Art. 49 ter 
 
 
          Strutture temporanee nelle zone del centro Italia 
                          colpite dal sisma 
 
  1. Fermi restando gli obblighi di manutenzione coperti da  garanzia
del  fornitore,  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle
strutture d'emergenza di cui agli articoli 1 e 2  dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre
2016 e di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 compete ai comuni
interessati dagli eventi sismici verificatisi nel centro  Italia  dal
24 agosto 2016, nei cui territori le medesime strutture sono ubicate. 
  2. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione  civile
sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo. 
  3. Fino al termine dello stato di emergenza di cui al  comma  4-bis
dell'articolo  1  del  decreto-legge  17  ottobre   2016,   n.   189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo   si
provvede, nel limite  massimo  di  2.500.000  euro,  a  valere  sulle
risorse stanziate a  legislazione  vigente  per  il  superamento  del
predetto stato di emergenza. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente  degli  articoli  1  e  2
          dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione
          civile n. 394 del 19 settembre 2016  (Ulteriori  interventi
          urgenti di protezione  civile  conseguenti  all'eccezionale
          evento sismico che ha colpito il territorio  delle  Regioni
          Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016): 
                «Art. 1 (Realizzazione delle strutture  abitative  di
          emergenza). -  1.  Le  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
          Umbria,   nei   rispettivi   ambiti   territoriali,    sono
          individuate quali soggetti attuatori per  la  realizzazione
          delle strutture abitative  di  emergenza  (S.A.E.)  di  cui
          all'accordo quadro  approvato  con  decreto  del  Capo  del
          dipartimento della protezione civile n. 1239 del 25  maggio
          2016. Le regioni provvedono,  a  tal  fine,  all'esecuzione
          delle attivita' connesse e delle  opere  di  urbanizzazione
          ricorrendo  anche  alle  centrali  uniche  di   committenza
          regionali, ove esistenti, o nazionali,  ovvero  avvalendosi
          delle strutture  operative  del  Servizio  nazionale  della
          protezione civile. 
                2. I Comuni interessati provvedono alla  ricognizione
          e  quantificazione  dei  fabbisogni  considerando  i   soli
          edifici situati nelle zone rosse o dichiarati inagibili con
          esito di rilevazione dei danni di tipo «E»  o  «F»,  questi
          ultimi qualora non di rapida soluzione.  Su  tali  basi,  i
          suddetti comuni provvedono all'elaborazione delle  proposte
          di individuazione delle aree  utilizzabili,  anche  tenendo
          conto  delle  esigenze  di  natura  non  abitativa  di  cui
          all'art. 2 della presente ordinanza. L'individuazione delle
          aree destinate ad ospitare  le  S.A.E.  e'  definita  dalla
          regione d'intesa con il Comune,  previo  esperimento  delle
          necessarie verifiche di  idoneita'  svolte  dalle  medesime
          regioni, nell'ambito del piu' generale coordinamento e  del
          modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza
          n. 388/2016, assicurando la preferenza delle aree pubbliche
          rispetto a quelle private oltre  che  il  contenimento  del
          numero  delle  aree,  pur  nel  rispetto   delle   esigenze
          abitative dei nuclei familiari. 
                3.  Ai  sensi  di   quanto   previsto   dall'art.   1
          dell'ordinanza n. 388/2016, le funzioni  regionali  di  cui
          alla presente ordinanza  possono  essere,  in  alternativa,
          esercitate dal Presidente della  regione,  in  qualita'  di
          soggetto attuatore,  avvalendosi  della  propria  struttura
          organizzativa nell'ambito delle risorse umane disponibili a
          legislazione vigente.» 
                «Art. 2 (Strutture temporanee ad usi pubblici). -  1.
          Al fine di assicurare  la  realizzazione  degli  interventi
          finalizzati  a  garantire,  in   modalita'   temporanea   e
          transitoria,  la  continuita'  dei   preesistenti   servizi
          pubblici e delle  attivita'  di  culto  nei  territori  dei
          comuni interessati, in raccordo con  le  attivita'  di  cui
          all'art. 1, comma 2, della  presente  ordinanza,  i  comuni
          interessati provvedono,  altresi',  alla  ricognizione  dei
          fabbisogni e, su tali basi, all'elaborazione delle proposte
          di individuazione delle aree utilizzabili per  far  fronte,
          con le predette modalita' temporanee  o  transitorie,  alle
          esigenze delle seguenti strutture: municipi,  scuole,  sedi
          delle  forze  dell'ordine,  strutture  sanitarie,   nonche'
          luoghi di culto. L'individuazione delle aree  destinate  ad
          ospitare tali strutture e' definita dalla regione  d'intesa
          con  il  comune,  previo   esperimento   delle   necessarie
          verifiche  di  idoneita'  svolte  dalle  medesime  regioni,
          nell'ambito del piu' generale coordinamento e  del  modello
          operativo di cui agli articoli  1  e  2  dell'ordinanza  n.
          388/2016.». 
              -   Si   riporta   il   testo   vigente   dell'art.   3
          dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione
          civile n. 408 del 15 novembre  2016  (Ulteriori  interventi
          urgenti di protezione civile conseguenti  agli  eccezionali
          eventi  sismici  che  hanno  colpito  il  territorio  delle
          Regioni Lazio, Marche,  Umbria  e  Abruzzo  a  partire  dal
          giorno 24 agosto 2016): 
                «Art.  3  (Disposizioni  per  la   realizzazione   di
          strutture temporanee finalizzate a garantire la continuita'
          delle  attivita'  economiche  e  produttive).   -   1.   In
          attuazione  dell'art.  1,  comma  5  della   delibera   del
          Consiglio dei ministri adottata in data 31 ottobre 2016, in
          via di prima applicazione di quanto previsto  dall'art.  5,
          comma 2, lettera e) della legge  n.  225/1992,  le  Regioni
          Lazio, Umbria,  Marche  ed  Abruzzo,  ovvero  i  rispettivi
          Presidenti, sono individuate quali soggetti  attuatori  per
          la realizzazione  di  strutture  temporanee  finalizzate  a
          consentire  la  continuita'  delle  preesistenti  attivita'
          economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici di
          cui in premessa. 
                2.  Fermo  restando  quanto   previsto   all'art.   6
          dell'ordinanza n. 394/2016, per  le  finalita'  di  cui  al
          comma 1, le predette Regioni  provvedono,  d'intesa  con  i
          Comuni interessati oltre che in eventuale raccordo  con  le
          associazioni  di  categoria  e  di   rappresentanza   delle
          attivita' economiche e  di  impresa,  alla  ricognizione  e
          quantificazione   dei    relativi    fabbisogni,    nonche'
          all'individuazione   delle   aree   ove    effettuare    il
          posizionamento delle strutture temporanee,  assicurando  la
          preferenza alle aree pubbliche rispetto  a  quelle  private
          oltre che il contenimento del numero delle  aree,  pur  nel
          rispetto   delle   riscontrate   esigenze   economiche    e
          produttive. 
                3. Le regioni di cui al  comma  1  procedono,  con  i
          poteri di cui all'art. 3, comma 5 della citata ordinanza n.
          394/2016, alla individuazione delle aree,  d'intesa  con  i
          Comuni che provvedono alla loro acquisizione, nonche'  alla
          predisposizione delle  aree,  anche  avvalendosi  di  altre
          componenti  e  delle  strutture  operative   del   Servizio
          Nazionale     della     protezione     civile,      nonche'
          all'acquisizione,    anche     mediante     noleggio     ed
          all'installazione delle  strutture  temporanee  di  cui  al
          presente articolo. 
                4.    Il    fabbisogno    finanziario     discendente
          dall'espletamento delle iniziative di cui  al  comma  3  e'
          sottoposto  alla  preventiva  approvazione  del  Capo   del
          Dipartimento della protezione civile.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 4-bis dell'art.
          1 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,  n.  229
          (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici del 2016): 
                «Art. 1 (Ambito di applicazione e organi  direttivi).
          - (Omissis). 
                4-bis.  Lo   stato   di   emergenza   prorogato   con
          deliberazione del Consiglio dei ministri  del  22  febbraio
          2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-sexies, comma
          2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2017,  n.  123,  e'
          prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi  oneri  si
          provvede, nel  limite  complessivo  di  euro  300  milioni,
          mediante   utilizzo   delle   risorse   disponibili   sulla
          contabilita' speciale di  cui  all'art.  4,  comma  3,  del
          presente decreto, intestata al  Commissario  straordinario,
          che a tal  fine  sono  trasferite  sul  conto  corrente  di
          tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza  del
          Consiglio   dei   ministri,   per   essere   assegnate   al
          Dipartimento della protezione civile. 
                (Omissis).».