Art. 47 bis 
 
 
          Misure a sostegno della liquidita' delle imprese 
 
  1. All'articolo 159 del codice dei contratti pubblici,  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  dopo  il  comma  4  e'
inserito il seguente: 
  «4-bis. In caso di contratti ad impegno pluriennale superiore a tre
anni, l'importo dell'anticipazione di cui all'articolo 35, comma  18,
del presente codice e' calcolato  sul  valore  delle  prestazioni  di
ciascuna annualita' contabile del contratto di appalto, stabilita nel
cronoprogramma dei pagamenti, ed e' corrisposto entro quindici giorni
dall'effettivo  inizio  della  prima  prestazione  utile  relativa  a
ciascuna annualita', secondo il cronoprogramma delle prestazioni». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 159 del citato  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, come modificato dalla  presente
          legge: 
                «Art. 159 (Difesa e sicurezza). - 1. Le  disposizioni
          del presente codice non si applicano agli appalti  pubblici
          e ai concorsi di progettazione non altrimenti  esclusi  dal
          suo ambito di applicazione ai sensi dell'art. 1,  comma  6,
          nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali di
          sicurezza dello Stato non possa essere  garantita  mediante
          misure  meno  invasive,  volte  anche   a   proteggere   la
          riservatezza  delle  informazioni  che  le  amministrazioni
          aggiudicatrici rendono  disponibili  in  una  procedura  di
          aggiudicazione dell'appalto. 
                2.  All'aggiudicazione  di  concessioni  nei  settori
          della  difesa  e  della  sicurezza  di   cui   al   decreto
          legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica  la  parte
          III del presente codice fatta eccezione per le  concessioni
          relative alle ipotesi alle quali il decreto legislativo  15
          novembre 2011, n. 208, non si applica in virtu' dell'art. 6
          del citato decreto legislativo. 
                3. In  deroga  all'art.  31  l'amministrazione  della
          difesa, in considerazione della  struttura  gerarchica  dei
          propri organi tecnici, in luogo di  un  unico  responsabile
          del  procedimento,  puo'  nominare  un   responsabile   del
          procedimento per  ogni  singola  fase  di  svolgimento  del
          processo    attuativo:    programmazione,    progettazione,
          affidamento  ed  esecuzione.  Il  responsabile  unico   del
          procedimento, ovvero i responsabili di ogni  singola  fase,
          sono tecnici individuati nell'ambito  del  Ministero  della
          difesa. Il responsabile del procedimento  per  la  fase  di
          affidamento puo'  essere  un  dipendente  specializzato  in
          materie giuridico amministrative. 
                4. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto
          con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
          sentita l'ANAC, da adottare entro novanta giorni dalla data
          di entrata in vigore del presente codice, sono definite  le
          direttive generali per la disciplina  delle  attivita'  del
          Ministero della difesa, in relazione agli  appalti  e  alle
          concessioni diversi da quelli che rientrano  nel  campo  di
          applicazione del decreto legislativo 15 novembre  2011,  n.
          208. Le  direttive  generali  disciplinano,  altresi',  gli
          interventi da eseguire in Italia e all'Estero  per  effetto
          di  accordi  internazionali,  multilaterali  o  bilaterali,
          nonche' i lavori in economia che vengono eseguiti  a  mezzo
          delle truppe e dei reparti del Genio militare per  i  quali
          non si applicano i limiti di importo di  cui  all'art.  36.
          Fino alla data di entrata in vigore del decreto di  cui  al
          presente comma, si applica l'art. 216, comma 20. 
                4-bis. In caso di contratti  ad  impegno  pluriennale
          superiore a tre anni, l'importo dell'anticipazione  di  cui
          all'art. 35, comma 18, del presente codice e' calcolato sul
          valore delle prestazioni di ciascuna  annualita'  contabile
          del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma  dei
          pagamenti,  ed  e'  corrisposto   entro   quindici   giorni
          dall'effettivo  inizio  della   prima   prestazione   utile
          relativa a ciascuna annualita', secondo  il  cronoprogramma
          delle prestazioni. 
                5.   Per    gli    acquisti    eseguiti    all'estero
          dall'amministrazione della difesa, relativi  a  macchinari,
          strumenti e  oggetti  di  precisione,  che  possono  essere
          forniti, con i requisiti tecnici e il grado  di  perfezione
          richiesti,  soltanto  da  operatori  economici   stranieri,
          possono  essere  concesse  anticipazioni  di  importo   non
          superiore ad un terzo dell'importo complessivo  del  prezzo
          contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.».