Art. 49 bis 
 
 
                  Misure per favorire l'inserimento 
                  dei giovani nel mondo del lavoro 
 
  1. Al fine  di  favorire  e  di  potenziare  l'apprendimento  delle
competenze  professionali  richieste  dal  mercato   del   lavoro   e
l'inserimento  dei  giovani  nel  mondo  del  lavoro,  a  coloro  che
dispongono  erogazioni  liberali  per  un  importo   non   inferiore,
nell'arco di  un  anno,  a  10.000  euro  per  la  realizzazione,  la
riqualificazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti
in favore di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado  con
percorsi di istruzione tecnica o di istruzione professionale, anche a
indirizzo agrario, e che  assumono,  a  conclusione  del  loro  ciclo
scolastico,  giovani  diplomati  presso   le   medesime   istituzioni
scolastiche  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato   e'
riconosciuto un  incentivo,  sotto  forma  di  parziale  esonero  dal
versamento dei  contributi  previdenziali  a  carico  del  datore  di
lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi  dovuti  all'INAIL,
per un periodo massimo  di  dodici  mesi  decorrenti  dalla  data  di
assunzione. 
  2. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo di  cui  al  comma  1,
sono ammesse le seguenti tipologie di interventi: 
  a) laboratori professionalizzanti per lo sviluppo delle competenze; 
  b) laboratori e ambienti di apprendimento innovativi per l'utilizzo
delle tecnologie; 
  c) ambienti digitali e innovativi per la didattica integrata; 
  d) attrezzature e dispositivi hardware e software per la didattica. 
  3. L'incentivo di cui al  comma  1  e'  riconosciuto,  a  decorrere
dall'esercizio finanziario 2021, ai titolari di reddito di impresa  e
non e' cumulabile con altre agevolazioni  previste  per  le  medesime
spese. 
  4. L'incentivo di cui al comma 1 e' riconosciuto solo nel  caso  in
cui le erogazioni liberali siano effettuate sul  conto  di  tesoreria
delle istituzioni scolastiche di cui al medesimo comma 1 con  sistemi
di pagamento tracciabili. 
  5. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti
le modalita' ei tempi per disporre le erogazioni liberali di  cui  al
comma 1, la misura dell'incentivo di cui al medesimo comma  1,  sulla
base  di  criteri  di  proporzionalita',  nonche'  le  modalita'  per
garantire il rispetto, anche in via prospettica, del limite di  spesa
di cui al comma 7. L'INPS provvede, nei limiti delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e  senza
nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  al  riconoscimento
dell'incentivo di cui al comma  1  e  al  monitoraggio  delle  minori
entrate contributive derivanti dal medesimo  ai  fini  del  rispetto,
anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 7. 
  6. Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale  di  istruzione
secondaria di secondo grado beneficiarie dell'erogazione liberale  di
cui al comma 1 pubblicano nel proprio  sito  internet  istituzionale,
nell'ambito di una pagina, nel rispetto delle disposizioni del codice
in materia di protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  l'ammontare  delle  erogazioni
liberali ricevute per ciascun anno finanziario nonche'  le  modalita'
di impiego delle risorse,  indicando  puntualmente  le  attivita'  da
realizzare o in corso di realizzazione. All'attuazione  del  presente
comma si provvede nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  7. Per il riconoscimento  dell'incentivo  di  cui  al  comma  1  e'
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per  l'anno  2021  e  di  6
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al  relativo  onere
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n.  145.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante
          "Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,
          recante  disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
          nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo  alla
          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al
          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  29  luglio
          2003, n. 174, S.O. 
              - Il testo del comma 748 dell'art. 1 della citata legge
          n. 145 del 2018 e' riportato nelle Note all'art. 33-ter.