Art. 48 
 
 
                 Disposizioni in materia di energia 
 
  1. Per gli interventi connessi al rispetto  degli  impegni  assunti
dal Governo italiano con  l'iniziativa  Mission  Innovation  adottata
durante la Cop 21 di  Parigi,  finalizzati  a  raddoppiare  la  quota
pubblica degli  investimenti  dedicati  alle  attivita'  di  ricerca,
sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche  pulite,  nonche'
degli impegni assunti nell'ambito della Proposta di  Piano  Nazionale
Integrato Energia Clima, e' autorizzata la spesa  di  10  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni di euro  per
l'anno 2021. All'onere  del  presente  comma  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 50. 
  1-bis. Fermo restando che  l'ammissibilita'  dei  progetti  di  cui
all'articolo 6, comma 4, del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  78
del 3 aprile 2017, e'  subordinata  alla  capacita'  di  incrementare
l'efficienza  energetica  rispetto  alla   situazione   ex-ante,   il
risparmio di energia addizionale derivante dai suddetti  progetti  e'
determinato: 
  a) in base all'energia non  rinnovabile  sostituita  rispetto  alla
situazione di baseline, per i progetti che prevedano la produzione di
energia  tramite  le  fonti  solare,   aerotermica,   da   bioliquidi
sostenibili, da biogas e da biomasse comprese tra le tipologie di cui
all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b), del  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 6 luglio  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012; 
  b) in base all'incremento dell'efficienza energetica rispetto  alla
situazione di baseline, in tutti gli altri casi. 
  1-ter. I progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse in  impianti
fino a 2 MW termici devono rispettare  i  limiti  di  emissione  e  i
metodi di misura riportati, rispettivamente, nelle tabelle  15  e  16
dell'allegato II al decreto del Ministro dello sviluppo economico  16
febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.51 del  2  marzo
2016. 
  1-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
d'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alle conseguenti
modifiche del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 11
gennaio 2017. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo  vigente  dell'art.  8  del  citato  decreto
          legislativo  n.  281  del  1997  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 29.