Art. 17. Il Presidente e il Coordinamento regionale Il Presidente regionale e' eletto, di norma, contestualmente al Presidente nazionale e con le stesse modalita'. Il regolamento congressuale disciplina l'elezione, con metodo proporzionale, dei due terzi del Coordinamento regionale. Il Presidente regionale nomina i restanti componenti del Coordinamento regionale. Il Coordinamento regionale e' composto da un numero di membri, non superiori a cinquanta, predeterminato dall'Esecutivo nazionale e determina, in linea con le direttive nazionali del Movimento, l'azione politica nel territorio e negli organi istituzionali della Regione. Fanno parte del Coordinamento regionale: il Presidente della Regione, se iscritto al Movimento; i consiglieri e assessori regionali, se iscritti al Movimento; i Parlamentari nazionali ed europei iscritti nella Regione; il Presidente regionale di Gioventu' nazionale; i Presidenti provinciali del Movimento; i componenti della Direzione nazionale iscritti nella Regione. Possono essere invitati senza diritto di voto: i componenti dell'Assemblea nazionale; i componenti del Consiglio regionale delle autonomie locali; i Sindaci dei comuni superiori ai 15.000 abitanti; i Presidenti dei municipi o circoscrizioni dei capoluoghi di Regione; i Presidenti, i Capigruppo e i capi delegazione della giunta provinciale; i Capigruppo e i capi delegazione dei comuni capoluogo di Provincia; i Responsabili dei Dipartimenti nazionali iscritti nella Regione. i Presidenti provinciali e i Dirigenti nazionali di Gioventu' nazionale iscritti nella Regione. Il Coordinamento regionale, sentiti i Coordinamenti provinciali, propone alla Direzione nazionale i programmi e le liste per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, nonche' i candidati sindaco nei comuni capoluogo di Regione. Ratifica i candidati sindaco e le liste proposte dal Coordinamento provinciale per l'elezione dei comuni capoluogo di Provincia. Ratifica le liste proposte dal Coordinamento provinciale per l'elezione del Consiglio provinciale. Ogni associato puo' presentare la propria candidatura a Presidente regionale con la modalita' prevista dal regolamento congressuale. Il Coordinamento regionale puo', con maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il Presidente regionale. Il Presidente nazionale nomina un commissario in caso di dimissioni, sfiducia o impedimento permanente del Presidente regionale e convoca entro sei mesi il Congresso regionale per l'elezione del nuovo Presidente regionale. E' facolta' del Presidente nazionale, sentito l'Esecutivo nazionale, costituire nella Regione Sicilia due Coordinamenti regionali suddividendo la parte orientale da quella occidentale. Ogni altra modifica dell'organizzazione territoriale del Movimento puo' essere adottata dall'Assemblea nazionale su proposta del Presidente nazionale. Il Coordinamento regionale ha autonomia economico/finanziaria. Il Segretario amministrativo regionale ha responsabilita' amministrativa e negoziale. Il Presidente regionale nomina e revoca il Segretario amministrativo regionale e i Responsabili dei Dipartimenti. Il Coordinamento regionale approva i bilanci preventivi e i Conti consuntivi redatti e illustrati dal Segretario amministrativo regionale.