Art. 49 bis Misure per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro 1. Al fine di favorire e di potenziare l'apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro e l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, a coloro che dispongono erogazioni liberali per un importo non inferiore, nell'arco di un anno, a 10.000 euro per la realizzazione, la riqualificazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti in favore di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con percorsi di istruzione tecnica o di istruzione professionale, anche a indirizzo agrario, e che assumono, a conclusione del loro ciclo scolastico, giovani diplomati presso le medesime istituzioni scolastiche con contratto di lavoro a tempo indeterminato e' riconosciuto un incentivo, sotto forma di parziale esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione. 2. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo di cui al comma 1, sono ammesse le seguenti tipologie di interventi: a) laboratori professionalizzanti per lo sviluppo delle competenze; b) laboratori e ambienti di apprendimento innovativi per l'utilizzo delle tecnologie; c) ambienti digitali e innovativi per la didattica integrata; d) attrezzature e dispositivi hardware e software per la didattica. 3. L'incentivo di cui al comma 1 e' riconosciuto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, ai titolari di reddito di impresa e non e' cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese. 4. L'incentivo di cui al comma 1 e' riconosciuto solo nel caso in cui le erogazioni liberali siano effettuate sul conto di tesoreria delle istituzioni scolastiche di cui al medesimo comma 1 con sistemi di pagamento tracciabili. 5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalita' ei tempi per disporre le erogazioni liberali di cui al comma 1, la misura dell'incentivo di cui al medesimo comma 1, sulla base di criteri di proporzionalita', nonche' le modalita' per garantire il rispetto, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 7. L'INPS provvede, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al riconoscimento dell'incentivo di cui al comma 1 e al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal medesimo ai fini del rispetto, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 7. 6. Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione secondaria di secondo grado beneficiarie dell'erogazione liberale di cui al comma 1 pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nell'ambito di una pagina, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute per ciascun anno finanziario nonche' le modalita' di impiego delle risorse, indicando puntualmente le attivita' da realizzare o in corso di realizzazione. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 7. Per il riconoscimento dell'incentivo di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. - Il testo del comma 748 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018 e' riportato nelle Note all'art. 33-ter.