Art. 47 bis
Misure a sostegno della liquidita' delle imprese
1. All'articolo 159 del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 4 e'
inserito il seguente:
«4-bis. In caso di contratti ad impegno pluriennale superiore a tre
anni, l'importo dell'anticipazione di cui all'articolo 35, comma 18,
del presente codice e' calcolato sul valore delle prestazioni di
ciascuna annualita' contabile del contratto di appalto, stabilita nel
cronoprogramma dei pagamenti, ed e' corrisposto entro quindici giorni
dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a
ciascuna annualita', secondo il cronoprogramma delle prestazioni».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 159 del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 159 (Difesa e sicurezza). - 1. Le disposizioni
del presente codice non si applicano agli appalti pubblici
e ai concorsi di progettazione non altrimenti esclusi dal
suo ambito di applicazione ai sensi dell'art. 1, comma 6,
nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali di
sicurezza dello Stato non possa essere garantita mediante
misure meno invasive, volte anche a proteggere la
riservatezza delle informazioni che le amministrazioni
aggiudicatrici rendono disponibili in una procedura di
aggiudicazione dell'appalto.
2. All'aggiudicazione di concessioni nei settori
della difesa e della sicurezza di cui al decreto
legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica la parte
III del presente codice fatta eccezione per le concessioni
relative alle ipotesi alle quali il decreto legislativo 15
novembre 2011, n. 208, non si applica in virtu' dell'art. 6
del citato decreto legislativo.
3. In deroga all'art. 31 l'amministrazione della
difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei
propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile
del procedimento, puo' nominare un responsabile del
procedimento per ogni singola fase di svolgimento del
processo attuativo: programmazione, progettazione,
affidamento ed esecuzione. Il responsabile unico del
procedimento, ovvero i responsabili di ogni singola fase,
sono tecnici individuati nell'ambito del Ministero della
difesa. Il responsabile del procedimento per la fase di
affidamento puo' essere un dipendente specializzato in
materie giuridico amministrative.
4. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentita l'ANAC, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente codice, sono definite le
direttive generali per la disciplina delle attivita' del
Ministero della difesa, in relazione agli appalti e alle
concessioni diversi da quelli che rientrano nel campo di
applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n.
208. Le direttive generali disciplinano, altresi', gli
interventi da eseguire in Italia e all'Estero per effetto
di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali,
nonche' i lavori in economia che vengono eseguiti a mezzo
delle truppe e dei reparti del Genio militare per i quali
non si applicano i limiti di importo di cui all'art. 36.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
presente comma, si applica l'art. 216, comma 20.
4-bis. In caso di contratti ad impegno pluriennale
superiore a tre anni, l'importo dell'anticipazione di cui
all'art. 35, comma 18, del presente codice e' calcolato sul
valore delle prestazioni di ciascuna annualita' contabile
del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei
pagamenti, ed e' corrisposto entro quindici giorni
dall'effettivo inizio della prima prestazione utile
relativa a ciascuna annualita', secondo il cronoprogramma
delle prestazioni.
5. Per gli acquisti eseguiti all'estero
dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari,
strumenti e oggetti di precisione, che possono essere
forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione
richiesti, soltanto da operatori economici stranieri,
possono essere concesse anticipazioni di importo non
superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo
contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.».