Art. 18. 
 
            Il Presidente e il Coordinamento provinciale 
 
    Il Presidente provinciale e' eletto, di norma, contestualmente al
Presidente nazionale  e  con  le  stesse  modalita'.  Il  regolamento
congressuale disciplina l'elezione, con metodo proporzionale, dei due
terzi del Coordinamento provinciale. 
    Il  Presidente  provinciale  nomina  i  restanti  componenti  del
Coordinamento provinciale. 
    Il Coordinamento provinciale e'  composto,  oltre  al  Presidente
provinciale, da un numero di massimo venti  componenti  in  relazione
alla popolazione  residente  nel  territorio  di  competenza  secondo
parametri stabiliti dall'Esecutivo nazionale. 
    Il Coordinamento provinciale determina, in linea con le direttive
nazionali del Movimento, l'azione politica  nel  territorio  e  negli
organi istituzionali. 
    Sono inoltre membri di diritto del coordinamento provinciale: 
      il Presidente della Provincia, se iscritto al Movimento 
      i consiglieri e  gli  assessori  provinciali,  se  iscritti  al
Movimento; 
      il Presidente provinciale di Gioventu' nazionale; 
      e, ove iscritti nella Provincia: il Presidente della Regione; i
consiglieri  e  assessori  regionali;  i  Parlamentari  nazionali  ed
europei;  i  componenti  dell'Assemblea  nazionale,  della  Direzione
nazionale e dell'Esecutivo nazionale. 
    Sono invitati senza diritto di voto: 
      i componenti del Consiglio regionale delle autonomie locali; 
      i sindaci; 
      i Presidenti dei municipi o circoscrizioni; 
      i Presidenti, i capigruppo e i capi  delegazione  della  giunta
provinciale; 
      i capigruppo e i capi delegazione dei comuni; 
      i  Responsabili  dei  Dipartimenti  nazionali  iscritti   nella
Provincia. 
    Il Coordinamento provinciale propone al Coordinamento regionale i
programmi e le liste per l'elezione del Presidente della Provincia  e
del Consiglio provinciale, e la lista e la candidatura a sindaco  nel
comune capoluogo. Il Coordinamento provinciale  approva  i  programmi
elettorali e le liste per  l'elezione  nei  rispettivi  territori  di
competenza proposte dai Circoli territoriali. 
    Ogni  associato  puo'  presentare  la   propria   candidatura   a
Presidente provinciale con  la  modalita'  prevista  dal  regolamento
congressuale. 
    Il  Coordinamento  provinciale  puo'  con  maggioranza   assoluta
sfiduciare il Presidente provinciale. 
    In caso di dimissioni,  sfiducia  o  impedimento  permanente  del
Presidente provinciale, il Presidente nazionale, sentito  l'Esecutivo
nazionale e il Presidente regionale nomina un commissario  e  convoca
entro sei mesi il Congresso  provinciale  per  l'elezione  del  nuovo
Presidente. 
    Il Coordinamento provinciale ha autonomia  economico/finanziaria.
Il   Segretario   amministrativo   provinciale   ha   responsabilita'
amministrativa e negoziale. 
    Il  Presidente  provinciale  nomina  e   revoca   il   Segretario
amministrativo provinciale e  i  Responsabili  dei  Dipartimenti.  Il
Coordinamento provinciale approva i  bilanci  preventivi  e  i  Conti
consuntivi  redatti  e  illustrati  dal   Segretario   amministrativo
provinciale. 
    Adotta, su  conforme  parere  del  Coordinamento  provinciale,  i
provvedimenti urgenti nei confronti degli organi periferici  comunali
e nomina i relativi commissari fino allo svolgimento delle  assemblee
comunali. Di cio' e' tenuto a informare il Presidente regionale. 
    Il Presidente provinciale, sentito il Coordinamento  provinciale,
propone l'assetto organizzativo del territorio di sua competenza.