Art. 17. 
 
             Il Presidente e il Coordinamento regionale 
 
    Il Presidente regionale e' eletto, di norma,  contestualmente  al
Presidente nazionale  e  con  le  stesse  modalita'.  Il  regolamento
congressuale disciplina l'elezione, con metodo proporzionale, dei due
terzi del Coordinamento regionale. 
    Il  Presidente  regionale  nomina  i  restanti   componenti   del
Coordinamento regionale. 
    Il Coordinamento regionale e' composto da un  numero  di  membri,
non superiori a cinquanta, predeterminato dall'Esecutivo nazionale  e
determina,  in  linea  con  le  direttive  nazionali  del  Movimento,
l'azione politica nel territorio e negli organi  istituzionali  della
Regione. 
    Fanno parte del Coordinamento regionale: 
      il Presidente della Regione, se iscritto al Movimento; 
      i consiglieri e assessori regionali, se iscritti al Movimento; 
      i Parlamentari nazionali ed europei iscritti nella Regione; 
      il Presidente regionale di Gioventu' nazionale; 
      i Presidenti provinciali del Movimento; 
      i componenti della Direzione nazionale iscritti nella Regione. 
    Possono essere invitati senza diritto di voto: 
      i componenti dell'Assemblea nazionale; 
      i componenti del Consiglio regionale delle autonomie locali; 
      i Sindaci dei comuni superiori ai 15.000 abitanti; 
      i Presidenti dei municipi o circoscrizioni  dei  capoluoghi  di
Regione; 
      i Presidenti, i Capigruppo e i capi  delegazione  della  giunta
provinciale; 
      i Capigruppo e i  capi  delegazione  dei  comuni  capoluogo  di
Provincia; 
      i  Responsabili  dei  Dipartimenti  nazionali  iscritti   nella
Regione. 
      i Presidenti provinciali e i Dirigenti nazionali  di  Gioventu'
nazionale iscritti nella Regione. 
    Il Coordinamento regionale, sentiti i Coordinamenti  provinciali,
propone  alla  Direzione  nazionale  i  programmi  e  le  liste   per
l'elezione del Presidente della Regione e  del  Consiglio  regionale,
nonche' i candidati sindaco nei comuni capoluogo di Regione. Ratifica
i candidati sindaco e le liste proposte dal Coordinamento provinciale
per l'elezione dei comuni capoluogo di Provincia. 
    Ratifica le liste  proposte  dal  Coordinamento  provinciale  per
l'elezione del Consiglio provinciale. 
    Ogni  associato  puo'  presentare  la   propria   candidatura   a
Presidente  regionale  con  la  modalita'  prevista  dal  regolamento
congressuale. 
    Il Coordinamento regionale puo',  con  maggioranza  assoluta  dei
suoi componenti, sfiduciare il Presidente regionale. 
    Il  Presidente  nazionale  nomina  un  commissario  in  caso   di
dimissioni,  sfiducia  o  impedimento   permanente   del   Presidente
regionale e  convoca  entro  sei  mesi  il  Congresso  regionale  per
l'elezione del nuovo Presidente regionale. 
    E'  facolta'  del  Presidente  nazionale,   sentito   l'Esecutivo
nazionale,  costituire  nella  Regione  Sicilia   due   Coordinamenti
regionali suddividendo la parte orientale da quella occidentale. 
    Ogni  altra   modifica   dell'organizzazione   territoriale   del
Movimento puo' essere adottata dall'Assemblea nazionale  su  proposta
del Presidente nazionale. 
    Il Coordinamento regionale ha autonomia economico/finanziaria. Il
Segretario amministrativo regionale ha responsabilita' amministrativa
e negoziale. 
    Il  Presidente  regionale   nomina   e   revoca   il   Segretario
amministrativo  regionale  e  i  Responsabili  dei  Dipartimenti.  Il
Coordinamento regionale  approva  i  bilanci  preventivi  e  i  Conti
consuntivi  redatti  e  illustrati  dal   Segretario   amministrativo
regionale.