Art. 50 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 42 milioni di euro per l'anno  2026,  di  111
milioni di euro per l'anno 2027, di 47 milioni  di  euro  per  l'anno
2028, di 52 milioni di euro per l'anno 2029, di 40  milioni  di  euro
per l'anno 2030, di 39 milioni di euro per  l'anno  2031  e  di  37,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032. 
  1-bis. Le risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988,
n. 67, sono incrementate di 50 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2022 al 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025. 
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 5, 7, 8, 10,  11,  13,
17, 19, 21, 23, comma 1, 28, 29, commi 2 e 8, 31, commi 2  e  3,  32,
commi 3, 10 e 15, 37, 40, comma 5, 41, comma 2,  47,  48,  49  e  dai
commi 1 e 1-bis del presente articolo, pari a 400,625 milioni di euro
per l'anno 2019, a 518,891 milioni di euro per l'anno 2020, a 638,491
milioni di euro per l'anno 2021, a 525,991 milioni di euro per l'anno
2022, a 663,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 552,791 milioni di
euro per l'anno 2024, a 468,891 milioni di euro per  l'anno  2025,  a
334,691 milioni di euro per l'anno 2026, a 381,791  milioni  di  euro
per l'anno 2027, a 314,091 milioni di euro per l'anno 2028, a 317,891
milioni di euro per l'anno 2029, a 307,791 milioni di euro per l'anno
2030, a 304,891 milioni di euro per l'anno 2031, a 304,691 milioni di
euro per l'anno 2032 e a 303,391 milioni di euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2033, che aumentano,  ai  fini  della  compensazione  degli
effetti in termini di fabbisogno per 1.078,975 milioni di euro  e  in
termini di indebitamento netto per 428,975 milioni di euro per l'anno
2019 e, ai fini della  compensazione  degli  effetti  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto,  a  555,141  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, a 639,991 milioni di euro per  l'anno  2021,  a  537,491
milioni di euro per l'anno 2022, a 675,091 milioni di euro per l'anno
2023, a 562,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 478,891 milioni di
euro per l'anno 2025, si provvede: 
    a) quanto a 2,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 234,2  milioni
di euro per l'anno 2020, a 274 milioni di euro  per  l'anno  2021,  a
184,6 milioni di euro per l'anno 2022, a  385  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, a 302,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 298,1 milioni
di euro per l'anno 2025, a 297 milioni di euro  per  l'anno  2026,  a
369,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 301,4 milioni  di  euro  per
l'anno 2028, a 305,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 295,1 milioni
di euro per l'anno 2030, a 292,9 milioni di euro per l'anno 2031 e  a
292,4  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2032,   che
aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a  236,087
milioni di euro per l'anno 2020, a 275,887 milioni di euro per l'anno
2021, a 186,487 milioni di euro per l'anno 2022, a 386,887 milioni di
euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 8, 10, 11
e 47; 
    b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019 e  30  milioni  di
euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
lo  sviluppo  e   la   coesione-programmazione   2014-2020   di   cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
    c) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2019, a  34,46  milioni
di euro per l'anno 2020, a 92,46 milioni di euro per l'anno  2021,  a
133,96 milioni di euro per l'anno 2022, a 123,96 milioni di euro  per
l'anno 2023, a 72,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a  108  milioni
di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del  Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni,dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    d) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni  di
euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di
cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
    e) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2019, a  80  milioni  di
euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno  2022,  a  77
milioni di euro per l'anno 2023, a 100 milioni  di  euro  per  l'anno
2024, a 25 milioni di euro per l'anno 2025,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190; 
    f) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, a 50  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 20 milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e a 40 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2023  e
2024, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di
cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009,  n.
196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze; 
    g) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2019
al 2021, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di conto capitale
di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello
sviluppo economico; 
    h) quanto a  100  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti in  bilancio  ai
sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalita'  di  cui
all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    i) quanto a 9,324 milioni di  euro  per  l'anno  2019,  a  10,833
milioni di euro per l'anno 2020 e a 12,833 milioni di  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
Programma Fondi di  riserva  e  speciali  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 9
milioni di euro per l'anno  2019  e  9,4  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2020 e  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per 0,324 milioni  di  euro  per
l'anno 2019, 1,433 milioni di euro per l'anno 2020 e 3,433 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2021; 
    l) quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2020
al  2026,  si  provvede  mediante  corrispondente   riduzione   delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
Programma Fondi di  riserva  e  speciali  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico; 
    m) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, a 35  milioni  di
euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
dal 2022 al 2025, in termini di fabbisogno e di indebitamento  netto,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189; 
    n) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 80  milioni  di
euro per l'anno 2020 e a 45 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui  all'articolo  20  della
legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modificazioni; 
    o) quanto  a  50  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo  70,  comma
2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
    p) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2020  e  2021,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
    q) quanto a 650 milioni di euro, in termini  di  fabbisogno,  per
l'anno 2019, mediante versamento per un  corrispondente  importo,  da
effettuare entro il 31 dicembre 2019, delle somme gestite  presso  il
sistema bancario dalla Cassa servizi energetici e ambientali a favore
del conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma
2,  del  decreto-legge  9  giugno  2016,  n.  98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2016,  n.  151.  La  predetta
giacenza e' mantenuta  in  deposito  alla  fine  di  ciascun  anno  a
decorrere dal 2019 sul conto corrente di tesoreria di  cui  al  primo
periodo ed e' ridotta in misura corrispondente alla quota  rimborsata
del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, del  decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
giugno 2017, n.96; 
    r) quanto a 5 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede
mediante  corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle   entrate
previste dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. A tal fine, all'articolo 1, comma  851,  ultimo  periodo,  della
legge n. 296 del 2006, le parole «di 51,2 milioni di euro per  l'anno
2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 56,2 milioni  di  euro  per
l'anno 2020». 
  2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 256,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, e' ridotto di 938,6 milioni di euro per l'anno
2024 e di 537,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. 
  3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio, anche in conto residui. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo vigente del comma 5 dell'art. 10 del  citato
          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  e'
          riportato nelle Note all'art. 3-sexies. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 20 della  legge
          11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per  la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 1988): 
                «Art. 20 -  1.  E'  autorizzata  l'esecuzione  di  un
          programma  pluriennale  di   interventi   in   materia   di
          ristrutturazione edilizia e di  ammodernamento  tecnologico
          del patrimonio sanitario pubblico  e  di  realizzazione  di
          residenze per anziani e soggetti  non  autosufficienti  per
          l'importo  complessivo  di  28   miliardi   di   euro.   Al
          finanziamento  degli  interventi   si   provvede   mediante
          operazioni di mutuo che le regioni e le  province  autonome
          di Trento e Bolzano sono  autorizzate  ad  effettuare,  nel
          limite del 95 per cento della spesa ammissibile  risultante
          dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e  prestiti
          e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
          secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
          Ministro del tesoro, di  concerto  con  il  Ministro  della
          sanita'. 
                2. Il Ministro della sanita',  sentito  il  Consiglio
          sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione  costituito
          da tecnici di economia  sanitaria,  edilizia  e  tecnologia
          ospedaliera e di funzioni  medico-sanitarie,  da  istituire
          con proprio decreto, definisce con altro  proprio  decreto,
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, i criteri generali  per  la  programmazione
          degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
          obiettivi di massima: 
                  a) riequilibrio territoriale  delle  strutture,  al
          fine di garantire una idonea capacita' di posti letto anche
          in quelle regioni del Mezzogiorno  dove  le  strutture  non
          sono in grado di soddisfare le domande di ricovero; 
                  b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto  a
          piu' elevato degrado strutturale; 
                  c) ristrutturazione del  30  per  cento  dei  posti
          letto  che  presentano  carenze  strutturali  e  funzionali
          suscettibili di integrale recupero con adeguate  misure  di
          riadattamento; 
                  d) conservazione in efficienza del restante 50  per
          cento dei posti letto, la  cui  funzionalita'  e'  ritenuta
          sufficiente; 
                  e)   completamento   della   rete    dei    presidi
          poliambulatoriali extraospedalieri  ed  ospedalieri  diurni
          con contemporaneo intervento  su  quelli  ubicati  in  sede
          ospedaliera secondo le specificazioni di cui  alle  lettere
          a), b), c); 
                  f) realizzazione  di  140.000  posti  in  strutture
          residenziali, per anziani che non possono essere  assistiti
          a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e  che
          richiedono  trattamenti  continui.   Tali   strutture,   di
          dimensioni  adeguate  all'ambiente  secondo  standards  che
          saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre
          1978,  n.  833,  devono  essere  integrate  con  i  servizi
          sanitari e  sociali  di  distretto  e  con  istituzioni  di
          ricovero e cura in grado di provvedere al  riequilibrio  di
          condizioni deteriorate.  Dette  strutture,  sulla  base  di
          standards  dimensionali,  possono  essere  ricavate   anche
          presso aree e spazi resi  disponibili  dalla  riduzione  di
          posti-letto ospedalieri; 
                  g)  adeguamento  alle  norme  di  sicurezza   degli
          impianti delle strutture sanitarie; 
                  h)  potenziamento  delle  strutture  preposte  alla
          prevenzione con particolare riferimento  ai  laboratori  di
          igiene  e  profilassi   e   ai   presidi   multizonali   di
          prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali  ed
          alle strutture di sanita' pubblica veterinaria; 
                  i)  conservazione   all'uso   pubblico   dei   beni
          dismessi, il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna  regione
          o provincia autonoma con propria determinazione. 
                3. Il secondo decreto di cui  al  comma  2  definisce
          modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
          medesimo   settore   dell'edilizia   sanitaria   effettuati
          dall'Agenzia   per   gli   interventi   straordinari    nel
          Mezzogiorno,  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,  dalle
          universita'   nell'ambito    dell'edilizia    universitaria
          ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni,  anche  a
          valere sulle risorse del Fondo investimenti  e  occupazione
          (FIO). 
                4. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano   predispongono,   entro   quattro    mesi    dalla
          pubblicazione del decreto di cui al comma 3,  il  programma
          degli interventi di cui chiedono il  finanziamento  con  la
          specificazione dei progetti da realizzare. Sulla  base  dei
          programmi  regionali  o  provinciali,  il  Ministro   della
          sanita'  predispone  il  programma  nazionale   che   viene
          sottoposto all'approvazione del CIPE. 
                5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al  comma
          2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano possono  contrarre
          nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla  scadenza
          dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il  programma
          nazionale  di  cui  al  comma  medesimo.  Per  il  triennio
          1988-1990 il limite massimo  complessivo  dei  mutui  resta
          determinato in lire 10.000 miliardi,  in  ragione  di  lire
          3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire  3.500  miliardi  per
          ciascuno degli anni  1989  e  1990.  Le  stesse  regioni  e
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  presentano  in
          successione temporale i progetti suscettibili di  immediata
          realizzazione. [I progetti sono  sottoposti  al  vaglio  di
          conformita'  del  Ministero  della  sanita',   per   quanto
          concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con  il
          programma  nazionale,  e  all'approvazione  del  CIPE   che
          decide,  sentito  il  Nucleo   di   valutazione   per   gli
          investimenti pubblici]. 
                5-bis. Dalla data del 30 novembre  1993,  i  progetti
          attuativi del programma di cui al  comma  5,  con  la  sola
          esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE  e  di  quelli
          gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
          per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
          per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
          presentati dagli enti di cui all'art. 4,  comma  15,  della
          legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  sono  approvati   dai
          competenti organi  regionali,  i  quali  accertano  che  la
          progettazione  esecutiva,   ivi   compresa   quella   delle
          Universita' degli studi con policlinici a gestione  diretta
          nonche' degli istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico di loro competenza territoriale,  sia  completa
          di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella  sua
          completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
          necessari  per  l'esecuzione  dell'opera;  essi   accertano
          altresi' la conformita' dei progetti esecutivi  agli  studi
          di fattibilita'  approvati  dal  Ministero  della  sanita'.
          Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di  interventi,
          i competenti organi regionali verificano  la  coerenza  con
          l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
          autonome e gli enti di cui  all'art.  4,  comma  15,  della
          legge 30 dicembre 1991, n.  412,  presentano  al  CIPE,  in
          successione temporale, istanza  per  il  finanziamento  dei
          progetti, corredata dai provvedimenti della  loro  avvenuta
          approvazione, da un programma temporale  di  realizzazione,
          dalla dichiarazione che  essi  sono  redatti  nel  rispetto
          delle  normative  nazionali  e  regionali  sugli  standards
          ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria  e  che
          sono dotati di copertura per l'intero progetto o per  parti
          funzionali dello stesso. 
                6. L'onere di ammortamento dei  mutui  e'  assunto  a
          carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello  stato
          di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di  lire
          330 miliardi per l'anno 1989 e di  lire  715  miliardi  per
          l'anno 1990. 
                7. Il  limite  di  eta'  per  l'accesso  ai  concorsi
          banditi dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
          personale laureato  che  partecipi  a  concorsi  del  ruolo
          sanitario, a  38  anni,  per  un  periodo  di  tre  anni  a
          decorrere dal 1° gennaio 1988.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 6  dell'art.  1
          della citata legge n. 147 del 2013: 
                «6. In attuazione dell'art. 119, quinto comma,  della
          Costituzione e in  coerenza  con  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  31  maggio
          2011, n. 88, la  dotazione  aggiuntiva  del  Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione e' determinata, per  il  periodo  di
          programmazione 2014-2020, in 54.810  milioni  di  euro.  Il
          complesso  delle   risorse   e'   destinato   a   sostenere
          esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di  natura
          ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
          aree  del  Mezzogiorno  e  20  per  cento  nelle  aree  del
          Centro-Nord. Con la presente legge si dispone  l'iscrizione
          in bilancio dell'80 per cento del predetto importo  secondo
          la seguente articolazione annuale: 50  milioni  per  l'anno
          2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
          2016;  per  gli  anni  successivi  la  quota   annuale   e'
          determinata ai sensi dell'art. 11,  comma  3,  lettera  e),
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». 
              - Il testo del comma 748 dell'art. 1 della citata legge
          n. 145 del 2018 e' riportato nelle Note all'art. 33-ter. 
              - Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge
          n. 190 del 2014 e' riportato nelle Note all'art. 44-bis. 
              - Il testo del comma 5 dell'art.  34-ter  della  citata
          legge n. 196 del 2009  e'  riportato  nelle  Note  all'art.
          13-quater. 
              - La citata legge n. 205 del 2017 e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 979 dell'art. 1
          della citata legge n. 208 del 2015: 
                «979. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura
          e  la  conoscenza  del  patrimonio  culturale,  a  tutti  i
          residenti  nel  territorio  nazionale,  in  possesso,   ove
          previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita'  i
          quali compiono diciotto anni di  eta'  nell'anno  2016,  e'
          assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
          980, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale
          massimo di euro 500 per l'anno 2016, puo' essere utilizzata
          per    assistere    a    rappresentazioni    teatrali     e
          cinematografiche,  per  l'acquisto  di  libri  nonche'  per
          l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali,  monumenti,
          gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e  spettacoli
          dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono
          reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai  fini
          del computo del  valore  dell'indicatore  della  situazione
          economica  equivalente.  Con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro  dei
          beni e delle attivita' culturali e del  turismo  e  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sono definiti i criteri e le  modalita'  di
          attribuzione e di  utilizzo  della  Carta  e  l'importo  da
          assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2  dell'art.  6
          del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,   n.   189
          (Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali): 
                «Art.  6  (Disposizioni  finanziarie  e  finali).   -
          (Omissis). 
                2.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003,  n.
          350, introdotto dall'art. 1,  comma  512,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per  le
          finalita'  previste   dall'art.   5-bis,   comma   1,   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'art.  4  del  decreto  legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art.  70
          del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300  (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59): 
                «Art. 70 (Bilancio e finanziamento). - 1. (Omissis). 
                2. I finanziamenti di cui al  comma  1,  lettera  a),
          vengono determinati in modo da tenere conto dell'incremento
          dei livelli  di  adempimento  fiscale  e  del  recupero  di
          gettito nella lotta all'evasione. I  finanziamenti  vengono
          accreditati a ciascuna  Agenzia  su  apposita  contabilita'
          speciale soggetta  ai  vincoli  del  sistema  di  tesoreria
          unica. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 361 dell'art. 1
          della citata legge n. 311 del 2004: 
                «361. Per le finalita' previste dai commi  da  354  a
          360 e' autorizzata la spesa  di  80  milioni  di  euro  per
          l'anno 2005 e di 150 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2006. Una quota dei predetti  oneri,  pari  a  55
          milioni di euro per l'anno 2005 e a 100 milioni di euro per
          ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e'  posta  a  carico
          del Fondo per le aree sottoutilizzate  per  gli  interventi
          finanziati dallo stesso. La restante  quota  relativa  agli
          anni 2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro
          e a 50 milioni di euro, e' posta a carico della  parte  del
          Fondo unico per gli incentivi alle imprese non  riguardante
          gli  interventi  nelle  aree  sottoutilizzate;  alla  quota
          relativa agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni  di  euro
          per ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari  a
          150 milioni di euro annui,  si  provvede  con  le  maggiori
          entrate derivanti dal comma 300.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2  dell'art.  2
          del decreto-legge 9 giugno 2016,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto   2016,   n.   151
          (Disposizioni urgenti per il completamento della  procedura
          di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA): 
                «Art. 2 (Finanziamenti  ad  imprese  strategiche).  -
          (Omissis). 
                2. Agli oneri  di  cui  al  comma  1  in  termini  di
          fabbisogno, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2016,  si
          provvede  mediante  versamento,   per   un   corrispondente
          importo, delle somme gestite  presso  il  sistema  bancario
          dalla cassa per i servizi energetici  e  ambientali  su  un
          conto   corrente   di   tesoreria    centrale    fruttifero
          appositamente   aperto   remunerato   secondo   il    tasso
          riconosciuto  sulle  sezioni  fruttifere   dei   conti   di
          tesoreria unica. La giacenza da detenere a  fine  anno  sul
          conto corrente di tesoreria di  cui  al  primo  periodo  e'
          estinta o ridotta corrispondentemente alle somme rimborsate
          ai sensi dell'art. 1, comma 6-bis, del citato decreto-legge
          n. 191 del 2015, cosi' come  modificato  dal  comma  1  del
          presente  articolo.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal
          periodo precedente, la giacenza da detenere a fine anno sul
          conto corrente di tesoreria di  cui  al  primo  periodo  e'
          ridotta a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017. 
                (Omissis).». 
              -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  50  del  citato
          decreto-legge   n.   50   del   2017,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno  2017,  n.  96,  (come
          modificato dal comma 5 dell'art. 37 della  presente  legge)
          e' riportato nelle Note al medesimo art. 37. 
              - Si riporta il testo del comma 851 dell'art.  1  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «851.  Con  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare  entro  un  mese  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge,  sono  istituiti  i
          diritti sui brevetti per invenzione  industriale  e  per  i
          modelli di utilita' e  sulla  registrazione  di  disegni  e
          modelli nonche' i diritti di opposizione alla registrazione
          dei marchi d'impresa.  Sono  esonerate  dal  pagamento  dei
          diritti di deposito e  di  trascrizione,  relativamente  ai
          brevetti per  invenzione  e  ai  modelli  di  utilita',  le
          universita', le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro
          scopi   istituzionali   finalita'   di   ricerca    e    le
          amministrazioni della difesa  e  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali. I diritti per  il  mantenimento  in
          vita dei  brevetti  per  invenzione  industriale  e  per  i
          modelli di utilita' e per la  registrazione  di  disegni  e
          modelli, previsti dall'art. 227 del codice della proprieta'
          industriale, di cui  al  decreto  legislativo  10  febbraio
          2005, n. 30, sono dovuti secondo  i  seguenti  criteri:  a)
          dalla quinta annualita'  per  il  brevetto  per  invenzione
          industriale; b) dal secondo quinquennio per il brevetto per
          modello di utilita'; c)  dal  secondo  quinquennio  per  la
          registrazione di disegni e modelli. Le somme derivanti  dal
          pagamento dei diritti di cui al presente comma sono versate
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnate, per la parte eccedente l'importo di 25 milioni
          di euro per l'anno 2012, di 50 milioni di euro per ciascuno
          degli anni dal 2013 al 2018, di 50,3 milioni  di  euro  per
          l'anno 2019, di 56,2 milioni di euro per l'anno 2020  e  di
          50 milioni di euro a decorrere  dal  2021,  allo  stato  di
          previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche al
          fine di potenziare le attivita' del medesimo  Ministero  di
          promozione,  di  regolazione  e  di  tutela   del   sistema
          produttivo nazionale, di permettere alle  piccole  e  medie
          imprese la piena partecipazione al  sistema  di  proprieta'
          industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche  con
          l'introduzione della ricerca di anteriorita' per le domande
          di brevetto per invenzione industriale.». 
              - Il testo del comma 256 dell'art. 1 della citata legge
          n. 145 del 2018 e' riportato nelle Note all'art. 3-sexies.