione organica del  Ministero  delle
infrastrutture e  dei  trasporti.  Con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  definiti  gli
specifici requisiti di cui il personale deve essere in  possesso.  Ai
fini    dell'espletamento    delle    procedure    concorsuali    per
l'individuazione del personale di cui al presente  comma,  effettuate
in deroga alle procedure di mobilita'  di  cui  all'articolo  30  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si procede nelle forme del
concorso  unico  di  cui  all'articolo  4,  comma  3-quinquies,   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125  e  all'articolo  35  del  citato
decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  mediante  richiesta   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri,  Dipartimento  della  funzione
pubblica, che provvede  al  loro  svolgimento  secondo  le  modalita'
previste dal decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30
dicembre  2018,  n.  145.  Per  le  procedure   concorsuali   bandite
anteriormente all'entrata in vigore del decreto di cui al  precedente
periodo, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della
funzione  pubblica,  provvede  al  loro  svolgimento  con   modalita'
semplificate, anche in deroga alla disciplina  prevista  dal  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487,  per  quanto
concerne in particolare: 
    a)  la  nomina  e  la  composizione  della  commissione  d'esame,
prevedendo la costituzione di sottocommissioni  anche  per  le  prove
scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni  non  puo'
essere   assegnato   un   numero    di    candidati    inferiore    a
duecentocinquanta; 
    b) la tipologia e le modalita'  di  svolgimento  delle  prove  di
esame, prevedendo: 
      1) la facolta' di far precedere le prove di esame da una  prova
preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso  siano
in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi; 
      2) la possibilita' di svolgere prove  preselettive  consistenti
nella  risoluzione  di  quesiti  a  risposta  multipla,  gestite  con
l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati  e  con
possibilita' di predisposizione dei quesiti da  parte  degli  stessi.
Agli oneri per le assunzioni di cui al presente articolo, pari a euro
325.000 per l'anno 2019 e pari a euro 3.891.000 a decorrere dall'anno
2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50. 
  1-bis. Al fine di garantire il  rapido  completamento  delle  opere
pubbliche e di tutelare i lavoratori, e'  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  un
fondo denominato «Fondo salva-opere».  Il  Fondo  e'  alimentato  dal
versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento  del  valore  del
ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di
lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a  euro
200.000, e di servizi  e  forniture,  nel  caso  di  importo  a  base
d'appalto pari o superiore a euro  100.000.  Il  predetto  contributo
rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante  nel
quadro   economico   predisposto   dalla   stessa   al   termine   di
aggiudicazione definitiva. Le risorse  del  Fondo  sono  destinate  a
soddisfare,  nella  misura  massima  del  70  percento,   i   crediti
insoddisfatti  dei  sub-appaltatori,   dei   sub-affidatari   e   dei
sub-fornitori nei confronti  dell'appaltatore  ovvero,  nel  caso  di
affidamento a contraente generale, dei  suoi  affidatari  di  lavori,
quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale,  nei  limiti
della dotazione del Fondo. Le  amministrazioni  aggiudicatrici  o  il
contraente    generale,    entro    trenta    giorni    dalla    data
dell'aggiudicazione  definitiva,   provvedono   al   versamento   del
contributo all'entrata del bilancio dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun  esercizio
finanziario possono esserlo in quello successivo. 
  1-ter.I sub-appaltatori, i sub-affidatari  e  i  sub-fornitori,  al
fine di ottenere il pagamento da  parte  del  Fondo  salva-opere  dei
crediti  maturati  prima  della  data  di  apertura  della  procedura
concorsuale e alla  stessa  data  insoddisfatti,  devono  trasmettere
all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente  generale  la
documentazione  comprovante  l'esistenza  del  credito   e   il   suo
ammontare.  L'amministrazione  aggiudicatrice  ovvero  il  contraente
generale, svolte le  opportune  verifiche,  certifica  l'esistenza  e
l'ammontare  del  credito.  Tale  certificazione  e'   trasmessa   al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituisce prova del
credito nei confronti del Fondo ed e'  inopponibile  alla  massa  dei
creditori  concorsuali.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento
dei crediti, provvede  all'erogazione  delle  risorse  del  Fondo  in
favore dei soggetti  di  cui  al  comma  1-bis.  Il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  surrogato  nei   diritti   del
sub-appaltatore,  del  sub-affidatario  o  del  sub-fornitore   verso
l'appaltatore o l'affidatario del contraente generale e, in deroga  a
quanto previsto dall'articolo 1205 del codice civile, e' preferito al
sub-appaltatore, al sub-affidatario o al sub-fornitore nei riparti ai
creditori effettuati nel  corso  della  procedura  concorsuale,  fino
all'integrale recupero della somma pagata. 
  1-quater. Ferma restando l'operativita' della norma con riferimento
alle gare effettuate dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto,  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni  dalla
predetta data di entrata in vigore, sono  individuati  i  criteri  di
assegnazione  delle  risorse  e  le  modalita'  operative  del  Fondo
salva-opere, ivi compresa la possibilita' di affidare  l'istruttoria,
anche sulla base di  apposita  convenzione,  a  societa'  o  enti  in
possesso  dei  necessari  requisiti  tecnici,  organizzativi   e   di
terzieta', scelti mediante gara. Gli eventuali oneri derivanti  dalla
convenzione sono posti a carico del Fondo. 
  1-quinquies. Per i crediti insoddisfatti alla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, in  relazione
a procedure concorsuali aperte dalla data del 1°  gennaio  2018  fino
alla predetta data di entrata in vigore, sono appositamente stanziati
sul Fondo salva-opere 12 milioni di  euro  per  l'anno  2019  e  33,5
milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti provvede all'erogazione delle risorse del Fondo,  anche
per i crediti di cui al presente comma, secondo  le  procedure  e  le
modalita' previste dai commi da 1-bis a 1-quater,  nei  limiti  delle
risorse del Fondo. 
  1-sexies.L e disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quinquies  non  si
applicano  alle   gare   aggiudicate   dai   comuni,   dalle   citta'
metropolitane, dalle province, anche autonome, e dalle regioni. 
  1-septies. All'onere di cui al comma 1-quinquies, pari a 12 milioni
di euro per l'anno 2019 e a 33,5 milioni di euro per l'anno 2020,  si
provvede: 
  a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e a  3,5  milioni  di
euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di
parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge  31
dicembre 2009,  n.  196,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a  30  milioni  di
euro   per   l'anno   2020,    mediante    corrispondente    utilizzo
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare  sulla  quota  parte  del
fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'art.  30  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle Note all'art. 31. 
              - Il testo del comma 3-quinquies dell'art. 4 del citato
          decreto-legge   n.   101   del   2013,    convertito    con
          modificazioni, dalla legge  30  ottobre  2013,  n.  125  e'
          riportato nelle Note all'art. 31. 
              - Il testo dell'art. 35 del citato decreto  legislativo
          n. 165 del 2001 e' riportato nelle Note all'art. 31. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 300 dell'art. 1
          della citata legge n. 145 del 2018: 
                «300.  Fatta  salva  l'esigenza  di  professionalita'
          aventi competenze di spiccata specificita' e  fermo  quanto
          previsto per il reclutamento  del  personale  di  cui  alla
          lettera a) del  comma  313  e  di  cui  al  comma  335,  le
          procedure concorsuali autorizzate a  valere  sulle  risorse
          del fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera  b),  della
          legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai  sensi
          del comma 298 del presente articolo, sono  svolte,  secondo
          le  indicazioni  dei  piani  di  fabbisogno   di   ciascuna
          amministrazione,  mediante  concorsi  pubblici  unici,  per
          esami  o  per  titoli  ed  esami,  in  relazione  a  figure
          professionali omogenee.  I  predetti  concorsi  unici  sono
          organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite  della
          Commissione    per    l'attuazione    del    Progetto    di
          Riqualificazione delle Pubbliche  Amministrazioni  (RIPAM),
          di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che  si
          avvale  dell'Associazione  Formez  PA,  e  possono   essere
          espletati con modalita' semplificate definite  con  decreto
          del Ministro per la pubblica amministrazione  da  adottare,
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, entro due mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente  legge,  anche  in  deroga  alla  disciplina
          prevista dai regolamenti di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487,  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al
          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,  n.
          70. Le procedure concorsuali e le  conseguenti  assunzioni,
          finanziate con le risorse del  fondo  di  cui  all'art.  1,
          comma 365, lettera b), della legge  11  dicembre  2016,  n.
          232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del  presente
          articolo, sono effettuate senza il previo svolgimento delle
          procedure previste dall'art. 30 del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
          1994,   n.   487   recante   «Regolamento   recante   norme
          sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche  amministrazioni
          e le modalita' di svolgimento dei  concorsi,  dei  concorsi
          unici e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
          impieghi» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  9  agosto
          1994, n. 185, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1205 del codice civile: 
                «Art. 1205 (Surrogazione parziale). - Se il pagamento
          e' parziale, il terzo surrogato e il  creditore  concorrono
          nei confronti del debitore in proporzione di quanto e' loro
          dovuto, salvo patto contrario.». 
              - Il testo del comma 5 dell'art.  34-ter  della  citata
          legge n. 196 del 2009  e'  riportato  nelle  Note  all'art.
          13-quater. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 95 dell'art.  1
          della citata legge n. 145 del 2018: 
                «95.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire con una dotazione di  740  milioni  di  euro  per
          l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno  2020,  di
          1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300  milioni
          di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.».