Art. 50
Disposizioni finanziarie
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e' incrementato di 42 milioni di euro per l'anno 2026, di 111
milioni di euro per l'anno 2027, di 47 milioni di euro per l'anno
2028, di 52 milioni di euro per l'anno 2029, di 40 milioni di euro
per l'anno 2030, di 39 milioni di euro per l'anno 2031 e di 37,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.
1-bis. Le risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988,
n. 67, sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13,
17, 19, 21, 23, comma 1, 28, 29, commi 2 e 8, 31, commi 2 e 3, 32,
commi 3, 10 e 15, 37, 40, comma 5, 41, comma 2, 47, 48, 49 e dai
commi 1 e 1-bis del presente articolo, pari a 400,625 milioni di euro
per l'anno 2019, a 518,891 milioni di euro per l'anno 2020, a 638,491
milioni di euro per l'anno 2021, a 525,991 milioni di euro per l'anno
2022, a 663,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 552,791 milioni di
euro per l'anno 2024, a 468,891 milioni di euro per l'anno 2025, a
334,691 milioni di euro per l'anno 2026, a 381,791 milioni di euro
per l'anno 2027, a 314,091 milioni di euro per l'anno 2028, a 317,891
milioni di euro per l'anno 2029, a 307,791 milioni di euro per l'anno
2030, a 304,891 milioni di euro per l'anno 2031, a 304,691 milioni di
euro per l'anno 2032 e a 303,391 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli
effetti in termini di fabbisogno per 1.078,975 milioni di euro e in
termini di indebitamento netto per 428,975 milioni di euro per l'anno
2019 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, a 555,141 milioni di euro per
l'anno 2020, a 639,991 milioni di euro per l'anno 2021, a 537,491
milioni di euro per l'anno 2022, a 675,091 milioni di euro per l'anno
2023, a 562,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 478,891 milioni di
euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 2,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 234,2 milioni
di euro per l'anno 2020, a 274 milioni di euro per l'anno 2021, a
184,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 385 milioni di euro per
l'anno 2023, a 302,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 298,1 milioni
di euro per l'anno 2025, a 297 milioni di euro per l'anno 2026, a
369,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 301,4 milioni di euro per
l'anno 2028, a 305,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 295,1 milioni
di euro per l'anno 2030, a 292,9 milioni di euro per l'anno 2031 e a
292,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che
aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 236,087
milioni di euro per l'anno 2020, a 275,887 milioni di euro per l'anno
2021, a 186,487 milioni di euro per l'anno 2022, a 386,887 milioni di
euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 8, 10, 11
e 47;
b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di
euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
c) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2019, a 34,46 milioni
di euro per l'anno 2020, a 92,46 milioni di euro per l'anno 2021, a
133,96 milioni di euro per l'anno 2022, a 123,96 milioni di euro per
l'anno 2023, a 72,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 108 milioni
di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni,dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di
euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
e) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2019, a 80 milioni di
euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, a 77
milioni di euro per l'anno 2023, a 100 milioni di euro per l'anno
2024, a 25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190;
f) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, a 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 20 milioni di euro per
l'anno 2022 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e
2024, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di
cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n.
196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze;
g) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019
al 2021, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di conto capitale
di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico;
h) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti in bilancio ai
sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalita' di cui
all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
i) quanto a 9,324 milioni di euro per l'anno 2019, a 10,833
milioni di euro per l'anno 2020 e a 12,833 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del
Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 9
milioni di euro per l'anno 2019 e 9,4 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per 0,324 milioni di euro per
l'anno 2019, 1,433 milioni di euro per l'anno 2020 e 3,433 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2021;
l) quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020
al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del
Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;
m) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, a 35 milioni di
euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2022 al 2025, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189;
n) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 80 milioni di
euro per l'anno 2020 e a 45 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20 della
legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modificazioni;
o) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 70, comma
2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
p) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
q) quanto a 650 milioni di euro, in termini di fabbisogno, per
l'anno 2019, mediante versamento per un corrispondente importo, da
effettuare entro il 31 dicembre 2019, delle somme gestite presso il
sistema bancario dalla Cassa servizi energetici e ambientali a favore
del conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma
2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151. La predetta
giacenza e' mantenuta in deposito alla fine di ciascun anno a
decorrere dal 2019 sul conto corrente di tesoreria di cui al primo
periodo ed e' ridotta in misura corrispondente alla quota rimborsata
del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n.96;
r) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate
previste dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. A tal fine, all'articolo 1, comma 851, ultimo periodo, della
legge n. 296 del 2006, le parole «di 51,2 milioni di euro per l'anno
2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 56,2 milioni di euro per
l'anno 2020».
2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e' ridotto di 938,6 milioni di euro per l'anno
2024 e di 537,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio, anche in conto residui.
Riferimenti normativi
- Il testo vigente del comma 5 dell'art. 10 del citato
decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
riportato nelle Note all'art. 3-sexies.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 20 della legge
11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 1988):
«Art. 20 - 1. E' autorizzata l'esecuzione di un
programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico
del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di
residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per
l'importo complessivo di 28 miliardi di euro. Al
finanziamento degli interventi si provvede mediante
operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel
limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante
dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti
e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della
sanita'.
2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito
da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia
ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire
con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i criteri generali per la programmazione
degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
obiettivi di massima:
a) riequilibrio territoriale delle strutture, al
fine di garantire una idonea capacita' di posti letto anche
in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non
sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;
b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a
piu' elevato degrado strutturale;
c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti
letto che presentano carenze strutturali e funzionali
suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di
riadattamento;
d) conservazione in efficienza del restante 50 per
cento dei posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta
sufficiente;
e) completamento della rete dei presidi
poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni
con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede
ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere
a), b), c);
f) realizzazione di 140.000 posti in strutture
residenziali, per anziani che non possono essere assistiti
a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che
richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di
dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che
saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi
sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di
ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di
condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di
standards dimensionali, possono essere ricavate anche
presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di
posti-letto ospedalieri;
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli
impianti delle strutture sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla
prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di
igiene e profilassi e ai presidi multizonali di
prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed
alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
i) conservazione all'uso pubblico dei beni
dismessi, il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione
o provincia autonoma con propria determinazione.
3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce
modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati
dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle
universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria
ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a
valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione
(FIO).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla
pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma
degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la
specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei
programmi regionali o provinciali, il Ministro della
sanita' predispone il programma nazionale che viene
sottoposto all'approvazione del CIPE.
5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma
2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre
nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza
dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma
nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio
1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta
determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire
3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano presentano in
successione temporale i progetti suscettibili di immediata
realizzazione. [I progetti sono sottoposti al vaglio di
conformita' del Ministero della sanita', per quanto
concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il
programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che
decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli
investimenti pubblici].
5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti
attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola
esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE e di quelli
gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
presentati dagli enti di cui all'art. 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai
competenti organi regionali, i quali accertano che la
progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle
Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta
nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di loro competenza territoriale, sia completa
di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua
completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano
altresi' la conformita' dei progetti esecutivi agli studi
di fattibilita' approvati dal Ministero della sanita'.
Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi,
i competenti organi regionali verificano la coerenza con
l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
autonome e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in
successione temporale, istanza per il finanziamento dei
progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta
approvazione, da un programma temporale di realizzazione,
dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto
delle normative nazionali e regionali sugli standards
ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che
sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti
funzionali dello stesso.
6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a
carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato
di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire
330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per
l'anno 1990.
7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi
banditi dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo
sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a
decorrere dal 1° gennaio 1988.».
- Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 1
della citata legge n. 147 del 2013:
«6. In attuazione dell'art. 119, quinto comma, della
Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e' determinata, per il periodo di
programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il
complesso delle risorse e' destinato a sostenere
esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura
ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del
Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione
in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo
la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno
2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
2016; per gli anni successivi la quota annuale e'
determinata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
- Il testo del comma 748 dell'art. 1 della citata legge
n. 145 del 2018 e' riportato nelle Note all'art. 33-ter.
- Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge
n. 190 del 2014 e' riportato nelle Note all'art. 44-bis.
- Il testo del comma 5 dell'art. 34-ter della citata
legge n. 196 del 2009 e' riportato nelle Note all'art.
13-quater.
- La citata legge n. 205 del 2017 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.
- Si riporta il testo vigente del comma 979 dell'art. 1
della citata legge n. 208 del 2015:
«979. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura
e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i
residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove
previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita' i
quali compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2016, e'
assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
980, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale
massimo di euro 500 per l'anno 2016, puo' essere utilizzata
per assistere a rappresentazioni teatrali e
cinematografiche, per l'acquisto di libri nonche' per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti,
gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli
dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono
reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini
del computo del valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di
attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da
assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.».
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 6
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali):
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). -
(Omissis).
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le
finalita' previste dall'art. 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 70
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 70 (Bilancio e finanziamento). - 1. (Omissis).
2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a),
vengono determinati in modo da tenere conto dell'incremento
dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di
gettito nella lotta all'evasione. I finanziamenti vengono
accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilita'
speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria
unica.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 361 dell'art. 1
della citata legge n. 311 del 2004:
«361. Per le finalita' previste dai commi da 354 a
360 e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per
l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55
milioni di euro per l'anno 2005 e a 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e' posta a carico
del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli interventi
finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli
anni 2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro
e a 50 milioni di euro, e' posta a carico della parte del
Fondo unico per gli incentivi alle imprese non riguardante
gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota
relativa agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni di euro
per ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari a
150 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori
entrate derivanti dal comma 300.».
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 2
del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151
(Disposizioni urgenti per il completamento della procedura
di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA):
«Art. 2 (Finanziamenti ad imprese strategiche). -
(Omissis).
2. Agli oneri di cui al comma 1 in termini di
fabbisogno, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2016, si
provvede mediante versamento, per un corrispondente
importo, delle somme gestite presso il sistema bancario
dalla cassa per i servizi energetici e ambientali su un
conto corrente di tesoreria centrale fruttifero
appositamente aperto remunerato secondo il tasso
riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di
tesoreria unica. La giacenza da detenere a fine anno sul
conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo e'
estinta o ridotta corrispondentemente alle somme rimborsate
ai sensi dell'art. 1, comma 6-bis, del citato decreto-legge
n. 191 del 2015, cosi' come modificato dal comma 1 del
presente articolo. Fermo restando quanto previsto dal
periodo precedente, la giacenza da detenere a fine anno sul
conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo e'
ridotta a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017.
(Omissis).».
- Il testo del comma 1 dell'art. 50 del citato
decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, (come
modificato dal comma 5 dell'art. 37 della presente legge)
e' riportato nelle Note al medesimo art. 37.
- Si riporta il testo del comma 851 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), come modificato dalla presente
legge:
«851. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i
diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i
modelli di utilita' e sulla registrazione di disegni e
modelli nonche' i diritti di opposizione alla registrazione
dei marchi d'impresa. Sono esonerate dal pagamento dei
diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai
brevetti per invenzione e ai modelli di utilita', le
universita', le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro
scopi istituzionali finalita' di ricerca e le
amministrazioni della difesa e delle politiche agricole
alimentari e forestali. I diritti per il mantenimento in
vita dei brevetti per invenzione industriale e per i
modelli di utilita' e per la registrazione di disegni e
modelli, previsti dall'art. 227 del codice della proprieta'
industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, sono dovuti secondo i seguenti criteri: a)
dalla quinta annualita' per il brevetto per invenzione
industriale; b) dal secondo quinquennio per il brevetto per
modello di utilita'; c) dal secondo quinquennio per la
registrazione di disegni e modelli. Le somme derivanti dal
pagamento dei diritti di cui al presente comma sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, per la parte eccedente l'importo di 25 milioni
di euro per l'anno 2012, di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2013 al 2018, di 50,3 milioni di euro per
l'anno 2019, di 56,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di
50 milioni di euro a decorrere dal 2021, allo stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche al
fine di potenziare le attivita' del medesimo Ministero di
promozione, di regolazione e di tutela del sistema
produttivo nazionale, di permettere alle piccole e medie
imprese la piena partecipazione al sistema di proprieta'
industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche con
l'introduzione della ricerca di anteriorita' per le domande
di brevetto per invenzione industriale.».
- Il testo del comma 256 dell'art. 1 della citata legge
n. 145 del 2018 e' riportato nelle Note all'art. 3-sexies.