Art. 18. Il Presidente e il Coordinamento provinciale Il Presidente provinciale e' eletto, di norma, contestualmente al Presidente nazionale e con le stesse modalita'. Il regolamento congressuale disciplina l'elezione, con metodo proporzionale, dei due terzi del Coordinamento provinciale. Il Presidente provinciale nomina i restanti componenti del Coordinamento provinciale. Il Coordinamento provinciale e' composto, oltre al Presidente provinciale, da un numero di massimo venti componenti in relazione alla popolazione residente nel territorio di competenza secondo parametri stabiliti dall'Esecutivo nazionale. Il Coordinamento provinciale determina, in linea con le direttive nazionali del Movimento, l'azione politica nel territorio e negli organi istituzionali. Sono inoltre membri di diritto del coordinamento provinciale: il Presidente della Provincia, se iscritto al Movimento i consiglieri e gli assessori provinciali, se iscritti al Movimento; il Presidente provinciale di Gioventu' nazionale; e, ove iscritti nella Provincia: il Presidente della Regione; i consiglieri e assessori regionali; i Parlamentari nazionali ed europei; i componenti dell'Assemblea nazionale, della Direzione nazionale e dell'Esecutivo nazionale. Sono invitati senza diritto di voto: i componenti del Consiglio regionale delle autonomie locali; i sindaci; i Presidenti dei municipi o circoscrizioni; i Presidenti, i capigruppo e i capi delegazione della giunta provinciale; i capigruppo e i capi delegazione dei comuni; i Responsabili dei Dipartimenti nazionali iscritti nella Provincia. Il Coordinamento provinciale propone al Coordinamento regionale i programmi e le liste per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale, e la lista e la candidatura a sindaco nel comune capoluogo. Il Coordinamento provinciale approva i programmi elettorali e le liste per l'elezione nei rispettivi territori di competenza proposte dai Circoli territoriali. Ogni associato puo' presentare la propria candidatura a Presidente provinciale con la modalita' prevista dal regolamento congressuale. Il Coordinamento provinciale puo' con maggioranza assoluta sfiduciare il Presidente provinciale. In caso di dimissioni, sfiducia o impedimento permanente del Presidente provinciale, il Presidente nazionale, sentito l'Esecutivo nazionale e il Presidente regionale nomina un commissario e convoca entro sei mesi il Congresso provinciale per l'elezione del nuovo Presidente. Il Coordinamento provinciale ha autonomia economico/finanziaria. Il Segretario amministrativo provinciale ha responsabilita' amministrativa e negoziale. Il Presidente provinciale nomina e revoca il Segretario amministrativo provinciale e i Responsabili dei Dipartimenti. Il Coordinamento provinciale approva i bilanci preventivi e i Conti consuntivi redatti e illustrati dal Segretario amministrativo provinciale. Adotta, su conforme parere del Coordinamento provinciale, i provvedimenti urgenti nei confronti degli organi periferici comunali e nomina i relativi commissari fino allo svolgimento delle assemblee comunali. Di cio' e' tenuto a informare il Presidente regionale. Il Presidente provinciale, sentito il Coordinamento provinciale, propone l'assetto organizzativo del territorio di sua competenza.