Art. 17 
 
                    Rifacimenti totali e parziali 
 
  1. Il GSE avvia specifiche procedure  d'asta  e  registro,  con  le
medesime tempistiche previste per le altre tipologie  di  intervento.
Sono ammessi alla procedura gli impianti che  rispettano  i  seguenti
requisiti: 
    a) sono in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della
vita utile convenzionale dell'impianto; 
    b) non beneficiano, alla data di pubblicazione  della  procedura,
di incentivi sulla produzione energetica attribuiti ai sensi di norme
statali; 
    c) rispettano i requisiti previsti dal decreto 6 novembre 2014. 
  2. Le graduatorie sono formate in base al criterio  della  maggiore
riduzione  percentuale  dell'offerta   rispetto   alla   tariffa   di
riferimento, fermo restando che l'incentivo viene calcolato, rispetto
alla tariffa aggiudicata, secondo le modalita' di cui all'art. 7. Non
e' consentita l'integrazione  della  dichiarazione  e  dei  documenti
presentati dopo la chiusura delle procedure di registro e di asta. 
  3.  A  parita'  di  riduzione  offerta,  si  applicano  i  seguenti
ulteriori criteri, in ordine di priorita': 
    a)  anzianita'  della  data  di  prima   entrata   in   esercizio
dell'impianto; 
    b) maggiore estensione del periodo di  esercizio  in  assenza  di
incentivo; 
    c) per impianti eolici: minore entita' dell'energia elettrica non
prodotta  nell'ultimo  anno  solare  di  produzione  dell'impianto  a
seguito dell'attuazione di  ordini  di  dispacciamento  impartiti  da
Terna; 
    d) anteriorita' della data ultima di completamento della  domanda
di partecipazione alla procedura. 
  4. Sono ammessi all'incentivazione gli  impianti  rientranti  nelle
graduatorie, nel limite dello specifico contingente di  potenza.  Nel
caso in cui la disponibilita' del contingente per  l'ultimo  impianto
ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto, il soggetto
puo' richiedere l'accesso agli  incentivi  limitatamente  alla  quota
parte di potenza rientrante nel contingente. 
  5. Le graduatorie non sono soggette a scorrimento. 
  6.  Gli  impianti  inclusi  nelle  graduatorie  devono  entrare  in
esercizio  entro  i  termini  indicati  nella  sottostante   tabella,
decorrenti dalla data della comunicazione  di  esito  positivo  della
domanda di ammissione all'intervento di rifacimento.  
    
               =======================================
               |                           |  Mesi   |
               +===========================+=========+
               |Eolico onshore             |    16   |
               +---------------------------+---------+
               |Idroelettrico (*)          |    36   |
               +---------------------------+---------+
               |Gas residuati dai processi |         |
               |di depurazione             |    24   |
               +---------------------------+---------+
               |(*) Per impianti idroelettrici con   |
               |con lavori geologici in galleria     |
               |finalizzati a migliorare l'impatto   |
               |ambientale e per impianti a bacino   |
               |di potenza superiore a 10 MW         |
               |il termine e' elevato a 48 mesi.     |
               +---------------------------+---------+
    
  7. Il mancato rispetto di tali termini comporta  l'applicazione  di
una decurtazione della tariffa offerta, dello 0,5% per ogni  mese  di
ritardo, nel limite massimo di 8 mesi di ritardo. Tali  termini  sono
da considerare al  netto  dei  tempi  di  fermo  nella  realizzazione
dell'intervento  derivanti  da  eventi   calamitosi   che   risultino
attestati dall'autorita' competente, da altre cause di forza maggiore
riscontrate dal GSE. 
  8. I soggetti inclusi nella graduatoria di cui al comma 4  possono,
entro  sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  della  graduatoria,
comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. 
  9. Ai fini del calcolo del parametro R, il  costo  di  investimento
previsto per la realizzazione dell'impianto  e'  individuato  con  le
medesime modalita' di cui all'art. 9, comma 6.