Art. 49 ter Strutture temporanee nelle zone del centro Italia colpite dal sisma 1. Fermi restando gli obblighi di manutenzione coperti da garanzia del fornitore, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture d'emergenza di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 compete ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nel centro Italia dal 24 agosto 2016, nei cui territori le medesime strutture sono ubicate. 2. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo. 3. Fino al termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 2.500.000 euro, a valere sulle risorse stanziate a legislazione vigente per il superamento del predetto stato di emergenza.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente degli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 (Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016): «Art. 1 (Realizzazione delle strutture abitative di emergenza). - 1. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, sono individuate quali soggetti attuatori per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del dipartimento della protezione civile n. 1239 del 25 maggio 2016. Le regioni provvedono, a tal fine, all'esecuzione delle attivita' connesse e delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle centrali uniche di committenza regionali, ove esistenti, o nazionali, ovvero avvalendosi delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. 2. I Comuni interessati provvedono alla ricognizione e quantificazione dei fabbisogni considerando i soli edifici situati nelle zone rosse o dichiarati inagibili con esito di rilevazione dei danni di tipo «E» o «F», questi ultimi qualora non di rapida soluzione. Su tali basi, i suddetti comuni provvedono all'elaborazione delle proposte di individuazione delle aree utilizzabili, anche tenendo conto delle esigenze di natura non abitativa di cui all'art. 2 della presente ordinanza. L'individuazione delle aree destinate ad ospitare le S.A.E. e' definita dalla regione d'intesa con il Comune, previo esperimento delle necessarie verifiche di idoneita' svolte dalle medesime regioni, nell'ambito del piu' generale coordinamento e del modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 388/2016, assicurando la preferenza delle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle esigenze abitative dei nuclei familiari. 3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 dell'ordinanza n. 388/2016, le funzioni regionali di cui alla presente ordinanza possono essere, in alternativa, esercitate dal Presidente della regione, in qualita' di soggetto attuatore, avvalendosi della propria struttura organizzativa nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.» «Art. 2 (Strutture temporanee ad usi pubblici). - 1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi finalizzati a garantire, in modalita' temporanea e transitoria, la continuita' dei preesistenti servizi pubblici e delle attivita' di culto nei territori dei comuni interessati, in raccordo con le attivita' di cui all'art. 1, comma 2, della presente ordinanza, i comuni interessati provvedono, altresi', alla ricognizione dei fabbisogni e, su tali basi, all'elaborazione delle proposte di individuazione delle aree utilizzabili per far fronte, con le predette modalita' temporanee o transitorie, alle esigenze delle seguenti strutture: municipi, scuole, sedi delle forze dell'ordine, strutture sanitarie, nonche' luoghi di culto. L'individuazione delle aree destinate ad ospitare tali strutture e' definita dalla regione d'intesa con il comune, previo esperimento delle necessarie verifiche di idoneita' svolte dalle medesime regioni, nell'ambito del piu' generale coordinamento e del modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 388/2016.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 (Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016): «Art. 3 (Disposizioni per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuita' delle attivita' economiche e produttive). - 1. In attuazione dell'art. 1, comma 5 della delibera del Consiglio dei ministri adottata in data 31 ottobre 2016, in via di prima applicazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera e) della legge n. 225/1992, le Regioni Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo, ovvero i rispettivi Presidenti, sono individuate quali soggetti attuatori per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a consentire la continuita' delle preesistenti attivita' economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici di cui in premessa. 2. Fermo restando quanto previsto all'art. 6 dell'ordinanza n. 394/2016, per le finalita' di cui al comma 1, le predette Regioni provvedono, d'intesa con i Comuni interessati oltre che in eventuale raccordo con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attivita' economiche e di impresa, alla ricognizione e quantificazione dei relativi fabbisogni, nonche' all'individuazione delle aree ove effettuare il posizionamento delle strutture temporanee, assicurando la preferenza alle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle riscontrate esigenze economiche e produttive. 3. Le regioni di cui al comma 1 procedono, con i poteri di cui all'art. 3, comma 5 della citata ordinanza n. 394/2016, alla individuazione delle aree, d'intesa con i Comuni che provvedono alla loro acquisizione, nonche' alla predisposizione delle aree, anche avvalendosi di altre componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile, nonche' all'acquisizione, anche mediante noleggio ed all'installazione delle strutture temporanee di cui al presente articolo. 4. Il fabbisogno finanziario discendente dall'espletamento delle iniziative di cui al comma 3 e' sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.». - Si riporta il testo vigente del comma 4-bis dell'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016): «Art. 1 (Ambito di applicazione e organi direttivi). - (Omissis). 4-bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e' prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto, intestata al Commissario straordinario, che a tal fine sono trasferite sul conto corrente di tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento della protezione civile. (Omissis).».