Art. 49 
 
 
               Credito d'imposta per la partecipazione 
                    di PMI a fiere internazionali 
 
  1.  Al  fine  di  migliorare  il   livello   e   la   qualita'   di
internazionalizzazione delle PMI  italiane,  alle  imprese  esistenti
alla data del  1°  gennaio  2019  e'  riconosciuto,  per  il  periodo
d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, un credito d'imposta nella misura del  30  per  cento  delle
spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito
d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento  dell'importo  massimo
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020. 
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'  riconosciuto  per  le
spese di partecipazione a manifestazioni  fieristiche  internazionali
di settore che si svolgono in Italia o all'estero, relativamente alle
spese per l'affitto degli spazi espositivi;  per  l'allestimento  dei
medesimi spazi; per le attivita' pubblicitarie, di  promozione  e  di
comunicazione, connesse alla partecipazione. 
  3.  Il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto  nel  rispetto   delle
condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti  de  minimis,  al  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis nel settore  agricolo  e  al  regolamento  (UE)
n.717/2014  della  commissione,  del   27   giugno   2014,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis  nel  settore
della  pesca   e   dell'acquacoltura.   Il   credito   d'imposta   e'
utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con
riferimento, in particolare, a: 
    a) le tipologie di spese ammesse  al  beneficio,  nell'ambito  di
quelle di cui al comma 2; 
    b) le  procedure  per  l'ammissione  al  beneficio,  che  avviene
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande,
nel rispetto dei limiti di cui al comma 1; 
    c) l'elenco delle manifestazioni  fieristiche  internazionali  di
settore, che si svolgono in Italia o all'estero, per cui  e'  ammesso
il credito di imposta; 
    d) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo  dei
crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6,
del  decreto-legge  25   marzo   2010,   n.   40,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. 
  5.   Qualora   l'Agenzia   delle   entrate   accerti,   nell'ambito
dell'ordinaria   attivita'   di   controllo,   l'eventuale   indebita
fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne da'
comunicazione al Ministero dello sviluppo  economico  che,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n.  40  del  2010,
provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi  e
sanzioni secondo legge. 
  6. All'onere di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il regolamento (UE) n.  1407/2013  della  Commissione
          del  18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione   degli
          articoli  107  e  108  del   trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352. 
              - Il regolamento (UE) n.  1408/2013  della  Commissione
          del  18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione   degli
          articoli  107  e  108  del   trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti  «de  minimis»  nel  settore
          agricolo e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013,  n.
          L 352. 
              - Il regolamento (UE) n. 717/2014 della commissione del
          27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli  aiuti  «de  minimis»  nel  settore  della   pesca   e
          dell'acquacoltura e' pubblicato nella  G.U.U.E.  28  giugno
          2014, n. L 190. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni): 
                «Art. 17 (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  per
          importi  superiori  a  5.000  euro   annui,   puo'   essere
          effettuata a partire dal decimo giorno successivo a  quello
          di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da  cui
          il credito emerge. 
                2.  Il  versamento  unitario   e   la   compensazione
          riguardano i crediti e i debiti relativi: 
                  a)  alle  imposte  sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai sensi dell'Art.  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
          ferma la facolta'  di  eseguire  il  versamento  presso  la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione; 
                  b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'art. 74; 
                  c)  alle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                  d) all'imposta prevista  dall'art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                  d-bis); 
                  e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari
          di   posizione   assicurativa   in   una   delle   gestioni
          amministrate  da  enti  previdenziali,  comprese  le  quote
          associative; 
                  f) ai  contributi  previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                  g)  ai  premi  per   l'assicurazione   contro   gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti  ai
          sensi del testo unico approvato con decreto del  Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                  h) agli interessi previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20; 
                  h-bis)  al  saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
                  h-ter) alle altre entrate individuate  con  decreto
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
                  h-quater)  al  credito  d'imposta  spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche; 
                  h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni. 
                  2-bis. 
                  2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato  in
          compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle
          disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti
          compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
          e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione
          di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'
          indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato
          al soggetto interessato.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 6  dell'art.  1
          del decreto-legge 25 marzo 2010,  n.  40,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22   maggio   2010,   n.   73
          (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie  in  materia
          di contrasto alle frodi fiscali internazionali e  nazionali
          operate,  tra   l'altro,   nella   forma   dei   cosiddetti
          «caroselli»    e    «cartiere»,    di    potenziamento    e
          razionalizzazione della  riscossione  tributaria  anche  in
          adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei
          gettiti  recuperati  al  finanziamento  di  un  Fondo   per
          incentivi e sostegno della domanda in particolari settori): 
                «Art. 1 (Disposizioni in materia  di  contrasto  alle
          frodi fiscali  e  finanziarie  internazionali  e  nazionali
          operate,  tra   l'altro,   nella   forma   dei   cosiddetti
          «caroselli» e «cartiere»). - (Omissis). 
                6.  Al  fine  di  contrastare  fenomeni  di  utilizzo
          illegittimo dei  crediti  d'imposta  e  per  accelerare  le
          procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo  dei
          crediti  d'imposta  agevolativi   la   cui   fruizione   e'
          autorizzata da  amministrazioni  ed  enti  pubblici,  anche
          territoriali, l'Agenzia  delle  entrate  trasmette  a  tali
          amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro  i
          termini e secondo le modalita'  telematiche  stabiliti  con
          provvedimenti dirigenziali generali  adottati  d'intesa,  i
          dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione
          delle imposte dovute, nonche' ai  sensi  dell'art.  17  del
          decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.  Le  somme
          recuperate sono riversate all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato  e  restano   acquisite   all'erario.   Resta   ferma
          l'alimentazione  della  contabilita'   speciale   n.   1778
          «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio»  da  parte  delle
          amministrazioni e degli enti pubblici gestori  dei  crediti
          d'imposta,  sulla  base  degli  stanziamenti   previsti   a
          legislazione vigente per le  compensazioni  esercitate  dai
          contribuenti ai sensi dell'art. 17 del decreto  legislativo
          9  luglio  1997,  n.  241,  attraverso  i  codici   tributo
          appositamente istituiti. 
                (Omissis).».